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Decreto ingiuntivo notificato al condòmino: quando si perfeziona la notifica?

La notifica dell'atto avvenuta a mezzo del servizio postale si perfeziona per il destinatario dal momento del ricevimento della raccomandata informativa o decorsi 10 giorni dalla sua spedizione.
Dott.ssa Lucia Izzo 
Mar 6, 2020

Il codice di procedura civile, in combinato con la legge 20 novembre 1982 n. 890, ha delineato una disciplina precisa inerente la materia delle notificazioni degli atti giudiziari a mezzo del servizio postale.

In particolare, gli interventi che si sono susseguiti nel corso degli anni ad opera del legislatore, spesso "corretti" dalla Corte Costituzionale, hanno puntato a garantire, per quanto possibile, sia la conoscibilità dell'atto da parte del destinatario che la tempestività della notificazione.

Esigenze maggiormente avvertite, in particolare, in quei casi in cui consegna dell'atto non sia possibile a causa di vicende connesse alla persona del destinatario, ad esempio irreperibilità oppure rifiuto, o ancora incapacità delle persone a cui la legge consente di ritirare copia dell'atto.

In tali ipotesi, l'art. 140 c.p.c. prevede una serie di adempimenti ovvero che ne venga depositata copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, che venga affisso avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e che gliene sia data notizia per raccomandata con avviso di ricevimento.

Dalla lettura in combinato disposto delle disposizioni del codice di rito con quelle di cui alla L. n. 890/1982, la giurisprudenza ha ritenuto che la notifica dell'atto ai sensi dell'art. 140 c.p.c. avvenuta a mezzo posta si perfezioni per il destinatario dal momento del ricevimento della raccomandata informativa o comunque decorsi dieci giorni dalla sua spedizione (Cass. n. 5556/2019; Cass. n. 19772/2015).

Su tali principi, relativi alla disciplina delle notifiche in caso di irreperibilità relativa del destinatario, si è registrato un percorso di tendenziale convergenza da parte della giurisprudenza. Un'ulteriore conferma è giunta dalla sentenza n. 6089/2020 emessa dalla seconda sezione civile della Corte di Cassazione e depositata in cancelleria il 4 marzo 2020.

Perfezionamento notifica decreto ingiuntivo al condomino: il caso

La vicenda esaminata dalla Suprema Corte ha visto contrapposti un Condominio milanese e un condomino nei cui confronti l'ente di gestione aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di quote condominiali insolute. La successiva opposizione proposta dal condomino contro il decreto veniva dichiarata tardiva dai magistrati.

In particolare, il Tribunale di Milano, adito in appello, riteneva che la notifica dovesse ritenersi perfezionata dalla data in cui il condomino aveva ritirato presso l'ufficio postale la raccomandata informativa inviatagli a seguito della notifica del decreto ingiuntivo effettuata ex art. 140 del codice di procedura civile.

Il condomino, invece, riteneva che il perfezionamento fosse avvenuto in data successiva, ovvero al momento in cui lui aveva ritirato il plico contenente l'ingiunzione presso la casa comunale dove era stato depositato.

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Una conclusione non condivisa dai giudici del gravame, in quanto con la ricezione di detta raccomandata l'atto entra nella sfera di conoscibilità del destinatario, che ha solo l'onere di andarlo a ritirare.

Una diversa interpretazione avrebbe comportato un'inammissibile incertezza dei tempi della notifica, condizionandone il perfezionamento ad un'attività che incombe sul destinatario. Una conclusione confermata anche dalla Corte di Cassazione.

Destinatario irreperibile e perfezionamento della notifica: cosa dice la legge

Nell'operare un necessario inquadramento normativo della vicenda, gli Ermellini rammentano che, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., qualora non sia possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone cui l'atto deve essere consegnato, l'ufficiale giudiziario deve depositare la copia nella casa del Comune dove la notificazione deve eseguirsi, affiggere un avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e darne comunicazione al destinatario mediante lettera raccomandata.

In particolare, quest'ulteriore adempimento informativo non era inizialmente contemplato dall'art. 8, comma quarto, della L. 892/1980, che si limitava a prescrivere che, in caso di irreperibilità relativa del destinatario, l'atto dovesse essere depositato presso l'ufficio e al destinatario rilasciato un avviso affisso alla porta d'ingresso o immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda.

In tal caso, la notifica si aveva per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del deposito (o da quella dell'eventuale ritiro del piego).

In seguito, l'art. 8, comma quarto, è stato dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale (sentenza 346/1998) poiché, diversamente da quanto disposto dall'art. 140 c.p.c., la mancanza dell'invio della raccomandata informativa avrebbe reso la disciplina priva di ragionevolezza e lesiva del diritto di difesa.

Per la Consulta sarebbe mancato, infatti, un adempimento indispensabile per consentire "al notificatario di avere una effettiva possibilità di conoscenza dell'avvenuto deposito dell'atto".

Secondo i giudici, oltre all'affissione del relativo avviso o all'immissione nella cassetta, la successiva comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento sarebbe stato strumento idoneo a realizzare compiutamente lo scopo perseguito.

I commi secondo, terzo e quarto, dell'art. 8, L. 890/1982 sono poi stati integralmente sostituiti e, anche per le notifiche postali, è stato introdotto l'obbligo di avviso al destinatario del deposito dell'atto e delle formalità eseguite: si è stabilito, dunque, che la notificazione si avesse per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore.

Il diverso regime notificatorio a seguito della sentenza n. 3/2010 della Consulta

La Consulta è intervenuta nuovamente, con la sentenza n. 3/2010, dichiarando l'art. 140 c.p.c. parzialmente incostituzionale laddove prescriveva che la notifica si perfezionasse con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione.

L'aver fatto decorrere i termini per la tutela in giudizio del destinatario da un momento anteriore alla concreta conoscibilità dell'atto notificato, secondo il giudice delle leggi, attuava un "non ragionevole bilanciamento tra gli interessi del notificante, su cui ormai non gravano più i rischi connessi ai tempi del procedimento notificatorio, e quelli del destinatario, in una materia nella quale le garanzie di difesa e di tutela del contraddittorio devono essere improntate a canoni di effettività e di parità", e ciò avrebbe dunque dato luogo a un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla fattispecie, normativamente assimilabile, della notificazione di atti giudiziari a mezzo posta, disciplinata dall'art. 8, L. 890/1982.

La seconda sezione civile ritiene che con la sentenza n. 3/2010, la Corte Costituzionale abbia chiaramente delineato, per le notifiche ex art. 140 c.p.c., un regime che si discosta da quello dell'art. 8, comma quarto, L. 890/1982.

Notifica nelle mani del portiere

Notificazione perfezionata con il ricevimento della raccomanda informativa

Mentre le notificazioni a mezzo del servizio postale si perfezionano decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata o al momento del ritiro del piego contenente l'atto da notificare, se anteriore (cfr. Cass. n. 28627/2017; Cass. n. 26088/2015; Cass. n. 3499/2012; Cass. n. 14606/2005), l'art. 140 c.p.c., come risultante dalla pronuncia additiva della Corte costituzionale, fa esplicitamente coincidere tale momento con il ricevimento della raccomandata informativa, poiché idoneo a realizzare (non l'effettiva conoscenza, ma) la conoscibilità del deposito dell'atto presso la casa comunale e a porre il destinatario in condizione di ottenere la consegna e di predisporre le proprie difese nel rispetto dei termini eventualmente pendenti per la reazione giudiziale.

La Cassazione non ritiene che una simile conclusione si esponga a dubbi di legittimità costituzionale. Come confermato anche dalla sentenza n. 346/1998 della Consulta, infatti, sul legislatore ordinario non grava un dovere costituzionale di uniformare il trattamento processuale di situazioni assimilabili sul piano degli effetti e degli interessi della disciplina.

Pertanto, si ritiene consentita una diversa conformazione degli istituti processuali (inclusa la disciplina delle notificazioni), a patto che non vengano lesi i diritti di difesa.

Risulta dunque ragionevole e non discriminatorio, spiegano gli Ermellini, che la notifica si perfezioni con il ricevimento della raccomandata, poiché, come riconosciuto dalla Corte costituzionale, risultano in tal modo soddisfatte le esigenze di conoscibilità del deposito dell'atto, mentre l'ulteriore onere da cui è gravato il notificatario (ritiro dell'atto presso il Comune di residenza) riduce in misura minima i tempi e le opportunità di allestire le iniziative giudiziali da parte dell'interessato.

In conclusione, correttamente il Tribunale ha ritenuto tardiva l'opposizione ex art. 645 c.p.c., poiché dal momento in cui detta raccomandata è stata ritirata presso l'ufficio postale (5.12.2012) alla data di notifica dell'opposizione (17.1.2013) era decorso il termine di quaranta giorni previsto dall'art. 641 del codice di rito.

Sentenza
Scarica Cass. 24 marzo 2020 n. 6089
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