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Notifica degli atti a mezzo posta, quando si perfeziona la notifica

Per le Sezioni Unite, ai fini del perfezionamento della procedura di notifica a mezzo posta, in caso di temporanea assenza del notificatario va verificata l'avvenuta ricezione della CAD
Dott.ssa Lucia Izzo 

Se l'atto impositivo è notificato tramite impiego diretto del servizio postale, in che modo può ritenersi assolto l'onere di provare il perfezionamento della procedura notificatoria in caso di "irriperibilità" relativa, ovvero temporanea assenza del notificatario? La questione ha fatto registrare negli ultimi tempi risposte divergenti all'interno della giurisprudenza di legittimità: in particolare, ci si è chiesti se, a tal fine, fosse sufficiente la prova della spedizione della raccomandata informativa (CAD) oppure servisse depositare l'avviso di ricevimento di tale raccomandata.

A fornire una chiara risposta ci hanno pensato le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 10012/2021 pronunciandosi sull'impugnazione avanzata da una contribuente a cui era stata notificata una cartella di pagamento per IRPEF derivante da avvisi di accertamento.

La destinataria affermava di non aver mai ricevuto la notifica degli atti impositivi prodromici alla cartella esattoriale impugnata e, trattandosi di notifica "postale diretta" non perfezionatasi con la consegna del plico raccomandato a causa della sua temporanea assenza, sottolineava di non aver mai ricevuto neppure la "raccomandata informativa" dell'avvenuto deposito degli atti notificandi presso l'ufficio postale (CAD), come prescritto dall'art. 8, secondo comma, seconda parte, della L. 890/1982.

Per la ricorrente, sarebbe stato onere processuale dell'agenzia fiscale provare il contrario (solo) mediante la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della (seconda) raccomandata contenente detto avviso.

L'Ente impositore, invece, aveva prodotto giudizialmente il solo avviso di ricevimento della "prima raccomandata" (quella contenente l'avviso di accertamento notificando), con l'attestazione dell'agente postale della temporanea assenza della destinataria e dell'avvenuta spedizione della "seconda raccomandata" prescritta dalla disposizione legislativa citata.

Notifica degli atti a mezzo posta. Il contrasto giurisprudenziale

La vicenda giunge innanzi alle Sezioni Unite in quanto la Quinta Sezione Civile, investita inizialmente della vertenza, rileva l'esistenza di un contrasto frutto anche di un'evoluzione all'interno della stessa giurisprudenza di legittimità.

Un primo e più risalente orientamento ritiene sufficiente, per dimostrare il perfezionamento della notifica postale "diretta" in caso di assenza temporanea del destinatario, che l'Ente impositore notificante produca in giudizio l'avviso di ricevimento della raccomandata contenente l'atto notificando con l'attestazione di spedizione della CAD (in questo senso, Cass. n. 2638/2019, n. 13833/2018, nn. 26945-6242-4043/2017).

Invece, un secondo orientamento, formatosi a partire dall'ordinanza della Quinta Sezione n. 5077/2019, ritiene che, al verificarsi della fattispecie in esame (notifica a mezzo posta/assenza temporanea del destinatario ovvero di persone idonee alla ricezione dell'atto notificando), per il perfezionamento della procedura notificatoria sia necessario verificare in concreto l'avvenuta ricezione della CAD.

A tal fine, grava sul notificante l'onere processuale di produrre il relativo avviso di ricevimento (cfr., nello stesso senso, Cass. n. 16601/2019, 6363- 21714-23921-25140-26078/2020; successive difformi, Cass., 33070- 33257/2019, che si richiamano all'altro indirizzo ermeneutico).

Nel dar seguito a questo secondo orientamento, le Sezioni Unite precisano che "non è infatti dubbio che nel sistema della notificazione postale, in caso di mancata consegna del plico contenente l'atto notificando, la comunicazione di avvenuto deposito abbia un ruolo essenziale al fine di garantire la conoscibilità, intesa come possibilità di conoscenza effettiva, dell'atto notificando stesso".

Differenze e analogie con altre procedure notificatorie

Come sottolineato dalla pronuncia "capofila" del nuovo indirizzo interpretativo, tale procedura si differenzia rispetto a quanto previsto dall'art. 139, quarto comma, c.p.c. e dall'art. 7, u.c., L. 890/1982, che disciplinano i casi di consegna dell'atto notificando a persona diversa dal destinatario e che in tal caso prevedono che venga spedita a quest'ultimo una raccomandata "semplice" che gli dia notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto medesimo.

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Questa significativa differenziazione normativa poggia sull'assunto che, nei casi di consegna a "persona diversa", sussiste una ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, trattandosi di persone (famigliari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che per il legislatore è astrattamente idoneo a tal fine.

Ciò giustifica la scelta di una forma di comunicazione dell'avvenuta consegna garantita, ma semplificata.

Diversamente, nel caso dell'art. 8, L. 890/1982 (e dell'art. 140, c.p.c.) non si realizza alcuna consegna, ma solo il deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (ovvero nella notifica codicistica presso la Casa comunale).

Per questo la legge, con maggiore rigore, ha previsto che di tale adempimento venga data comunicazione dall'agente notificatore al destinatario, del tutto ignaro della notifica, secondo due distinte e concorrenti modalità: l'affissione dell'avviso di deposito nel luogo della notifica (immissione in cassetta postale) e la spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Le Sezioni Unite rilevano anche un "tertium comparationis" tra la procedura notificatoria in questione e quella, fondata sull'identico presupposto fattuale della c.d. "irreperibilità relativa" del destinatario (e fattispecie assimilate), disciplinata all'art. 140, c.p.c. tra le modalità delle notifiche curate direttamente dall'ufficiale giudiziario.

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Quest'ultima norma è stata dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale (cfr. sent. n. 3/2010) nella parte in cui prevede(va) che la notifica non effettuata a causa di "irreperibilità o rifiuto di ricevere" del destinatario (e delle persone addette alla casa) si perfezionasse con la sola spedizione della "raccomandata informativa" dell'avvenuto deposito dell'atto notificando (presso la Casa comunale), anziché con il ricevimento della stessa ovvero decorsi 10 giorni dalla sua spedizione.

E anche nella giurisprudenza di legittimità risulta consolidato il principio secondo cui, nel caso di notifica, anche di atti impositivi tributari, da parte dell'ufficiale giudiziario ai sensi di detta disposizione del codice di rito, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio debba essere data, appunto, mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della "raccomandata informativa" (cfr. Cass., n. 25985/2014; n. 21132/2009).

Pur nella diversità delle due modalità notificatorie in relazione alla spedizione della CAD, il Collegio ravvisa un'unica "ratio legis" fondata sui principi costituzionali di azione e difesa (art. 24, Cost.) e di parità delle parti del processo (art. 111, secondo comma , Cost.), volta a dare al notificatario una ragionevole possibilità di conoscenza della pendenza della notifica di un atto impositivo o comunque di quelli previsti dall'art. 1, legge 890/1982 (atti giudiziari civili, amministrativi e penali).

Notifica degli atti a mezzo posta. Ricevimento della CAD e perfezionamento procedura notificatoria

Dunque, in termini generali, la Corte ritiene che la produzione dell'avviso di ricevimento della CAD costituisca "l'indefettibile prova di un presupposto implicito dell'effetto di perfezionamento della procedura notificatoria" secondo le previsioni dell'art. 8, quarto e secondo comma, legge 890/982, che, qualora ritenuta giudizialmente raggiunta, trasforma tale effetto da "provvisorio" a "definitivo".

In conclusione, viene formulato il seguente principio di diritto: "In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della legge 890/1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima".

Sentenza
Scarica Cass. SS.UU. 15 aprile 2021 n. 10012
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