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Rendicontazione tardiva? Il decreto ingiuntivo è revocato

La mancata o tardiva rendicontazione costituisce inadempimento dell'incarico che come tale comporta la revoca del d.i. ottenuto per il pagamento dei compensi dall'ex amministratore.
Avv. Valentina Papanice 

Opposizione a decreto ingiuntivo dell'ex amministratore: se è mancato l'adempimento

Nelle obbligazioni pecuniarie, quale è quella del condominio nei confronti dell'ex amministratore, mentre è sufficiente l'allegazione della fattura per richiedere ed ottenere l'emissione del decreto ingiuntivo, nel caso di opposizione, dove il creditore e il debitore ricoprono rispettivamente le posizioni dell'attore e del convenuto, se il condominio può "semplicemente" eccepire il mancato adempimento, l'amministratore è tenuto a dare prova di avere correttamente adempiuto.

Se cioè il creditore, ricorrente per decreto ingiuntivo divenuto "opposto" è l'ex amministratore che pretende il pagamento del proprio compenso, e quindi il debitore opponente è il condominio che contesta che la somma non è dovuta per mancato adempimento della prestazione, il primo, per ottenere la conferma del decreto ingiuntivo, dovrà provare di avere correttamente adempiuto al proprio incarico.

Ipotesi specifica: nel caso in cui l'ex amministratore non abbia effettuato la rendicontazione oppure l'abbia effettuata tardivamente il corretto adempimento non sussiste.

Questa in estrema sintesi la decisione del Tribunale di Patti n. 430 pubblicata il 19 agosto 2020.

Il caso della sentenza del Tribunale di Patti n. 430 del 2020

Nella specie era successo che l'ex amministratore aveva richiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo nei confronti dell'ex condominio.

Questo aveva proposto opposizione negando l'esistenza del credito perché: il creditore non aveva adempiuto al proprio incarico avendo omesso il rendiconto della propria gestione per più di due anni, il compenso non era stato approvato dall'assemblea e comunque era stato erroneamente quantificato a fronte del pagamento già corrisposto.

L'ex amministratore, dal canto suo, sosteneva la dovutezza delle somme in quanto: il compenso era stato espressamente approvato dall'assemblea, così come era stato approvato il rendiconto della gestione relativa al periodo 2001-2005 e in ogni caso ella affermava di avere sempre informato i condomini dell'attività di gestione operata e gli importi già percepiti si riferivano alle spese per manutenzione ordinaria e straordinaria.

Decreto ingiuntivo e opposizione: ruoli e oneri nel giudizio

Con un utile ripasso circa quelle che sono le posizioni e gli oneri delle parti nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, per quel che qui interessa in sintesi il giudice rammenta che: tra le prove scritte utili a richiedere l'emissione del decreto ingiuntivo vi è senza dubbio la fattura da cui risulti il diritto fatto valere, ancorché documento privo di efficacia probatoria assoluta perché formato dalla stessa parte.

"Mentre la completezza o meno della documentazione esibita dal richiedente va accertata nel giudizio di opposizione nel quale per la pienezza delle indagini da cui tale giudizio è caratterizzato è possibile fornire nuove prove che integrino con efficacia retroattiva quelle prodotte nella fase monitoria (Cass. n. 17371/2003), ed il Giudice non valuta solo la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione dell'ingiunzione, ma la fondatezza della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (Cass. n. 9927/2004)" (Trib. Patti n. 430/2020).

Mentre l'emissione del d.i. consente un percorso molto veloce qualora il debitore non contesti alcunché, il giudizio di opposizione consente, al contrario, di effettuare l'accertamento dell'esistenza del credito con un giudizio di cognizione ordinaria (nel quale l'avvenuta emissione del d.i. in assenza dei presupposti potrà incidere al più sulla liquidazione delle spese del ricorso e non sul relativo rapporto).

Dunque il creditore, ricevuta l'opposizione, si ritroverà a ricoprire nella sostanza il ruolo di attore e come tale dovrà lui dare prova del credito vantato.

In tema di adempimento di un'obbligazione pecuniaria, il creditore deve soltanto provare la fonte del diritto ed il termine di scadenza, dovendo poi il convenuto provare di avere pagato; ma se questi eccepisce l'inadempimento del creditore, quello dovrà dimostrare di avere adempiuto oppure che non ancora non si è verificata la scadenza dell'obbligazione.

Da non perdere: => Il saldo errato si può fare valere anche in sede di opposizione a decreto ingiuntivo

La mancata o tardiva rendicontazione come inadempimento e grave irregolarità

Passando al caso specifico del decreto ingiuntivo riguardante il pagamento del compenso dell'attività di amministratore del condominio, a fronte della contestazione del mancato adempimento da parte del condominio-debitore-ingiunto e ora opponente, l'amministratore dovrà quindi dare prova di avere correttamente adempiuto all'incarico ricevuto.

Incarico che, come noto si inquadra nella fattispecie del mandato, il contratto disciplinato dagli artt. 1710 e ss. c.c.

Certamente, tra i compiti dell'amministratore vi è quello della rendicontazione dell'attività di gestione, prevista dall'art. 1130 c.c.

Inoltre, sia prima che dopo la riforma del condominio, la mancata rendicontazione può portare alla revoca giudiziale dell'incarico; in particolare, l'art. 1129 c.c. attualmente vigente annovera tra le gravi irregolarità atte alla pronuncia della revoca giudiziale "l'omessa convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto condominiale" (co. 12 n.1).

Né vale ad escludere la gravità del comportamento la redazione ed approvazione tardiva del rendiconto priva di menzione circa i compensi dell'amministratore; infatti, non solo il mancato espletamento tout court, ma anche l'espletamento tardivo costituisce motivo di revoca; qui il giudice richiama il precedente della sentenza della Suprema Corte n. 28764/2017 (in tale sentenza invero, la Corte non entra in argomento, limitandosi a respingere il motivo per inammissibilità del ricorso in cassazione contro il decreto emesso per reclamo contro il provvedimento di revoca dell'amministratore); quel caso comunque riguardava un'ipotesi di rendicontazione tardiva avvenuta a giudizio iniziato.

Dunque, afferma il giudice, l'approvazione tardiva del prospetto di ripartizione delle spese non consente di sanare l'inadempimento dell'amministratrice.

Il giudice richiama poi un precedente di merito, dato dal tribunale di Messina con sentenza del 2011, ove si affermò che "l'avere l'amministratore reso abitualmente il conto delle gestioni a distanza costante di due anni dall'esercizio di riferimento integra un fatto anomalo tale da concretizzare una grave irregolarità, per un verso non comprendendosi il motivo che possa avere indotto a una simile prassi e per altro verso costituendo l'ampio intervallo temporale ostacolo potenziale, per i condomini considerati come singoli e come parte di un organo collettivo, alla facoltà di esercitare un compiuto controllo sulle attività gestorie" e che formulò, conclusivamente il principio per cui "costituisce grave irregolarità, tale da determinare la revoca dell'incarico, il comportamento dell'amministratore di condominio che omette o trascura o ritarda per lungo tempo la presentazione del rendiconto della gestione, anche se limitatamente a singoli aspetti o settori o parti di essa" (Trib. Messina 29.11.2011).

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Mancata prova dell'adempimento dell'incarico

Inoltre, ricorda il giudicante che "secondo la giurisprudenza di merito e di legittimità, ogni posta attiva e passiva deve risultare analiticamente dal rendiconto condominiale, con approvazione della assemblea espressa mediante una delibera ad hoc, in una forma atta a rendere comprensibili e agevoli ai condomini le voci di spesa sia in entrata che in uscita" e che il rendiconto deve essere correlato dalla documentazione contabile (ricevute/fatture) giustificativa delle spese e dalla indicazione delle causali dei pagamenti per consentire la verifica della diligenza e della rispondenza ai precetti normativi dell'operato dell'amministratore e al mandato dato dall'assemblea.

Nel caso concreto, il giudice osserva che la parte opposta non ha fornito prova alcuna dell'avere informato regolarmente i condomini circa le voci di entrata e di uscita del conto condominiale e che "non ha riportato esattamente nel prospetto prodotto in atti le voci di entrata che, totalmente omesse nel bilancio consuntivo sintetico e nel bilancio consuntivo analitico, vengono riportate nel conto economico per € 2.500,00, a fronte della maggiore somma versata dal condomino… per € 3.300,00, come confermato dalla stessa opposta" e che ciò basta per affermare che l'ex amministratore, a fronte dell'eccezione, non ha dato prova dell'adempimento dell'incarico.

Dunque, a fronte dell'eccezione di inadempimento e della contestazione dell'importo del credito preteso, la parte opposta non ha fornito prova di avere regolarmente adempimento delle prestazioni cui era tenuta in forza del mandato assunto e degli importi effettivamente dovuti per il titolo per il quale ha agito.

Ne consegue la revoca del decreto ingiuntivo.

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Sentenza
Scarica TRIBUNALE DI PATTI SENTENZA n. 430/2020
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