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Il saldo errato si può fare valere anche in sede di opposizione a decreto ingiuntivo

Si può far valere il consuntivo errato in sede di giudizio di opposizione all'ingiunzione ottenuta dal condominio? In quali casi è possibile?
Avv. Anna Nicola - Foro di Torino 
Set 3, 2020

La deliberazione annullabile e il giudizio di opposizione all'ingiunzione

Com'è noto, principio consolidato in tema di giudizio di opposizione all'ingiunzione ottenuta dal condominio è l'impossibilità di far valere propri diritti e pretese che si sarebbero dovute rilevare nel termine di decadenza sancito dall'art. 1137 c.c. in tema di impugnazione di delibera assembleare.

Su questo argomento è sino a ieri stata costante la giurisprudenza nel ritenere che il Giudice dell'opposizione deve limitarsi a accertare la perdurante esistenza ed efficacia della delibera assembleare di approvazione del riparto, senza poter sindacare, seppur in via incidentale, la relativa validità, essendo questa valutazione riservata al solo Giudice davanti al quale questa delibera sia stata impugnata.

Da qui la conseguenza che lo spirare del termine di trenta giorni per impugnare la decisione assembleare porta con sé il suo consolidarsi e cristallizzarsi.

Sul versante opposto, seppur invalida, la delibera non può essere disapplicata dal Giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo se non previamente impugnata e, a seguito di giudizio, caducata o sospesa dal Giudice dell'impugnazione.

Si era soliti anche affermare che l'impugnazione della delibera non comportasse l'applicazione dell'istituto della sospensione necessaria di cui all'art. 295 c.p.c. perché la delibera mantiene sempre efficacia fino alla pronuncia della sua invalidità.

Ciò in quanto nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo condominiale il giudizio è limitato alla sola verifica dell'esistenza ed efficacia della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere.

Di recente sono stati sollevati dubbi su questo principio cristallizzato, evidenziando che vi possono essere ipotesi di nullità e altre di annullabilità dell'assunto assembleare.

Stando così le cose, per le fattispecie di nullità può non risultare corretto asserire che l'invalidità non possa essere rilevata in sede di giudizio di opposizione. La nullità comporta l'invalidità del deliberato sin da subito: la pronuncia del giudice è di mero accertamento e vale ex tunc, non dovendo attendere la pronuncia costitutiva con valore ex nunc come si verifica in caso di annullabilità.

Sezioni Unite: chiarimenti sulla nullità delle delibere condominiali

In considerazione di queste osservazioni, anche tenuto conto dell'importante sentenza della Cassazione a Sezioni Unite 7 marzo 2005, n. 4806, che ha ben delineato il confine tra i vizi di nullità ed annullabilità delle delibere assembleari, la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 24476 depositata il 1° ottobre 2019 ha disposto l'assegnazione alle Sezioni Unite per la risoluzione sul contrasto se, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di oneri condominiali, il limite alla rilevabilità, anche d'ufficio, dell'invalidità delle sottostanti delibere debba, o meno, operare allorché si tratti di vizi implicanti la loro nullità (e non annullabilità), trattandosi dell'applicazione di atti la cui validità rappresenta un elemento costitutivo della domanda.

Questa una delle osservazioni principali: "Sono da considerare nulle per impossibilità dell'oggetto, e non meramente annullabili, e perciò impugnabili indipendentemente dall'osservanza del termine perentorio di trenta giorni ex art. 1137 c.c., comma 2, trattandosi di invalidità da ricondursi alla "sostanza" dell'atto e non connesse con le regole procedimentali relative alla formazione delle decisioni del collegio, tutte le deliberazioni dell'assemblea comunque adottate in violazione dei criteri normativi o regolamentari di ripartizione delle spese, e quindi in eccesso rispetto alle attribuzioni dell'organo collegiale, seppur limitate alla suddivisione di un determinato affare o di una specifica gestione, non potendo la maggioranza dei partecipanti incidere sulla misura degli obblighi dei singoli condomini fissata per legge o per contratto, il che vale ad incidere altresì' sui diritti individuali del partecipante attraverso un mutamento del proporzionale valore della parte di edificio di sua esclusiva proprietà, ed occorrendo, piuttosto, a tal fine, un accordo unanime, espressione dell'autonomia negoziale" (Cass. 23 luglio 2019, n. 19832; Cass. 10 gennaio 2019, n. 470; Cass. 20 dicembre 2018, n. 33039; Cass. 13 novembre 2018, n. 29220; Cass. 13 novembre 2018, n. 29217; Cass. 4 agosto 2017, n. 19651; Cass. 9 marzo 2017, n. 6128; Cass. 4 dicembre 2013, n. 27233; Cass. 27 luglio 2006, n. 17101; Cass. 16 febbraio 2001, n. 2301; Cass. 3 maggio 1993, n. 5125).

Il riparto errato e la pronuncia del Tribunale di Roma del 27 luglio 2020

Quanto appena riportato vale anche nel caso di ripartizioni errate.

Proprio sul tema di ripartizioni errate, si è espresso il Tribunale di Roma con la decisione del 27 luglio 2020.

Nel caso di specie una condomina propone opposizione all'ingiunzione ottenuta dal condominio per una certa somma risultante a bilancio come saldo anno precedente.

La condomina dimostra che nel corso dell'esercizio ha versato più del dovuto, che vi è stata espressa ammissione scritta per mano dell'amministratore che ella non aveva debiti pregressi risalenti sino al momento della nomina dell'amministratore.

Il Tribunale si pone la domanda che possa essere relativo all'anno anteriore all'assunzione dell'incarico ma la condomina ha prodotto il bilancio di questo anno da cui non risulta alcun debito a suo carico.

Invalidità delibera riparto spese e opposizione a decreto ingiuntivo

Alla luce di questa istruttoria, l'unico dato da cui risulta questo debito pregresso è l'indicazione -errata- a bilancio dell'esercizio in corso.

Seguendo la vecchia impostazione, si dovrebbe concludere per l'intangibilità della delibera da cui deriva l'approvazione della spesa in sede di giudizio di opposizione all'ingiunzione, dovendo questo vizio essere fatto valere in sede di impugnazione assembleare ex art. 1137 c.c.

Il Tribunale segue un altro ragionamento.

"Infatti, quando l'assemblea, approvando il riparto, abbia fissato in generale i criteri di ripartizione delle spese o derogato scientemente ai criteri di legge o tabellari, la delibera risulta affetta da nullità, che può essere fata valere anche a prescindere dall'impugnazione entro il termine di decadenza stabilito dall'art. 1137 c.c., mentre la delibera incorre nel meno grave vizio dell'annullabilità (e può dunque consolidarsi in caso di mancata impugnazione nel termine) laddove la contestazione riguardi il modo in cui è stata fatta concreta applicazione di quegli stessi criteri in relazione a determinate voci di spesa, per le quali il condomino deduca che la diversa misura, secondo cui le cose a cui si riferisce la spesa sono destinate a servire i partecipanti al Condominio, avrebbe imposto di esonerarlo da ogni contributo, ovvero di determinare il contributo in proporzione della diversa misura in cui lo stesso condomino può goderne ex art. 1123, secondo e terzo comma, c.c." (v. Cass. 5 agosto 1988 n. 4851; Cass. 14 luglio 1989, n. 3291; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6714 del 19/03/2010)".

Ed allora quando il riparto riporti come debito di un condomino una somma che questi ha già versato ma che per un qualche motivo non è stato registrato, occorre effettuare diverse considerazioni.

Opposizione a decreto ingiuntivo e mancata impugnativa di delibera assembleare: quali conseguenze?

L'assemblea che approva un rendiconto in cui per errore non si riporti un pagamento e quindi il relativo importo non sia stato detratto nelle voci di spesa del saldo del singolo condomino, non ha alcun potere di far risultare come attuale un credito che invece è estinto.

Allo stesso modo, un saldo relativo a gestioni precedenti che sia inserito nel riparto non diviene incontestabile per il solo fatto che la delibera approvativa dello stesso riparto non sia impugnata.

L'inserimento del saldo nel consuntivo approvato dall'assemblea costituisce un mero riepilogo contabile degli esercizi pregressi e non può risolversi, laddove il preteso debitore contesti la corrispondenza degli importi arretrati rispetto al reale ammontare dei precedenti saldi, nella incontestabilità delle somme dovute (Trib. Milano n. 886/2003).

Alla luce delle prove dedotte dalle parti, la conclusione è che la condomina ha dimostrato di aver pagato e di non avere debiti pregressi mentre il condominio non ha assolto all'onere probatorio dell'asserito credito.

Di conseguenza le domande della condomina sono state accolte e l'ingiunzione revocata.

Sentenza
Scarica Trib. Roma 27 luglio 2020 n. 10994
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