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Opposizione a decreto ingiuntivo per oneri condominiali, eccezione del difetto di legittimazione passiva del convenuto ed onere della prova del credito

In un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il mancato pagamento di oneri condominiali l'eventuale eccezione di difetto di legittimazione passiva può essere sollevata dal convenuto in ogni stato e grado del giudizio.
Avv. Mauro Stucchi - Foro di Roma 

Il caso

Il caso de quo nasce da un atto di appello proposto presso il Tribunale di Lecce (sentenza n. 451/2020) da Alfa nei confronti del condominio Beta, avverso una sentenza emessa dal giudice di pace che rigettava l'opposizione spiegata avverso il decreto ingiuntivo di pagamento degli oneri condominiali richiesti dal condominio suddetto.

I motivi di impugnazione erano due.

Con il primo motivo, veniva contestata l'omessa motivazione in ordine alla eccezione pregiudiziale di difetto della propria legittimazione passiva per non essere condomino.

Il secondo motivo di impugnazione, invece, era relativo all' omessa motivazione in ordine al difetto di prova scritta del decreto ingiuntivo impugnato, posto che il condominio non aveva fornito alcuna prova della proprietà di alcuni immobili da parte di Alfa.

Il Tribunale di Lecce dichiarava infondato il primo motivo di gravame, poichè "la contestazione della titolarità del rapporto controverso si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata.

Fondandosi, quindi, la legittimazione ad agire o a contraddire, quale condizione all'azione, sulla mera allegazione fatta in domanda, una concreta ed autonoma questione intorno ad essa si delinea solo quando l'attore faccia valere un diritto altrui, prospettandolo come proprio, ovvero pretenda di ottenere una pronunzia contro il convenuto pur deducendone la relativa estraneità al rapporto sostanziale controverso".

In pratica, l'Organo Giudicante statuiva che l'eccezione di difetto della propria legittimazione passiva, in quanto semplice difesa e non, invece, eccezione in senso stretto, andava sollevata nel corso del giudizio da Alfa.

Il secondo motivo di impugnazione veniva accolto, poichè il Condominio, gravato del relativo onere, non ha affatto provato l'esistenza di eventuali cose, impianti o servizi in comune con la proprietà esclusiva di Alfa.

Il Tribunale di Lecce affermava il principio secondo cui il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, al creditore che fa valere un diritto il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.

Il Condominio, invece, in seguito all'opposizione di Alfa, non aveva fornito alcuna prova a fondamento del proprio credito.

In conseguenza di ciò, il Tribunale accoglieva l'opposizione, revocando, per l'effetto, il decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di pace di primo grado.

Le problematiche analizzate dalla sentenza

L'azione giudiziale dell'amministratore condominiale per il recupero della quota di spese relative ad un'unità immobiliare di proprietà esclusiva deve essere intrapresa nei confronti del proprietario, unico legittimato passivamente.

L' eventuale eccezione di difetto di legittimazione passiva può essere sollevata dal convenuto in ogni stato e grado del giudizio.

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il mancato pagamento di oneri condominiali, rimane invariata la posizione sostanziale delle parti, per cui la qualità di attore spetta al condominio - creditore, sul quale incombe l'onere di provare i fatti costitutivi del suo credito, offrendo in comunicazione quanto all'uopo dovuto.

Tali principi giuridici sono stati espressi dal Tribunale di Lecce con la sentenza n. 451/2020 pubblicata in data 12.02.2020.

La legittimazione passiva nel nostro ordinamento

La legittimazione passiva, nel nostro sistema processuale, è la titolarità della potestà di resistere in giudizio.

Il soggetto che intende esperire un'azione giudiziaria per far valere un proprio diritto deve agire nei confronti dell'effettivo titolare di un interesse contrapposto e che potrebbe, in teoria, far valere diritti sullo stesso bene.

Il soggetto convenuto che è stato citato in giudizio e ritiene di non essere il soggetto contro il quale l'azione va esercitata, può eccepire la propria estraneità al giudizio eccependo il difetto di legittimazione passiva.

La questione relativa alla natura dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva ha formato oggetto di dibattito all'interno della giurisprudenza di legittimità.

Ad un primo orientamento, secondo il quale l'eccezione relativa alla concreta titolarità del rapporto dedotto in giudizio si configura quale un'eccezione in senso stretto che deve essere sollevata tempestivamente dalla parte interessata, se ne contrappone un secondo, che ritiene la suddetta eccezione una mera difesa proponibile in ogni fase del giudizio.

Il pagamento delle quote condominiali e il decreto ingiuntivo. La Mediazione.

A dirimere il contrasto formatosi sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 2951 del 16 febbraio 2016, affermando che "la difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare (senza contrapporre e chiedere di provare fatti impeditivi, estintivi o modificativi), che l'attore non è titolare del diritto azionato, è una mera difesa".

Tale eccezione, essendo una mera difesa, può, pertanto, essere sollevata dal convenuto in ogni stato e grado del procedimento.

Il difetto di legittimazione passiva può essere anche una delle ragioni che giustificano l'instaurazione di un processo di opposizione a decreto ingiuntivo e che possono determinare l'annullamento del decreto stesso.

Nel rilevare il proprio difetto di legittimazione passiva, in particolare, il destinatario dell'ingiunzione di pagamento deve eccepire di non essere il soggetto tenuto a pagare il credito vantato dal ricorrente.

In merito all'onere della prova del credito

L' art. 63 disp. att. c.c. recita: "Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi".

La norma citata completa e rende attuale il disposto dell'art. 1130, primo comma n. 3, c.c. che dispone: "L'amministratore di condominio deve riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione delle parti comuni dell'edificio e per l'esercizio dei servizi comuni".

Spese condominiali ed opposizione al decreto ingiuntivo

La domanda di pagamento va rivolta nei confronti del condomino moroso, che va identificato con l'effettivo proprietario dell'immobile.

L'amministratore non può agire nemmeno contro chi appare il condomino (c.d. condomino apparente).

La questione dell'applicazione del principio dell'apparenza è stata oggetto di un contrasto giurisprudenziale risolto da un intervento delle Sezioni Unite della Cassazione. In sostanza molte volte si agiva contro colui che effettuava i pagamenti (es. la moglie o il marito dell'effettivo proprietario) o contro il vecchio proprietario, in quanto la cessione dell'unità immobiliare non era stata comunicata all'amministratore.

Le Sezioni Unite, intervenute per dirimere il contrasto, hanno affermato che "in caso di azione giudiziale dell'amministratore del condominio per il recupero della quota di spese di competenza di una unità immobiliare di proprietà esclusiva, è passivamente legittimato il vero proprietario di detta unità e non anche chi possa apparire tale". (Cass. civ. n. 5035/2002).

Nell'ipotesi in cui un soggetto destinatario di un decreto ingiuntivo per mancato pagamento di oneri condominiali, eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva, ad esempio perché afferma di non essere proprietario di alcun unità immobiliare, è onere dell'amministratore fornire la prova della fondatezza della pretesa creditoria del condominio, altrimenti, in caso contrario, l'opposizione viene accolta ed il decreto ingiuntivo viene revocato con conseguente condanna al pagamento delle spese di lite.

Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura, infatti, quale giudizio ordinario di cognizione e si svolge seconde le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.

Sentenza
Scarica Trib. Lecce 12 febbraio 2020 n. 451
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