La vicenda. Tizio (condomino) chiedeva l'invalidità della delibera assunta nel 2015.
In particolare, tra i vari motivi di contestazione, l'attore sosteneva che nella redazione del rendiconto condominiale era stato utilizzato sia il criterio di competenza per le spese condominiali, sia il criterio di cassa per le entrate condominiali.
Dunque, a suo parere, la violazione dei diritti dei condomini e l'illegittimità del consuntivo.
Il ragionamento del Giudice. Con un procedimento logico e argomentativo, il giudicante ha analizzato e giudicato le singole questioni. In particolare, la questione dei criteri del rendiconto.
Ebbene, secondo il giudicante, il presupposto logico su cui si fonda la tesi attorea era del tutto errato e non poteva essere condiviso. Difatti, in merito alla sentenza indicata negli atti (Tribunale di Roma, Sez. V, del 2.10.2017), il giudicante ha osservato che tale pronuncia "citata dall'attore e da molti ritenuta una sorta di vademecum per la redazione del rendiconto condominiale, ma quanto dalla medesima espresso non può essere condivisa".
Per meglio dire, secondo il ragionamento del Tribunale di Udine affermare che il rendiconto condominiale debba essere improntato al principio di cassa significa non aver compreso a pieno la portata della norma di cui all'art. 1130 bis c.c. introdotta dal legislatore con la novella del 2012: la norma non parla di bilancio, ma di rendiconto. A tal proposito, sebbene sia prassi per gli addetti ai lavori utilizzare nella materia condominiale espressioni quali bilancio preventivo e bilancio consuntivo, in realtà sussistono differenze tra il rendiconto dell'amministratore di condominio ed il bilancio delle società, con assai limitati punti di analogia.
Ed ancora, a parere del giudicante, "non sarebbe corretto parlare di rendiconto condominiale, ma come ha osservato attenta dottrina sarebbe più corretto parlare in materia condominiale di fascicolo di rendicontazione in quanto il rendiconto è costituito da tre documenti: il registro di contabilità, il riepilogo finanziario e la nota sintetica esplicativa della gestione, con la conseguenza che non è corretto affermare che il rendiconto condominiale debba essere soggetto al principio di cassa, in quanto deve essere improntato ad un criterio misto, sia di cassa sia di competenza".
Continua [...]