Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

Si può fare valere l'invalidità della delibera nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo?

Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, emesso per la riscossione di oneri condominiali, non può estendersi alle questioni concernenti la validità della delibera assembleare di approvazione e riparto della spesa.
Avv. Caterina Natalotto - Foro di Palermo 

Le deliberazioni prese dall'assemblea sono obbligatorie per tutti i condomini secondo quanto sancisce l'art. 1137 del codice civile, con la conseguenza che le quote condominiali in esse approvate e ripartite sono dovute in forza di un titolo valido ed efficace.

Per effetto di tale principio, secondo il quale le delibere dell'assemblea condominiale si presumono legittime, esse sono vincolanti per i condomini anche se sono state impugnate fino al momento in cui il Giudice accerta la loro illegittimità.

Tuttavia, l'esecuzione immediata di una delibera può causare ai condomini dei danni difficilmente rimediabili.

Che cosa succede se una delibera non viene mai contestata, se non quando il condòmino si vede notificato un decreto ingiuntivo. Detta diversamente: qual è la sorte di quella contestazione avanzata in sede di opposizione al decreto?

Il tema, noto agli addetti ai lavori, è stato oggetto di una pronuncia del Tribunale di Ivrea (n. 749/2019) che riprende il maggioritario, ma non univoco, orientamento della Corte di Cassazione.

La validità e l'efficacia della delibera può essere contestata? E con quali strumenti?

L'impugnazione della delibera è l'atto con il quale il condomino dissenziente rispetto ad una decisione dell'assemblea (o comunque astenutosi o assente alla riunione) chiede al Giudice di stabilire che essa è illegittima perché in contrasto con la legge o con il regolamento condominiale.

In assenza di impugnazione la delibera si presume valida ed è, pertanto, vincolante per tutti i condomini, anche se assenti o dissenzienti.

L'impugnazione si propone con un atto di citazione davanti al Giudice civile entro 30 giorni dalla delibera o dalla comunicazione della stessa ai condomini assenti (anche non ritualmente convocati ex art. 66, co. 3 Disp. att. e trans c.c.).

È, dunque, contestabile la validità e l'efficacia della delibera in un autonomo e specifico procedimento innanzi al giudice civile; non è invece contestabile innanzi al giudice dell'opposizione al decreto ingiuntivo.

Pertanto, il condomino raggiunto dal decreto ingiuntivo, chiesto ed ottenuto dal condominio per morosità degli oneri condominiali, ha la possibilità di presentare ex art. 1137 cc un opposizione con citazione relativa alla delibera e contemporaneamente proporre l'opposizione a decreto ingiuntivo.

Perché la contestazione di quanto deciso con delibera assembleare deve essere oggetto di autonomo giudizio?

L'esigenza di prevedere due procedure distinte, l'una relativa all'impugnativa della delibera e l'altra relativa all'opposizione del titolo esecutivo da essa legittimato, nasce dalla costante e consolidata giurisprudenza che interpreta la volontà del legislatore diretta a riservare ad un autonomo giudizio ogni controversia sull'invalidità delle deliberazioni assembleari preceduto dalla mediazione obbligatoria; limitandone, al fine, la decadenza dell'azione al termine di 30 giorni, imposto dall'art.1137 c.c..

La ratio di tale norma appare riflettersi nel bisogno di "certezza" che deve sostenere e rafforzare le relazioni intersoggettive condominiali.

Opposizione a decreto ingiuntivo condominiale

In materia condominiale, ci si misura infatti, con una dimensione che trascende le dinamiche dei rapporti giuridici dati sulla patrimonialità dei singoli diritti coinvolti delineandosi semmai una comunità improntata alla socialità nelle relazioni intersoggettive complesse in cui il condominio si sostanzia.

Conseguentemente, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo per la riscossione degli oneri condominiali, il Giudice dell'opposizione è tenuto esclusivamente a verificare l'esistenza del debito e la documentazione posta a sostegno del ricorso per ingiunzione di pagamento ma non può, in alcun modo, verificare, sia pure in via incidentale, l'annullabilità o meno della delibera posta a sostegno dell'ingiunzione di pagamento, essendo chiamato esclusivamente a verificare la sua consolidata efficacia.

Non è ammesso al giudice dell'opposizione sospendere il giudizio in attesa della definizione del giudizio di annullabilità ex art. 1137 c.c.

Il Tribunale di Ivrea si è occupato con la sentenza n. 746/2019 di sciogliere i nodi relativi alla proposizione, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, di qualsivoglia questione che non riguardi l'accertamento e l'idoneità formale e sostanziale alla documentazione posta a fondamento dell'ingiunzione stessa ipotizzando financo l'impossibilità da parte del giudice dell'opposizione di sospendere il giudizio in attesa della definizione del giudizio eventualmente intrapreso ai sensi dell'art. 1137 c.c., come il legislatore impone.

La delibera costituisce titolo sufficiente del credito del condominio e legittima non soltanto la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del condominio a pagare le somme nel processo oppositorio a cognizione piena, il cui ambito è, dunque, ristretto alla verifica della perdurante esistenza della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere.

Il caso esaminato dal Tribunale di Ivrea si occupa dell'opposizione proposta da un condomino avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace provvisoriamente esecutivo ai sensi dell'art. 63 disp. Att. Cpc.

Il condomino contestava l'invalidità delle delibere assembleari poste a fondamento del decreto con le quali venivano approvati i rendiconti di gestione; lamentava di non aver mai ricevuto le relative convocazioni e che nello specifico accusava che somme non dovute gli erano state imputate, erroneamente, nonostante lo stesso avesse effettuato, nel corso degli anni, numerosi pagamenti.

Decreto ingiuntivo: quando l'opposizione può essere considerata infondata

Il Giudice di pace rigettava l'opposizione rilevando l'omessa impugnazione da parte del condominio opponente delle delibere assembleari in forza delle quali venivano richiesti gli oneri condominiali facendo proprio un consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui "nel procedimento di opposizione e decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice deve verificare soltanto l'esistenza e l'efficacia delle delibere assembleari, mentre non può pronunciarsi sulla validità delle stesse", statuiva pertanto che "il condomino opponente non può far valere questioni attinenti la validità della delibera condominiale di approvazione dello stato di ripartizione, ma solo quelle riguardanti la sua efficacia ".

La rilevabilità d'ufficio delle delibere assembleari quando il vizio ne implica la nullità

La posizione assunta dal giudice di Pace di Ivrea, condivisa e rafforzata dal Tribunale chiamato a discutere l'appello proposto dal condomino, opponente, ripercorre il ragionamento logico giuridico, in merito all'inopponibilità della validità delle delibere in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, spiegato dalla Suprema Corte con il quale ha ulteriormente chiarito e specificato che non è possibile far valere in sede di opposizione l'invalidità delle sottostanti delibere, ammettendo, tuttavia, la rilevabilità d'ufficio dei vizi riguardanti la loro nullità <<nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di oneri condominiali, il limite alla rilevabilità, anche d'ufficio, dell'invalidità delle sottostanti delibere non opera allorché si tratti di vizi implicanti la loro nullità, trattandosi dell'applicazione di atti la cui validità rappresenta un elemento costitutivo della domanda (Cass. Sez. 2, 12/01/2016, n. 305). La nullità di una deliberazione dell'assemblea condominiale, del resto, comporta che la stessa, a differenza delle ipotesi di annullabilità, non implichi la necessità di tempestiva impugnazione nel termine di trenta giorni previsto dall'art. 1137 c.c.

Una deliberazione nulla, secondo i principi generali degli organi collegiali, non può, pertanto, finché (o perché) non impugnata nel termine di legge, ritenersi valida ed efficace nei confronti di tutti i partecipanti al condominio, come si afferma per le deliberazioni soltanto annullabili.

Alle deliberazioni prese dall'assemblea condominiale si applica, perciò, il principio dettato in materia di contratti dall'art. 1421 c.c., secondo cui è comunque attribuito al giudice, anche d'appello, il potere di rilevarne pure d'ufficio la nullità, ogni qual volta la validità (o l'invalidità) dell'atto collegiale rientri, appunto, tra gli elementi costitutivi della domanda su cui egli debba decidere (Cass. Sez. 2, 17/06/2015, n. 12582; Cass. Sez. 6 -2, 15/03/2017, n. 6652)>>.

Sono nulle le delibere il cui oggetto è impossibile o illecito; vale a dire contrario a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume. Ad esempio, si delibera di non redigere il bilancio di esercizio o l'assemblea decide su materie che non rientrano nella sua competenza ovvero quando la delibera incida su diritti individuali.

Nullità si ha, tuttavia, anche quando la delibera ha oggetto lecito ma contenuto illecito.

Ad esempio, l'assemblea approva un bilancio falso o redatto violando i principi di chiarezza, verità e correttezza. In tal caso l'oggetto della delibera è lecito se riguarda l'approvazione del bilancio, il suo contenuto è invece illecito se si tratta di bilancio falso o non chiaro.

In casi come quelli sopra spiegati, secondo l'orientamento maggioritario della Cassazione, è comunque attribuito al giudice, anche d'appello, il potere di rilevarne, pure d'ufficio, la validità o l'invalidità dell'atto collegiale.

È utile rammentare che al momento pende dinanzi al Primo Presidente della Corte nomofilattica un'ordinanza (la n. 24776 dell'1 ottobre 2019) che lo invita a valutare alle Sezioni Unite la remissione di una causa per, tra i vari motivi, la seguente ragione: nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di oneri condominiali, il limite alla rilevabilità, anche d'ufficio, dell'invalidità delle sottostanti delibere debba, o meno, operare, allorché si tratti di vizi implicanti la loro nullità?

Ad ogni buon conto, nel nostro caso, il Tribunale di Ivrea non rilevando eccezioni di nullità bensì solo di invalidità accertabile ex art. 1137 c.c., accoglie parzialmente l'appello proposto dal condominio opponente revocando il decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace rideterminando la somma dallo stesso dovuto ma solo in forza dell'intervenuto pagamento del credito richiesto in atto di precetto.

Sentenza
Scarica Trib. Ivrea Sentenza 12 agosto 2019 n. 746
  1. in evidenza

Dello stesso argomento