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Avviso di giacenza e firma del ricevimento imprecisi, quali conseguenze?

In caso di compiuta giacenza, deve risultare che il destinatario è stato avvisato della mancata consegna. Anche una firma illeggibile non fa prova del ricevimento.
Avv. Marco Borriello - Foro di Nola 
1 Apr, 2021

Nel procedimento di convocazione di un'assemblea condominiale bisogna rispettare molte regole. Una delle principali risiede nell'obbligo di avvisare, peraltro tempestivamente, tutti gli aventi diritto. In caso contrario, l'assemblea sarebbe annullabile con le conseguenti ripercussioni del caso.

Ad esempio, ove mai il singolo proprietario riuscisse a dimostrare che una riunione si è svolta senza che ne sapesse nulla, questi avrebbe, innanzitutto, la possibilità di impugnarla ed annullarla. Inoltre, avrebbe la facoltà di opporsi, legittimamente, ad un eventuale decreto ingiuntivo emesso in base ad un consuntivo approvato in quella sede.

Tale circostanza non è infrequente, tant'è che ha caratterizzato una vicenda risolta dalla Corte di Appello di Genova. Nello specifico, sto parlando della sentenza n. 344 del 22 marzo 2021.

In particolare, con questo provvedimento, il vizio dell'assemblea è emerso poiché, secondo i magistrati, non è stata fornita prova adeguata della convocazione ricevuta dal condòmino attore e nemmeno dell'inoltro del verbale della riunione de quo.

Ecco il caso concreto

Avviso di giacenza e firma del ricevimento imprecisi. Il caso

La lite è nata a seguito di un decreto ingiuntivo ottenuto da un condominio genovese. L'ingiunzione è stata chiesta per il mancato pagamento della quota, a carico di un condòmino, per l'esecuzione di alcuni lavori di straordinaria manutenzione.

Il proprietario ingiunto si è difeso sostenendo di non aver avuto conoscenza dell'assemblea in cui sarebbe stato approvato il consuntivo di questa spesa. Egli ha, altresì, eccepito il mancato recapito del verbale della riunione in oggetto.

Per questi motivi sono state avviate due azioni legali, quasi contestuali. Nella prima, il soggetto interessato ha impugnato l'assemblea per un vizio nella sua convocazione. Nella seconda, invece, è stato proposta l'opposizione al decreto ingiuntivo ricevuto. Ovviamente, i due procedimenti sono stati riuniti.

Nell'ottobre del 2015, la causa si concludeva con l'annullamento della delibera impugnata e con la revoca dell'ingiunzione opposta.

Secondo il magistrato in prima istanza, non era stata raggiunta la prova che l'attore fosse stato avvisato della riunione e ancor più informato dei contenuti delle decisioni assunte, visto che non aveva ricevuto nemmeno il verbale di quest'assemblea.

La reazione del condominio soccombente si è concretizzata nella proposizione dell'appello, in cui si ribadivano le proprie ragioni, in particolare, «lamentando l'errata valutazione sia delle modalità di invio e recapito delle raccomandate spedite al condomino presso la residenza del condomino (...), sia dell'onere probatorio sulla mancata ricezione da ritenersi a carico del condomino.

Chiedeva la riforma integrale della sentenza, sostenendo anche l'infondatezza dei motivi di merito sottesi all'impugnazione del decreto ingiuntivo annullato per l'accoglimento delle eccezioni preliminari di mancata convocazione».

La Corte di Appello di Genova ha ritenuto infondato l'appello, poiché le ragioni, di fatto e di diritto, espresse in primo grado sono risultate valide «giuridicamente, sull'esame della documentazione prodotta in atti, relativa alle modalità di consegna dei plichi da parte del servizio di consegna, scelto dal Condominio, e in relazione alla mancanza di attività probatoria diretta alla conferma di quanto indicato sui documenti prodotti».

La soccombenza sulle spese è stata inevitabile.

Irregolarità nella convocazione: annullabilità

Le disposizioni di attuazione del codice civile, anch'esse oggetto della riforma del 2012, a proposito della convocazione di un'assemblea condominiale, prevedono che «L'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione o, se prevista in modalità di videoconferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e dell'ora della stessa. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell'articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati (Art. 66 co. 3 disp. att. cod. civ.)».

L'avviso va inviato all'indirizzo di residenza anche se il condomino è in vacanza al mare

Dalla lettura dell'articolo de quo si ricava, facilmente, che la mancata convocazione di un avente diritto determina l'annullabilità della riunione.

Pertanto, se qualche proprietario, assente all'assemblea, sostiene di non aver mai avuto alcun avviso, la lite si concentra sulla prova della spedizione e del ricevimento del plico. Bisogna capire, quindi, a chi spetta tale onere e come va superata ogni obiezione di parte avversa sull'argomento.

Convocazione: se manca la prova dell'invio l'assemblea è annullabile

Secondo la Corte in esame, spetta al condominio, citato in giudizio per contestazioni in merito, la prova dell'inoltro regolare della convocazione di un'assemblea.

Per adempiere a tale onere, il documento da cui risulta l'avvenuta spedizione, magari perfezionatosi per compiuta giacenza, deve contenere le informazioni necessarie a dimostrare che il destinatario è stato informato della mancata consegna.

È, altresì, importante che la firma di chi riceve sia leggibile e, quindi, facilmente rapportabile ad un soggetto ben determinato.

Atti giudiziari, avvenuta notifica per compiuta giacenza

In caso contrario, il mittente si troverebbe privo dei necessari elementi documentali per affermare che la spedizione è stata regolarmente inviata e ricevuta.

Insomma, si tratterebbe di una bella magagna perché, come afferma la Corte di Appello di Genova, il condominio dovrebbe provare le circostanze in contestazione «mediante formulazione di opportune istanze dirette al coinvolgimento degli addetti al recapito».

In mancanza, l'annullabilità dell'assemblea impugnata, per un difetto nella convocazione della medesima, sarebbe conseguente.

Sentenza
Scarica App. Genova 22 marzo 2021 n. 344
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