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Mediazione e opposizione a decreto ingiuntivo: a chi spetta l'onere di attivare il procedimento

In attesa della pronuncia delle Sezioni Unite, la questione dell'attivazione del procedimento di mediazione in relazione alla fase di opposizione a decreto ingiuntivo continua ad occupare i giudici.
Avv. Mauro Stucchi - Foro di Roma 

Il Tribunale di Castrovillari con la sentenza n. 142 del 07.02.2020 è tornato a pronunciarsi sul tema della mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, relativamente a chi tra il debitore - opponente ed il creditore - opposto abbia l'onere di proporre l'istanza di mediazione nel termine assegnato dal giudice di merito.

Supercondominio, decreto ingiuntivo opposizione e mediazione, il caso

Il Supercondominio "Alfa" proponeva opposizione avverso un decreto ingiuntivo per € 36.847,90 emesso dal Tribunale di Castrovillari su istanza del precedente amministratore per asseriti mancati pagamenti di compensi professionali, eccependo l'infondatezza della pretesa avversaria poiché presuntivamente sfornita di riscontro probatorio.

Il precedente amministratore si costituiva in giudizio, ribadendo la fondatezza della propria pretesa creditoria, contestando le argomentazioni di parte opponente ed, infine, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo.

All'esito del giudizio, il Tribunale rigettava la domanda del Supercondominio "Alfa", poiché non aveva partecipato alla procedura di mediazione disposta dal Giudice, sebbene l'opponente avesse richiesto un differimento del primo incontro.

L' Organo giudicante rilevava che la predetta assenza determinava il fallimento della mediazione che non poteva procedere senza una delle parti coinvolte nella causa.

La sentenza emessa dal Tribunale di Castrovillari trova il suo fondamento in alcune pronunce della Corte di Cassazione, con la quale la Suprema Corte ha posto in risalto due caratteristiche necessarie affinché il procedimento di mediazione obbligatoria superi la condizione di procedibilità:

  • la necessaria partecipazione personale delle parti. (sent. n. 8473/2019).
  • l'onere di esperire il tentativo di mediazione ai sensi all' art. 5 d. lg. n.28 del 2010 grava sulla parte che ha interesse al processo, che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è l'opponente. (sent. n. 24629/2015; ordinanza n. 23003/ 2019).

Ricorso per decreto ingiuntivo, opposizione e mediazione, la problematica

L'art. 5, c. 4, d. lgs. n. 28/2010 prevede che il procedimento di mediazione non è obbligatorio (quindi non costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale), tra gli altri, nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione.

La questione in merito a chi tra il debitore-opponente ed il creditore-opposto spetti l'onere di attivare un procedimento di mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo riveste particolare importanza perché, stante la vastità del contenzioso interessato dalla mediazione ed il diffuso ricorso al procedimento monitorio, verte su un tema sul quale si registra non solo un ampio dibattito in dottrina, ma anche un perdurante contrasto nella giurisprudenza di merito.

Il legislatore, infatti, tace sul punto, poiché il sopracitato articolo 5 non chiarisce a chi spetti l'onere di esperire il tentativo di mediazione nell'ipotesi in cui, instaurato dall'ingiunto il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, siano stati emessi dal giudice i provvedimenti sulle istanze ex artt. 648 e 649 c.p.c.

Il quadro normativo

La mediazione civile è l'attività professionale svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.

La mediazione prevede la partecipazione di due o più parti che si incontrano presso un Organismo di Mediazione accreditato dal Ministero della Giustizia per cercare un accordo attraverso il fondamentale intervento del Mediatore Professionista, che si è accuratamente formato e preparato per aiutare le parti a incontrarsi e a trovare una soluzione conveniente per entrambe.

Le parti che partecipano ad un procedimento di mediazione devono essere assistite dai rispettivi avvocati nelle ipotesi in cui la mediazione è obbligatoria, laddove, cioè, la materia oggetto della controversia è elencata dall'art. 5, comma 1 d.lgs. n. 28 del 2010, ed oggi, in seguito alla riforma del 2013 (d.l. n. 69 del 2010, conv., con mod., in l. n. 98 del 2013), elencate dal comma 1-bis del medesimo art. 5, di seguito indicate:

  • diritti reali (proprietà, usufrutto, usucapione, compravendite immobiliari ecc.);
  • divisione e successioni ereditarie; mediazione civile
  • patti di famiglia; mediazione civile
  • locazione e comodato; mediazione civile
  • affitto di aziende (sentenza del Tribunale di Treviso affitto di aziende); mediazione civile
  • risarcimento danni da responsabilità medica e sanitaria;
  • diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità;
  • contratti assicurativi, bancari e finanziari; mediazione civile
  • condominio (leggi come evitare le liti condominiali).

In tali ipotesi, prima di poter ricorrere ad un Giudice occorre obbligatoriamente presentare domanda di mediazione tentare di risolvere la controversia mediante il raggiungimento di un accordo.

Il comma 4 dell' art. 5 statuisce che la predetta disciplina non si applica ai procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione (comma 4, art. 5 cit.).

Ricorso per decreto ingiuntivo, opposizione e mediazione, la sentenza 142/2020 del tribunale di Castrovillari

Il principio giuridico sotteso alla sentenza 142/2020 emessa dal Tribunale di Castrovillari è quello per cui l'onere di attivare la mediazione è a carico del debitore opponente, in quanto parte interessata all'instaurazione e alla prosecuzione del processo ordinario di cognizione.

Il Tribunale di Castrovillari segue l'indirizzo giurisprudenziale dominante anche se ad oggi esiste anche un orientamento opposto per cui l'onere di attivare la mediazione ricade sulla parte opposto - creditore.

Ricorso per decreto ingiuntivo, opposizione e mediazione, le due tesi contrapposte

Occorre quindi accertare su quale soggetto ricadano le conseguenze negative dell'improcedibilità: debitore opponente o creditore opposto.

Il primo orientamento, attualmente maggioritario, sostiene che nell'ambito del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, l'onere processuale ricada in capo al debitore opponente, in quanto parte interessata all'instaurazione e alla prosecuzione del processo ordinario di cognizione, posto che, in mancanza di opposizione o in caso di estinzione del processo, il decreto acquista esecutorietà e passa in cosa giudicata.

Su di lui dovrebbero quindi ricadere le conseguenze negative nel caso di mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, posto che, in assenza di opposizione o in caso di estinzione del processo, il decreto acquista esecutorietà e passa in giudicato (Cass. 3 dicembre 2015, n. 24629):

Pertanto, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, dopo l'udienza di comparizione delle parti nella quale il giudice si pronuncia sulle istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione, lo stesso assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione (art. 5, c. 1-bis, d. lgs. n. 28/2010), ma per "parti" si intende in realtà solo il debitore opponente, il quale avrà l'onere di avviare il procedimento di mediazione a pena dell'improcedibilità dell'opposizione e consolidamento degli effetti del decreto ingiuntivo ex art. 653 c.p.c.

Mediazione in condominio, le parti possono farsi sostituire anche dal difensore con specifica delega.

Il secondo orientamento, invece, ritiene che l'onere processuale ben potrebbe ricadere in capo al creditore ingiungente poichè nel caso dell'opposizione a decreto ingiuntivo attore in senso sostanziale è colui che ha proposto la domanda di ingiunzione e il d.lgs. n. 28 del 2010, art. 5 onera dell'attivazione della condizione di procedibilità "chi intende esercitare in giudizio un'azione"; (Tribunale di Firenze, Ordinanza del 17-01-2016; Tribunale di Busto Arsizio, sent. 199/2016 n.199)

Tanto premesso, a causa del predetto contrasto giurisprudenziale, la Terza Sezione della Corte di Cassazione ha pronunciato l'ordinanza n. 18741/2019, con la quale ha rimesso la questione alle

Sezioni Unite.

Sentenza
Scarica Trib. Castrovillari 7 febbraio 2020 n. 142
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