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Opposizione a decreto ingiuntivo e deposito del fascicolo monitorio

Opposizione a decreto ingiuntivo si rischia la revoca se non si acquisisce il fascicolo della fase monitoria.
Avv. Caterina Natalotto - Foro di Palermo 

L'opposizione a decreto ingiuntivo secondo l'art. 645 c.p.c. secondo comma "si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito". Con l'opposizione a decreto ingiuntivo, dunque, si promuove un giudizio ordinario, in cui il giudice dovrà valutare la sussistenza e la validità del credito posto a fondamento della domanda di ingiunzione.

Tale valutazione va effettuata anche sulla documentazione posta a conforto della richiesta d'ingiunzione indipendentemente dalla esistenza del decreto, in quanto si tratta di un provvedimento pronunciato in base ad una cognizione sommaria, priva di alcuna certezza in tal senso.

Lo spunto offerto dalla recentissima sentenza del Tribunale di Milano n. 1373 del 13 febbraio 2020 è sicuramente di natura procedurale poiché ci racconta della revoca del decreto ingiuntivo emesso, in favore di un Condominio creditore nei confronti di un condomino moroso, per impossibilità a procedere da parte del Tribunale adito alla verifica dell'esistenza dei fatti costitutivi del credito.

Ma andiamo per ordine.

La tutela del credito condominiale

Ai sensi dell'art. 63 disp. att. Cc, l'amministratore può agire per la riscossione delle quote condominiali sulla scorta del piano di ripartizione approvato dall'assemblea, con ingiunzione di pagamento immediatamente esecutiva.

Tale esigenza nasce dalla necessità per il Condominio di garantire la gestione della cosa comune. Il credito dell'ente di gestione, nei confronti dei singoli condòmini, emerge già dalle delibere assembleari di approvazione del rendiconto o del bilancio preventivo.

Il condominio, dopo aver approvato delle spese condominiali pro-quota in sede assembleare, può agire nei confronti del condòmino che si sia rifiutato di provvedere al pagamento entro la tempistica convenuta. Lo strumento a cui ricorrerà l'amministratore, dopo formali diffide, rimaste prive di riscontro, è quello del decreto ingiuntivo.

Il decreto ingiuntivo può essere emesso solo se c'è la prova scritta del credito. In caso di crediti condominiali la prova a sostegno della richiesta deve essere la delibera condominiale di approvazione del piano di riparto delle spese ordinarie e/o straordinarie. In assenza di ciò il decreto è illegittimo.

Il condomino ingiunto ha la possibilità di fare opposizione al suddetto decreto entro il termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dello stesso.

In ogni caso, è bene ricordare che nell'opposizione a decreto ingiuntivo non si possono far valere vizi inerenti la delibera. Infatti, l'unico modo per sollevare eccezioni relative al procedimento con cui è stata adottata la decisione assembleare è l'impugnazione prevista dall'art. 1137 del codice civile.

Tale norma, tuttavia, fissa un termine molto breve per procedere con l'impugnazione: soli 30 giorni.

Motivi per impugnare un decreto ingiuntivo emesso per oneri condominiali

Per quale motivo il condomino giunto dal decreto ingiuntivo (spesso provvisoriamente esecutivo) può opporsi?

Uno dei motivi potrebbe essere la titolarità del debito: il decreto ingiuntivo deve essere emesso solo nei confronti del proprietario dell'appartamento. Non è infatti condomino né l'affittuario, né l'usufruttuario, né l'inquilino, né il comodatario.

La mancata notifica del verbale di assemblea ai condomini assenti dell'assemblea condominiale legittima quest'ultimi a contestare tale circostanza, non avendo avuto la possibilità di impugnare la delibera.

Se l'assemblea non è stata mai convocata per l'approvazione della ripartizione delle spese, il decreto ingiuntivo è illegittimo. Manca infatti la prova scritta del credito condominiale. Di conseguenza il decreto è sempre opponibile.

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Aspetti critici dell'opposizione al decreto ingiuntivo condominiale ovvero la mancata produzione del fascicolo del monitorio.

Il decreto ingiuntivo, fatto notificare al condomino moroso, è opponibile entro 40 giorni dalla sua ricezione.

Il procedimento di opposizione ai sensi dell'art. 645 cpc si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito e per questo non è considerato di tipo "impugnatorio".

La caratteristica principale del procedimento di ingiunzione è la sua natura sommaria. Il giudicante giunge ad una pronuncia, che si basa su una percezione dei fatti rilevanti ai fini del decidere, ben lontana dal principio della cognizione piena e, anzi, estremamente limitata rispetto alle possibilità di introdurre elementi probatori rispetto ad un procedimento ordinario.

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Il giudicante esercita la propria funzione avendo quale unico interlocutore il ricorrente e solo dopo una cognizione dei fatti attraverso le allegazioni probatorie dello stesso, le "prove scritte" (presupposto di ammissibilità del procedimento).

Il Condominio ricorrente, dopo aver notificato il decreto ottenuto a proprio favore, può risultare destinatario di un atto di citazione attraverso il quale il condominio/debitore, a cui è stato notificato il ricorso, provveda ad impugnare il decreto emesso nei suoi confronti: in tal caso si aprirà una seconda e diversa fase procedimentale, a cognizione piena, in cui il ricorrente assume la veste (solo formale) di convenuto, e il debitore ingiunto quella (solo formale) di attore.

Nella fase di opposizione, oltre a verificarsi il particolare fenomeno dell'inversione formale delle parti - per cui il creditore assume la veste di convenuto opposto, e il debitore quella di attore opponente - viene a modificarsi la posizione processuale del creditore sotto il profilo degli elementi probatori che esso deve produrre al fine di ottenere soddisfazione della propria pretesa: a seguito dell'opposizione, cioè, si apre un procedimento a cognizione piena, in cui non vi è più alcuna "semplificazione", o comunque modificazione, in ordine agli elementi probatori che le parti in lite sono onerati a produrre al fine di vedere accolte le rispettive domande.

Conseguentemente colui che formalmente è convenuto nell'ambito del giudizio di opposizione dovrà fornire piena prova dei fatti costitutivi del diritto azionato in sede di giudizio monitorio, così come l'ingiunto (nel nostro caso condòmino) dovrà fornire prova dei fatti estintivi del diritto azionato con lo strumento del decreto ingiuntivo.

Considerato che l'onere della prova spetterà, in primo luogo e nonostante l'emissione a suo favore del decreto, al creditore (nel nostro caso Condominio), qualora esso non soddisfi l'onere probatorio posto a suo carico, il giudizio di opposizione si concluderà con la revoca dell'iniziale decreto ingiuntivo emesso.

Il Giudice dell'opposizione dunque dovendo valutare le pretese del creditore e le contestazioni del debitore deve essere in grado di valutare la documentazione che ha fornito la prova per l'emissione del decreto ingiuntivo.

Tale documentazione si trova ovviamente nel fascicolo del monitorio ovvero nel fascicolo depositato con la richiesta di emissione del titolo esecutivo.

E proprio a questo punto che rileva la distinzione tra un procedimento di tipo "impugnativo" rispetto ad un procedimento di mera "opposizione".

Nel caso dell'appello il fascicolo del primo grado viene acquisito d'ufficio nel secondo grado e così i documenti in esso contenuto; nel caso invece dell'opposizione la cancelleria d'ufficio non trasmette il fascicolo con la documentazione in esso contenuta ma rimane ad esclusivo carico del creditore l'onere di produrre in giudizio il fascicolo contenente le prove per l'emissione dell'ingiunzione.

Al Tribunale di Milano, infatti, innanzi ad un opposizione a decreto ingiuntivo, emesso in favore di un Condominio e nei confronti di un condomino, non rimaneva che condividere l'orientamento della Cassazione, secondo cui "la documentazione posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo è destinata, per effetto dell'opposizione al decreto e della trasformazione in giudizio di cognizione ordinaria, ad entrare nel fascicolo del ricorrente, restando a carico della parte l'onere di costituirsi in giudizio depositando il fascicolo contenente i documenti offerti in comunicazione; ne consegue che, in difetto di tale produzione, essa non entra a fare parte del fascicolo d'ufficio e il giudice non può tenerne conto (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. III, 18 aprile 2006, n. 8955 in Giust. civ. Mass. 2006, 4; in senso conforme cfr. altresì Cass. civile, sez. III, 07 ottobre 2004, n. 19992 in Giust. civ. Mass. 2004, 10).

In conclusione, non avendo il Condominio opposto prodotto il fascicolo creato per la richiesta di ingiunzione - dunque non avendo assolto all'onere di provare l'esistenza del credito attraverso la produzione della documentazione posta alla base - il decreto ingiuntivo emesso in suo favore è stato inevitabilmente revocato.

Sentenza
Scarica Trib. Milano 13 febbraio 2020 n. 1373
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