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Perché non sempre è possibile impugnare una delibera condominiale?

L'interesse ad agire costituisce il fulcro nell'analisi sulla legittimità impugnazione della delibera assembleare, prova della necessità di un pregiudizio.
Avv. Laura Cecchini - Foro di Firenze 

Una condomina impugna due delibere assembleari chiedendo la declaratoria di nullità delle stesse deducendo l'assenza del quorum costitutivo e deliberativo con riferimento ai punti posti all'ordine del giorno aventi ad oggetto questioni sollevate nella trattazione delle "varie ed eventuali", afferenti alla individuazione dei confini tra proprietà comuni e condominiali e tra parti private, nonché relativamente all'approvazione bilancio consuntivo e preventivo ed ancora in considerazione della non validità delle deleghe conferite per contrarietà al regolamento condominiale.

Il Tribunale di Como rigettava la domanda promossa, dichiarando la carenza dell'interesse ad agire, e condannando la condomina, nel rispetto del criterio della soccombenza, al pagamento delle spese e competenze legali in favore del Condominio. Avverso tale sentenza, è stato proposto appello rinnovando integralmente le domande già avanzate.

Impugnazione delibera condominiale ed interesse ad agire

La Corte d'Appello affronta la disamina dei motivi posti a fondamento delle censure e doglianze argomentate dalla condomina nell'impugnazione della sentenza del Tribunale, valutando se, nella fattispecie, poteva ritenersi sussistente l'interesse ad agire, negato dal primo Giudice.

In via preliminare, occorre ricordare che l'interesse all'azione rappresenta un principio cardine nella nostra legislazione, codificato all'art 100 del Cod. Proc. Civ. che qui si riporta "Per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse".

Impugnazione di delibere invalidate. Solo l'amministratore è legittimato ad agire.

Assume, quindi, rilevanza, in ogni giudizio, l'analisi del presupposto su cui si fonda la domanda, se sia supportata dall'interesse a conseguire un provvedimento al fine di evitare di subire un danno ingiusto, ovvero a conseguire un vantaggio.

Qualora, come nel caso in esame, si tratti di un'azione di impugnazione di delibera assembleare, la richiamata norma deve essere letta e applicata, considerando l'utilità concreta che la parte può vedersi riconosciuta dall'accoglimento della pretesa fatta valere (Tribunale di Lodi, sentenza del 21/07/2010).

In proposito, il percorso logico-giuridico per verificare la sussistenza o meno dell'interesse ad agire, deve attenersi, ovvero presuppone <la derivazione dalla deliberazione assembleare di un apprezzabile suo personale pregiudizio, in termini di mutamento della rispettiva posizione patrimoniale> (Cassazione Civile, sentenza n. 6128 del 09.03.2017).

La Corte d'Appello, condividendo e facendo proprio il ragionamento del Tribunale, con il quale è stata dichiarata la carenza di interesse ad agire, ha confermato che per quanto attiene alla censura formulata sul punto "varie ed eventuali" dell'ordine del giorno, alcuna delibera era stata assunta, ma una semplice presa d'atto di dichiarazioni dei condomini e mere richieste degli stessi all'amministratore senza alcuna decisione in merito.

In ragione di ciò, non risultando la adozione di alcuna delibera che rappresentasse una impegnativa economica e/o un pregiudizio neppure potenziale sui diritti della condomina, è certamente corretta e conforme la decisione assunta dal Tribunale, non potendo configurarsi alcun danno, neppure virtuale.

La medesima conclusione, viene apprezzata anche per la questione relativa alla eccepita nullità della delibera afferente alla approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.

A tal riguardo, dalla lettura dei verbali delle due assemblee oggetto di contestazione, si evince l'identità degli argomenti indicati nell'ordine del giorno delle due assemblee, per cui la delibera di approvazione assunta nella seconda assemblea doveva intendersi sostitutiva della prima.

Conflitto di interesse in condominio? No grazie

Per tale ragione, non solo eventuali ed ipotetiche nullità della prima delibera erano state sanate ma, altresì, essendo l'impugnazione intervenuta successivamente alla seconda assemblea, anche l'interesse ad agire era venuto meno.

Diverso sarebbe stato il caso, qualora l'impugnazione fosse avvenuta prima della adozione della seconda delibera.

Impugnazione, sostituzione delibera ed interesse ad agire

In proposito, non può negarsi, per l'effetto, che l'assunzione di una delibera sostitutiva prima dell'esercizio dell'impugnativa, privi chiaramente la parte dell'interesse a promuovere l'azione, non potendo il Giudice svolgere alcuna legittima indagine sulla validità di quella precedente, proprio in quanto già modificata.

Al contempo, anche con riferimento alla pretesa relativa all'assenza del quorum costitutivo e deliberativo, non è emerso dagli atti di causa e dai documenti, prova della fondatezza della impugnazione.

Invero, alla assemblea erano state rispettate le maggioranze previste dall'art. 1136 comma III del Cod. Civ., previste in seconda convocazione, sia per la costituzione che per l'approvazione della delibera di approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.

Peraltro, il medesimo risultato, ovvero la validità dei quorum, era raggiunto anche senza considerare le deleghe, sulla legittimità delle quali la condomina aveva formulato ulteriore contestazione, adducendo la contrarietà alle modalità di conferimento delle stesse contenute nel regolamento condominiale.

Tuttavia, anche su questa censura, la Corte d'Appello non ha potuto ignorare la conformità della sentenza del Tribunale, ribadendo che non sussisteva alcuna legittimazione da parte della condomina ad eccepire la invalidità delle deleghe conferite, ritenuto e considerato che, come noto, detta censura può essere sollevata unicamente dai condomini rappresentati.

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