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Conflitto di interessi e delibera approvata con il voto favorevole della condomina - collaboratrice del legale del condominio

Se la collaboratrice del legale del condominio vota contro una transazione si può parlare di conflitto di interessi?
Avv. Caterina Tosatti 
19 Gen, 2022

Come noto, il conflitto di interessi di singoli condòmini rispetto al condominio quale ente di gestione è argomento ancora molto vivo e dibattuto in giurisprudenza.

La sentenza n. 20103 del 28 dicembre 2021 emessa dal Tribunale di Roma ci fa tornare nuovamente a riflettere sui giudizi di impugnativa di delibere che siano viziate dal conflitto di interesse, in particolare sull'onere della prova di detto conflitto.

Conflitto di interessi: i condomini citano il proprio condominio

Tizio e Caia, condòmini, citano in giudizio il proprio condominio per impugnarne una delibera.

La delibera in questione aveva rigettato la transazione proposta da Tizio e Caia relativa alla conclusione del procedimento precedentemente avviato tra gli stessi ed il medesimo condominio.

Secondo gli attori Tizio e Caia la delibera in parola sarebbe stata viziata dal conflitto di interessi di cui era portatrice la condòmina Sempronia, la quale esercitava la professione legale presso lo studio dell'avvocato che difendeva il condominio nel giudizio da transigere contro Tizio e Caia.

La condòmina Sempronia, recante anche delega di altri due condòmini, aveva votato contro l'approvazione della transazione del giudizio tra il condominio e Tizio e Caia e, secondo la difesa di costoro, avrebbe influenzato l'assemblea in tale direzione, quindi per il rigetto della transazione, nel tentativo di favorire la prosecuzione della vertenza a favore dello studio legale per il quale prestava la propria attività lavorativa.

Il conflitto di interessi rimproverato a Sempronia, insomma, viene ravvisato da Tizio e Caia nel fatto che la medesima aveva coltivato l'interesse dello studio alla continuazione della causa tra costoro ed il condominio che avrebbe recato allo studio legale cui apparteneva ulteriori guadagni, che invece non sarebbero stati percepiti in caso di chiusura della lite con un accordo.

Per effetto della realizzazione dell'interesse di un terzo estraneo a quello condominiale, la delibera sarebbe viziata anche per eccesso di potere.

Il voto di Sempronia, quanto al quorum deliberativo, risulta poi essere stato determinante.

Il Tribunale di Roma rigetta la domanda di Tizio e Caia, siccome il verbale assembleare prodotto, ove si dava atto della votazione contraria alla transazione della lite alla quale aveva partecipato Sempronia in asserito conflitto di interessi, «non rendeva possibile procedere alla verifica delle modalità nelle quali si è svolta la discussione e la votazione».

«Conseguentemente» prosegue l'estensore, «essendo la produzione in esame fondamentale per la comprensione e la valutazione delle doglianze avanzate dagli attori, ed essendo la stessa non integrale e fedele, deve sin da subito affermare la non meritevolezza della domanda di annullamento della delibera, non essendo in tale modalità verificabile l'intero andamento della procedura di voto espressa nel corso della delibera medesima».

La pronuncia poi continua con l'esame, in ogni caso, della fattispecie del conflitto di interessi, laddove conclude: «Quindi il sol fatto di frequentare lo studio professionale del procuratore del condominio non conduce di per sé a ritenere la deliberazione in conflitto di interesse, posta anche l'ulteriore circostanza per cui in ordine all'opportunità o meno del contenuto delle decisioni del condominio, l'assemblea dei condomini è sovrana ed è libera di adottare le decisioni più utili ai fini del perseguimento dell'interesse di tutti mentre al giudice è riservato il potere/dovere di valutare la violazione degli artt. 1137 c.c. e l'eventuale danno subìti dagli attori per effetto dell'esecuzione della delibera impugnata».

Conflitto di interessi: come vizia la delibera

Riteniamo opportuno tornare sull'argomento, pur avendone scritto su questa rivista già in passato.

Il conflitto di interessi è quella particolare situazione, di fatto, nella quale si trova il condòmino o un gruppo di condòmini (oppure l'amministratore) e che li vede collocati in un centro di interessi opposto a quello condominiale.

L'elemento dell'"interesse personale" è presente da tempo in giurisprudenza: qualsiasi autore che si sia cimentato sulla materia del conflitto di interessi cita la sentenza n. 11254 del 14 novembre 1997 della Corte di cassazione, laddove si afferma che sia necessario esaminare, da parte del giudice del merito, la presenza di due interessi contrapposti, l'uno del condominio, l'altro del condòmino e poi soppesare se la delibera abbia soddisfatto in maniera più importante l'interesse del singolo rispetto a quello della collettività.

Traducendo, se l'interesse dell'intero condominio è A, mentre l'interesse personale del condòmino in conflitto è B (contrario ad A), soddisfacendo A nuoccio a B e viceversa.

Attenzione, l'interesse confliggente potrebbe anche non essere ricondotto al condòmino, ma ad un terzo rispetto al condominio - come in questo caso, lo studio legale di cui si narra che la condòmina Sempronia facesse parte.

Insomma, se l'interesse del terzo è C ed il condòmino si trova in una posizione personale tale che il suo voto possa far presumere che l'interesse che intende soddisfare è C e non A, cioè l'interesse condominiale, allora avremo un conflitto tra l'interesse del terzo (di cui il condòmino si fa portatore) e l'interesse comune condominiale.

Oltre a questo conflitto, sono necessari altri due elementi per ravvisare la fattispecie che conduce all'annullabilità della delibera condominiale - attenzione, trattandosi di vizio di annullabilità, la delibera deve essere impugnata nei 30 giorni dall'adozione o dalla conoscenza, come previsto dall'art. 1137 c.c.

Il primo dei due aspetti è che il voto del condòmino in conflitto sia determinante ai fini dell'adozione della delibera: ad esempio, laddove la delibera debba essere adottata con la maggioranza dei presenti che rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio, il voto del condòmino in conflitto sarà determinante se si tratta del voto (testa e millesimi) che ha permesso di soddisfare il quorum deliberativo.

Se togliendo la testa e i millesimi del condòmino in conflitto di interessi il quorum deliberativo previsto viene meno (manca una testa per completare la maggioranza, mancano N millesimi per raggiungere almeno la metà del valore dell'edificio, nell'esempio fatto sopra), allora si avrà la prova che detto voto è stato determinante per l'adozione della delibera.

Infatti, anche facendo il ragionamento a contrario, se il condòmino in conflitto si fosse astenuto, sarebbe mancato il quorum deliberativo per approvare la delibera che nuoce all'interesse condominiale.

Il secondo aspetto sta proprio in questo nocumento: il conflitto di interessi deve portare un danno al condominio. Il danno, tuttavia, va argomentato e provato, non potendosi ritenere in re ipsa, cioè presente e provato per il solo fatto della presenza del conflitto di interessi.

Perché allora la delibera ove abbia partecipato un condòmino portatore di un simile conflitto è viziata ed annullabile?

Perché, visto quanto sopra, il voto del condòmino in conflitto va espunto dal conteggio dei voti favorevoli all'adozione della delibera, così facendo venire meno il quorum deliberativo necessario (si rammenti quanto detto sopra circa il voto 'determinante') e quindi rendendo la delibera adottata in assenza delle maggioranze necessarie previste per legge.

Attenzione, però, perché, come parimenti ricordato più volte su queste pagine, la delibera condominiale che persegua interessi extra - condominiali è viziata per eccesso di potere, il quale generalmente viene ricondotto alla categoria della nullità, essendo pertanto rilevabile d'ufficio dal magistrato in ogni stato e grado del giudizio.

Nel caso di specie, sussistevano tutti gli elementi sopra evidenziati per affermare la presenza del conflitto di interessi di Sempronia?

Abbiamo forti dubbi, che non possono essere sciolti perché, come sempre, la parte relativa ai fatti di causa è relativamente stringata ed ermetica, in quanto il giudice parla alle parti e non a chi leggerà la sua sentenza per commentarla o trarne spunti di studio.

La figura di Sempronia viene definita, nella difesa - ci pare di capire - di Tizio e Caia - come «esercente la professione legale presso lo studio del procuratore» che assisteva il condominio nel giudizio tra lo stesso ed i medesimi Tizio e Caia, mentre il giudice si esprime in termini di 'frequenza' dello studio legale, pertanto non si comprende che tipo di ruolo costei svolgesse.

Anche riguardo all'interesse in conflitto, esso avrebbe dovuto essere provato: infatti, ciò che nella vicenda in esame è probabilmente difettato e che sarebbe peraltro stato di difficile argomentazione e prova concreta, è il corredo probatorio sia circa l'interesse in conflitto che in merito al danno che il condominio avrebbe subìto a cagione della delibera che non accettava la transazione proposta da Tizio e Caia.

Ci permettiamo sommessamente di dissentire rispetto alla pronuncia, laddove si afferma che Tizio e Caia avrebbero dovuto dar prova del danno che gli stessi avevano o avrebbero ricevuto dalla delibera adottata, perché il danno di cui dare prova in questi casi è quello ricevuto dal condominio per effetto di una delibera che persegue interessi extra - condominiali (di un condòmino o di un terzo).

Proviamo allora ad immaginare, per spiegare al lettore, non avendo ulteriori elementi di fatto, che Tizio e Caia avessero avviato il precedente giudizio verso il proprio condominio per ottenere il pagamento di € 10.000,00.

Immaginiamo ancora che gli stessi, a seguito delle vicende a noi sconosciute che erano occorse in seno a detto giudizio, si fossero determinati a proporre al condominio di chiudere bonariamente la lite con il pagamento (del condominio a Tizio e Caia) della somma di € 5.000,00.

Ebbene, in siffatta situazione, affermare che la delibera del condominio che aveva deciso di non accettare la transazione con chiusura ad € 5.000,00 avrebbe arrecato un danno allo stesso, significava contemporaneamente dover affermare e dare la prova che, proseguendo nel giudizio con Tizio e Caia, il condominio avrebbe verosimilmente perduto, con condanna al pagamento di € 10.000,00 o di somma maggiore agli € 5.000,00 proposti e delle spese legali.

Si tratta quindi di un giudizio prognostico di difficile realizzazione, attesa l'alea, cioè l'imponderabilità, che i procedimenti legali sempre recano con sé.

Peraltro, anche volendo ritenere in tal modo ammessa la presenza dell'interesse in conflitto dello studio legale di cui Sempronia viene ritenuta rappresentare gli interessi e coinvolgere gli altri condòmini portandoli al voto contrario alla transazione, comprendiamo come il magistrato abbia rilevato il difetto, proprio su questo coinvolgimento, della prova, dato che a verbale non risulta evidente che Sempronia, nella sua veste di condòmina, si sia spesa per una posizione piuttosto che per l'altra nella discussione sul punto dell'OdG riguardante la transazione con Tizio e Caia.

Non comprendiamo tuttavia l'affermazione, pure presente in sentenza, per cui «Va osservato che Sempronia è comunque condomina del condominio convenuto; ed emerge, dalla lettura della parte del verbale ove sono menzionati i millesimi dei condomini votanti, che la sua deliberazione sia stata conforme a quella della maggioranza dei condomini stessi».

Infatti, è proprio questa la situazione di conflitto di interessi che la legge mira ad evitare, perché è evidente che tutti i condòmini debbano votare una delibera che persegua l'interesse personale del condòmino o di un terzo, pertanto il fatto che il condòmino voti come la maggioranza è requisito necessario per la configurazione del conflitto di interessi e non costituisce scusante del suo comportamento o elemento di esclusione del conflitto - altrimenti non si comprenderebbe come il voto possa essere determinante.

Il conflitto di interessi deve essere reale

Conflitto di interessi: perché il condomino in conflitto non può essere escluso dal voto

Potrebbe obiettare il lettore "Ma perché non si risolve il problema con l'astensione del condòmino in conflitto di interessi?"

Ci piacerebbe che fosse così semplice.

Da sempre la giurisprudenza sostiene che i quorum (teste e millesimi) prospettati dalla legge non siano derogabili: non solamente dal regolamento condominiale (v. art. 1138 c.c.), ma anche dall'assemblea, che altro non è se non espressione di autonomia privata al pari del regolamento (v. art. 1136 c.c.).

Dalla inderogabilità dei quorum previsti dall'art. 1136 c.c. (o da altre norme che ad esso rinviino, si veda l'art. 71 quater disp. att. c.c. che ad esso rinvia) si fa discendere l'argomento circa la necessaria inclusione dei millesimi di cui sia portatore il condòmino in conflitto di interessi, poiché, al contrario, la loro esclusione dal calcolo determinerebbe ipso iure l'annullabilità della delibera per violazione delle maggioranze previste.

Citiamo a tal proposito la Corte di cassazione, in particolare, l'ordinanza 25 gennaio 2018, n. 1853, laddove essa ha osservato come «in tema di condominio, le maggioranze necessarie per approvare le delibere sono inderogabilmente quelle previste dalla legge in rapporto a tutti i partecipanti ed al valore dell'intero edificio, sia ai fini del "quorum" costitutivo sia di quello deliberativo, compresi i condomini in potenziale conflitto di interesse con il condominio, i quali possono (e non debbono) astenersi dall'esercitare il diritto di voto, ferma la possibilità per ciascun partecipante di ricorrere all'autorità giudiziaria in caso di mancato raggiungimento della maggioranza necessaria per impossibilità di funzionamento del collegio (così Cass. Sez. 2, 28/09/2015, n. 19131; Cass. Sez. 2, 30/01/2002, n. 1201)».

Quindi, il condòmino in conflitto di interessi ha la facoltà, ma non l'obbligo di astenersi; qualora il suo voto risulti determinante e si ravvisino anche gli altri elementi di cui abbiamo parlato sopra, spetterà agli altri condòmini impugnare la delibera, fermi restando l'onere della prova dell'interesse e del danno condominiale ricevuto dalla stessa.

Conflitto d'interessi, serve la dimostrazione dell'esistenza per ottenere l'invalidazione della delibera.

Sentenza
Scarica Trib. Roma 28 dicembre 2021 n.20103
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