Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

Irragionevole durata del processo, danni per il condominio, per i condomini e personalità giuridica del condominio

Il diritto all'equa riparazione per la durata irragionevole del processo spetta esclusivamente al condominio, chiarendo la legittimazione ad agire e la soggettività giuridica dopo la riforma.
Avv. Alessandro Gallucci 

Nel caso di giudizio intentato dal Condominio e del quale, pur trattandosi di diritti connessi alla partecipazione di singoli condomini al condominio, costoro non siano stati parti, spetta esclusivamente al Condominio, in persona del suo amministratore, a ciò autorizzato da delibera assembleare, far valere il diritto alla equa riparazione per la durata irragionevole di detto giudizio.

Questo il principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 19663, depositata in cancelleria il 19 settembre 2014.

La pronuncia della massima espressione del giudice nomofilattico assume particolare rilievo per due ordini di motivi:

a) fa chiarezza sul soggetto legittimato a chiedere l'indennizzo previsto dalla così detta legge Pinto (legge n. 89/2001);

b) rimette in discussione il tema della personalità (meglio della soggettività) giuridica del condominio.

La Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, all'art. 6 par. 1 specifica che "ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata […] entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge".

Tale norma è stata, nella sostanza, richiamata e trasfusa nella legge ordinaria dello Stato Italiano n. 89 del 24 marzo 2001, così intitolata: "Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile".

Le lungaggini, ahinoi, tipiche del sistema processuale nostrano, fanno si che anche il giudizio intentato contro lo Stato per il risarcimento del danno causato da irragionevole durata del processo abbia una durata molto lunga (sic!) e che per il pagamento dell'indennizzo sia necessario attendere lunghi anni! Ma non è questo l'oggetto della pronuncia n, 19663.

Equo indennizzo e condominio

I Supremi Giudici, nella sentenza in esame, sono stati chiamati, nella sostanza, a rispondere al seguente quesito: nei procedimenti aventi ad oggetto l'indennizzo per irragionevole durata del processo, la legittimazione ad agire spetta al condominio, ai singoli condomini o v'è una sorta di legittimazione concorrente?

La risposta fornita dalla Corte nomofilattica l'abbiamo vista in principio, adesso è utile comprendere il perché di quella conclusione.

In sostanza secondo i giudici di piazza Cavour per valutare chi tra condominio e condòmini abbia diritto ad agire per ottenere l'indennizzo per l'irragionevole durata del processo è necessario:

a) osservare chi sia stato parte processuale nel procedimento durato troppo a lungo;

b) unitamente a ciò valutare l'oggetto del giudizio durato irragionevolmente troppo.

In sostanza, quello che dice la Corte è che esistono cause rispetto alle quali l'interesse collettivo condominiale è prevalente rispetto al diritto del singolo.

Per usare le parole degli ermellini, vi sono situazioni "nelle quali non vi è correlazione immediata con l'interesse esclusivo d'uno o più partecipanti, bensì con un interesse direttamente collettivo e solo mediamente individuale al funzionamento ed al finanziamento corretti dei servizi stessi", In tali casi, prosegue la Corte, e nelle relative controversie "la legittimazione ad agire e, quindi, anche ad impugnare, spetta in via esclusiva all'amministratore, la mancata impugnazione della sentenza da parte del quale esclude la possibilità d'impugnazione da parte del singolo condomino (cfr. Cass. civ., Sez. II, n. 6480 del 3 luglio 1998; n. 8257 del 29 agosto 1997)" (Cass. SS.UU. 19 settembre 2014 n. 19663).

Insomma un conto è che l'azione riguardante il diritto del singolo sulle parti comuni duri troppo (es. azione di danno temuto di manutenzione nel possesso, ecc.), altro che ad avere una durata esagerata sia la causa per il recupero del credito; nella prima ipotesi il condomino mantiene la legittimazione ad agire per ottenere un equo indennizzo ai sensi della legge n. 89/2001 (purché sia stato parte sostanziale nel processo presupposto), nella seconda ipotesi no, in quanto il pregiudizio riguarda la gestione delle parti comuni e non direttamente un diritto del singolo, sicché è all'amministratore, se autorizzato dell'assemblea, che spetta il potere/dovere di intentare causa allo Stato per irragionevole durata del processo.

La Corte spiega perché il condomino, pur essendo parte del condominio, non possa essere considerato parte sostanziale del processo durato troppo a lungo: nel farlo richiama una serie di propri precedenti in merito e comunque, sia pur senza incentrare la decisione su tale aspetto, svolge una serie di considerazioni che, nel medio lungo periodo (ossia per le cause riguardanti le nuove norme condominiali), potrebbero avere una portata dirompente.

Personalità giuridica del condominio dopo la riforma

Quello che afferma la Corte è pressoché riassumibile così: è vero, sebbene la riforma del condominio non abbia affrontato direttamente il tema della personalità (o soggettività) giuridica del condominio (anzi il tema è stato volutamente espunto dal testo della legge n. 220), non può negarsi che la compagine, a seguito della riforma, abbia una soggettività giuridica autonoma.

Trovare nella legge riformata dei riferimento al patrimonio del condominio (art. 1129, dodicesimo comma, c.c.), al fondo speciale (art. 1135 n. 4 c.c.) ed alla denominazione della compagine (art. 2659 c.c.), secondo la Suprema Corte di Cassazione non può non voler dire nulla.

In buona sostanza, affermano da piazza Cavour, "se pure non è sufficiente che una pluralità di persone sia contitolare di beni destinati ad uno scopo perché sia configurabile la personalità giuridica (si pensi al patrimonio familiare o alla comunione tra coniugi), e se dalle altre disposizioni in tema di condominio non è desumibile il riconoscimento della personalità giuridica in favore dello stesso, riconoscimento dapprima voluto ma poi escluso in sede di stesura finale della legge n. 220 del 2012, tuttavia non possono ignorarsi gli elementi sopra indicati, che vanno nella direzione della progressiva configurabilità in capo al condominio di una sia pure attenuata personalità giuridica, e comunque sicuramente, in atto, di una soggettività giuridica autonoma" (Cass. SS.UU. 19 settembre 2014 n. 19663).

Questa presa di posizione è in totale controtendenza rispetto a quanto affermarono le Sezioni Unite nel 2008 (sent. n. 9148) ed è in grado di avere un effetto dirompente su molte tematiche legate alla gestione del condominio, in primis quella inerente la pignorabilità del conto corrente.

La definizione del condominio dal punto di vista gestionale

Ecco come è possibile pignorare il conto corrente condominiale

Sentenza
Scarica Cass. 19 settembre 2014 n. 19663
Resta aggiornato
Iscriviti alla Newsletter
Fatti furbo, è gratis! Più di 100.000 amministratori, avvocati e condomini iscritti.

Ricevi tutte le principali novità sul condominio e le più importanti sentenze della settimana direttamente nella tua casella email.

  1. in evidenza

Dello stesso argomento