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Assemblea di condominio. Avviso di comunicazione tramite PEC. Il Tribunale di Massa detta le regole

L'amministratore di condominio invia l'avviso di convocazione mediante posta elettronica certificata ma, la stessa, può ritenersi validamente effettuata solamente solo se…?
Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 

La vicenda. Tizio in qualità di proprietario di un appartamento sito nello stabile condominiale ha convenuto in giudizio lo stesso Condominio, in persona dell'amministratore pro tempore, impugnando, ex art. 1137 c.c., la delibera assunta dall'assemblea condominiale il 16.10.2016.

L'attore deduceva la nullità o annullabilità della suddetta deliberazione per omessa trasmissione al medesimo dell'avviso di convocazione relativo all'adunanza condominiale, in violazione dell'art. 1136, comma 6 c.c., avendo egli avuto conoscenza soltanto del verbale della medesima deliberazione soltanto attraverso la ricezione, in data 24.10.2016, del verbale assembleare pervenutogli a mezzo raccomandata A/R. Concludeva affinché la deliberazione impugnata venisse dichiarata nulla o annullata.

Costituendosi in giudizio, il condominio convenuto eccepiva la declaratoria di cessazione della materia del contendere, sul rilievo per cui, con successiva deliberazione assunta dall'assemblea condominiale nella seduta del 28.12.2016 (il rifermento alla quale Tizio era stato regolarmente convocato a mezzo plico raccomandato A/R), erano state ratificate le decisioni già in precedenza prese con la deliberazione impugnata nel presente giudizio.

In particolare, il condominio ha evidenziato di aver comunque dato comunicazione all'attore, tramite PEC dell'08.10.2016 - secondo prassi concordata dai condomini (incluso Tizio) - dell'avviso di convocazione relativo alla riunione assembleare in occasione della quale era stata assunta la deliberazione impugnata.

Per un corretto utilizzo della pec => Come usare la pec per la convocazione dell'assemblea

Avviso di convocazione tramite posta certificata. Per il corretto utilizzo della posta elettronica certificata da parte dell'amministratore è fondamentale la "certificazione" dell'invio e della ricezione, in quanto l'invio della pec implica la ricezione di due messaggi, e cioè una "ricevuta di accettazione" ed una "ricevuta di avvenuta consegna".

In sostanza, con la ricezione della ricevuta di avvenuta consegna si perfeziona la notifica.

 Continua [...]

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Sentenza inedita
Scarica Tribunale di Massa 16 giugno 2017, n. 528
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