Il condominio, ai sensi dell'art. 63 disp. att. Cc, può riscuotere le quote condominiali in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, con decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo e, in caso di mora nel pagamento dei contributi protratta per un semestre, può, per il tramite dell'amministratore, sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato.
Ciò posto, vi è da chiedersi la sorte del decreto ingiuntivo e le eventuali conseguenze del giudizio di opposizione avverso lo stesso, qualora, dopo l'emissione dell'ingiunzione di pagamento, ma prima della notifica della stessa, il condomino destinatario della predetta ingiunzione paghi il proprio debito.
La risposta è contenuta nell'ordinanza della Corte di Cassazione (II Sez. civile) n. 31977, depositata in data 11 Dicembre 2018.
La stessa si è occupata della vicenda afferente l'ingiunzione di pagamento chiesta e ottenuta dal condominio, in relazione al mancato pagamento pro-quota di alcuni lavori di ristrutturazione del fabbricato, preventivamente deliberati e ripartiti dall'assemblea.
Nelle more i condòmini, in data 15 luglio, comunicavano via fax gli ordini di bonifico per il pagamento dei contributi dovuti per i lavori di ristrutturazione e indicavano la data di valuta fissata per il giorno 21 luglio.
Tuttavia, in data 18 luglio il Tribunale di Ancona emetteva i richiesti decreti ingiuntivi, oltre alle spese e competenze della procedura, che venivano notificati ai condòmini interessati in data 12 settembre, in uno con atti di precetto, nei quali si dava atto dell'intervenuto pagamento della sorte capitale e, conseguentemente, si intimava solo il pagamento delle spese legali liquidate dal Tribunale e di quelle relative all'atto di precetto.
Proponevano opposizione i condòmini ritenendo non dovute le somme intimate, considerato l'avvenuto pagamento delle quote condominiali effettuato tra la data del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo e l'emissione dell'ingiunzione.
Nella resistenza in giudizio del condominio, Il Tribunale di Ancona, disposta la riunione dei diversi procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiarava cessata la materia del contendere, revocava i decreti ingiuntivi e compensava le spese di lite per un terzo, condannando il condominio a pagare i restanti due terzi in favore di ciascuno degli opponenti.
La sentenza veniva confermata dalla Corte d'Appello con condanna al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado e, quindi, il condominio proponeva ricorso per cassazione deducendo, tra l'altro, la violazione delle norme processuali, per avere «la sentenza impugnata, nel confermare la condanna del Condominio alle spese in primo grado, lo condanna anche alle spese del gravame, giustificando tale decisione con l'assunto secondo cui i condomini erano stati costretti a proporre opposizione ai decreti ingiuntivi.».
La Corte di Cassazione ricorda come «il procedimento che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto di ingiunzione non costituisce un processo autonomo rispetto a quello aperto dall'opposizione, ma dà luogo a una fase di un unico giudizio, in rapporto al quale funge da atto introduttivo, in cui è contenuta la proposizione della domanda.»
Conseguentemente, al Giudice dell'opposizione che con sentenza definisce l'intero giudizio non resta altro che «pronunciare sul diritto al rimborso delle spese sopportate lungo tutto l'arco del procedimento e tenendo in considerazione l'esito finale della lite cfr. Cass. sez. un. n. 7448 del 1993; Cass. n. 2217 del 2007; Cass. n. 19120 del 2009; Cass. n. 18125 del 2017).».
In virtù di ciò lo stesso, nel liquidare le spese complessive, «può escludere dal rimborso quelle affrontate dalla parte vittoriosa per chiedere il decreto di ingiunzione, qualora mancassero le condizioni di ammissibilità di tale domanda, ma non viola affatto il disposto degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. qualora ritenga di non farlo, lasciandole a carico della parte opponente che, all'esito del giudizio, è rimasta soccombente sulla pretesa dedotta in lite.
A maggior ragione il giudice può lasciare le spese della fase monitoria a carico della parte ingiunta, allorquando la revoca del decreto ingiuntivo sia dipesa dal pagamento della somma recata dal decreto monitorio nel corso del giudizio di opposizione (Cass. n. 2217 del 2007)».
A maggior ragione, come nel caso di specie, «ove la somma chiesta con il ricorso sia riconosciuta solo parzialmente dovuta, non contrasta con gli artt. 91 e 92 c.p.c. la pronuncia di compensazione delle spese processuali, poiché l'iniziativa processuale dell'opponente, pur rivelandosi necessaria alla sua difesa, non ha avuto un esito totalmente vittorioso, così come quella dell'opposto, che ha dovuto ricorrere al giudice per ottenere il pagamento della parte che gli è riconosciuta (sent. n. 19120 del 2009).».
Ciò in quanto il creditore che subisce l'opposizione e che vede comunque sostanzialmente riconosciuto il credito vantato, pur se sopporta la revoca del decreto ingiuntivo in considerazione dell'avvenuto pagamento in corso di opposizione, non può ritenersi soccombente, quantomeno ai fini del segmento processuale relativo al giudizio monitorio.
Nel caso concreto, considerato che il pagamento delle quote condominiali e, in particolare, il materiale accredito delle somme portate dal bonifico, è avvenuto dopo l'emissione dei decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi - ma prima della notifica dei medesimi in uno con atto di precetto nei quali, peraltro, si dava atto del pagamento con l'intimazione delle sole spese legali liquidate dal Tribunale e di quelle successive di registrazione e di precetto -, il condominio relativamente alla parte processuale del decreto ingiuntivo non può considerarsi soccombente.
Tanto è vero che, conclude la Corte di Cassazione, «il ricorrente (ndr.: condominio) - anche ai fini di una eventuale configurabilità dei presupposti per la pronuncia di compensazione delle spese - proprio in ragione della unitarietà del giudizio di opposizione, costituente ordinario giudizio di cognizione, volto ad accertare, non tanto la legittimità del decreto ingiuntivo, quanto l'esistenza del credito (Cass. sez. un. n. 7748 del 1993) - non poteva certamente essere considerato parte soccombente.», pertanto, ha errato la corte di merito nel condannare lo stesso al pagamento delle spese di lite, sulla scorta dell'ulteriore erronea presupposizione della soccombenza dello stesso.
La Corte, quindi, accoglie il ricorso e cassa la sentenza in relazione alle censure accolte, con rinvio alla Corte d'Appello di Ancona, in diversa composizione, che dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.