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Cause condominiali, cessione dell'appartamento e indennizzo per irragionevole durata del processo

Cosa succede se nel corso di una causa condominiale, il condomino cede il proprio alloggio? Nello specifico nei confronti di chi opera l'indennizzo per l'irragionevole durata del processo?
Avv. Anna Nicola - Foro di Torino 

A queste domande ha risposto in modo puntuale la Suprema Corte con la decisione del 28 febbraio 2020, n. 5529.

Nello specifico la Corte di Appello aveva suddiviso il lasso temporale del giudizio tra cedente e cessionario dell'appartamento in ragione del momento della cessione dello stesso appartamento, quindi imputando il primo grado al cedente e il grado di appello al cessionario.

La Suprema Corte ha rilevato l'erroneità di simile operazione in virtù dei principi generali processuali.

Ed infatti ai sensi dell'art. 111 c.p.c., in caso di trasferimento per atto tra vivi a titolo particolare del diritto controverso, il processo prosegue tra le parti originarie e il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, solo se le altre parti vi consentono, può esserne estromesso.

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Secondo l'indirizzo consolidato di questa Corte: "In tema di trasferimento del diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie e, pertanto, sono ininfluenti le vicende attinenti a posizioni giuridiche attive o passive successive all'inizio della causa.

Ne deriva che l'acquirente del diritto contestato, pur potendo spiegare intervento volontario ex art. 111 c.p.c., non diviene litisconsorte necessario e che è validamente emessa la sentenza che non abbia disposto nei suoi confronti l'integrazione del contraddittorio» (Sez. 2, Sent. n. 14480 del 2018)."

Con ciò si è evidenziato che il cedente era comunque rimasto parte del processo anche nel secondo grado, senza che assumesse rilievo la vicenda legata alla cessione dell'immobile.

Così ancora. "Nel caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, il processo, in virtù del principio stabilito dall'art. 111 cod. proc. civ., continua tra le parti originarie, con la conseguenza che l'alienante mantiene la sua legittimazione attiva ("ad causam"), conservando tale posizione anche nel caso di intervento, ai sensi del medesimo articolo 111, terzo comma, cod. proc. civ., del successore a titolo particolare, il quale ha legittimazione distinta e non sostitutiva, ma autonoma.

Ne discende che, ai fini della domanda di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, ciascuno di loro non potrà che riferire la pretesa indennitaria per violazione del termine ragionevole del processo alla diversa durata della rispettiva presenza nel giudizio presupposto» (Sez. 2, Sent. n. 1200 del 2015)".

Spetta comunque al giudice del rinvio verificare la durata irragionevole con riferimento alla diversa partecipazione al giudizio del condomino parte originaria del giudizio, e del suo successore, parte interveniente ex art. 111 c.p.c., tenendo conto dell'effettiva partecipazione alla controversia dell'uno e dell'altro.

Come si conteggia la durata del processo?

La Suprema Corte con la decisione in esame ha evidenziato che In tema di ragionevole durata del processo, i rinvii dovuti ad espresse richieste della parte ricorrente o dei suoi difensori, o da costoro accettati espressamente o non contestati, costituiscono circostanze di fatto la cui valutazione è rimessa al giudice di merito.

Inoltre, quanto al periodo di tempo di stasi processuale intercorso tra i due gradi di giudizio, nella fase in cui la decisione del primo grado era passibile di impugnazione con il trascorso del relativo termine, è stato operato il rimando ai precedenti della Cassazione.

"è sufficiente richiamare la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale «L'art. 2, comma 2-quater, della I. n. 89 del 2001, introdotto dal d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla I. n. 134 del 2012, - secondo cui, ai fini del computo del termine ragionevole di durata, "non si tiene conto del tempo in cui il processo è sospeso e di quello intercorso tra il giorno in cui inizia a decorrere il termine per proporre l'impugnazione e la proposizione della stessa" -pur se destinato ad essere applicato ai giudizi introdotti successivamente all'11 settembre 2012, esprime un chiaro elemento interpretativo della "ratio" della legge sull'equa riparazione, da ritenersi operante, in assenza di una previsione legislativa di segno contrario, anche per i processi instaurati anteriormente alla sua entrata in vigore; sicché non può essere addebitato all'amministrazione della giustizia il lasso di tempo di stasi processuale, nel quale nessun giudice è incaricato della trattazione del processo, come quello relativo al decorso del termine (nella specie, c.d. "lungo") per proporre impugnazione» (Sez. 6-2, Sent. n. 26833 del 2016)."

Si ricorda che ai sensi della cd. Legge Pinto, per il primo grado di giudizio si reputano ragionevoli tre anni, per il secondo grado due anni e per il grado di legittimità un anno. Tenuto conto che occorre distinguere tra giudizio civile e giudizio penale, per il primo il termine decorre dal deposito del ricorso introduttivo o dalla notifica dell'atto di citazione.

Infine in ragione del principio tempus regit actum, il giudice di merito ha applicato i criteri di determinazione dell'indennizzo di cui all'art.2 bis, I. n. 89 del 2001 che trovava applicazione nella fattispecie in quanto il giudizio di equa riparazione era iniziato il 9 luglio 2014.

A questo proposito il principio di diritto a cui fare riferimento è il seguente: "Le disposizioni in tema di equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata del processo, introdotte dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83 convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134 (nella specie, i l'art. 2 bis, comma 3, aggiunto alla legge 24 marzo 2001, n. 89, sulla misura massima dell'indennizzo), non hanno natura di interpretazione autentica nè efficacia retroattiva, ma si applicano ai ricorsi depositati a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione (Sez. 2, Sent. n. 19897 del 2014)".

Inoltre "In tema di equa riparazione da irragionevole durata del processo ai sensi della I. n. 89 del 2001, ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale, il giudice nazionale deve, in linea di principio, uniformarsi ai parametri elaborati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo per i casi simili, salvo il potere di discostarsene, in misura ragionevole, qualora, avuto riguardo alle peculiarità della singola fattispecie, ravvisi elementi concreti di positiva smentita di detti criteri, dei quali deve dare conto.

La parte che si dolga in sede di legittimità della inadeguatezza della liquidazione del danno non patrimoniale in termini di irragionevole divario rispetto ai criteri adottati dalla giurisprudenza della Corte europea ha, comunque, l'onere di allegare sia i fatti ritenuti rilevanti per fondare la censura di malgoverno della valutazione equitativa da parte del giudice di merito sia i concreti elementi di analogia con i casi consimili in cui, in sede europea, sono stati applicati i parametri più favorevoli (Sez. 2, Ord. n. 27352 del 2018)".

Per la Legge Pinto l'indennizzo liquidato dal giudice a titolo di equa riparazione è di ammontare non inferiore a quattrocento euro e non superiore a ottocento euro per ciascun anno o frazione ultrasemestrale di anno in cui il processo ha ecceduto la durata ragionevole.

Sentenza
Scarica Cass. 28 febbraio 2020 n. 5529
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