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4 euro di differenza escludono l'interesse ad impugnare la delibera condominiale

L'interesse ad impugnare una delibera di approvazione del riparto di una spesa va valutata anche guardando alla somma in contestazione.
Avv. Alessandro Gallucci Avv. Alessandro Gallucci 

L'impugnazione di una delibera condominiale, è cosa nota, può essere proposta dai condòmini assenti e da quelli presenti che siano stati astenuti e dissenzienti.

Non tutti i condòmini assenti possono impugnare, così come non tutti i dissenzienti ed astenuti hanno la medesima facoltà.

Come tradurre in concreto queste affermazioni di principio ?

Esempio: se un condòmino è stato ritualmente convocato e non s'è presentato alla riunione, egli non può contestare l'omessa o tardiva convocazione di altro condòmino.

Se un condòmino s'è presentato in assemblea ed ha partecipato alla discussione su un punto non inserito all'ordine del giorno, allora egli non potrà contestare la decisione su un argomento per il quale non era stata data informazione. Motivo? La sua partecipazione alla discussione determina la volontà di soprassedere all'irregolarità.

Interesse ad impugnare: è questa, in termini giuridici, la nozione che bisogna conoscere e tenere a mente quando si valutano l'opportunità e la possibilità di impugnare una delibera assembleare.

In un caso risolto dal Tribunale di Roma nel settembre del 2019, con la sentenza n. 16919 del giorno 4, si è affermato che se si contesta una delibera la cui invalidazione porterebbe un risparmio di soli 4 euro per un condòmino, allora non c'è interesse ad agire.

Vediamo perché.

Interesse ad impugnare una delibera assembleare, il caso

Un condòmino proponeva impugnazione di una delibera del condominio al quale partecipava asserendo che era stato applicato un criterio di ripartizione errato.

Egli, dunque, chiedeva l'invalidazione della delibera. Lo scopo dell'impugnativa è evidente: invalidare l'operato dell'assemblea, censurare la scelta del piano di riparto e nei fatti ottenere che si tornasse a deliberare facendo giusta (a suo modo di vedere) applicazione dei criteri di suddivisione delle spese.

In termini generali, ciò dovrebbe essere sufficiente a garantire l'interesse del condòmino ad impugnare la deliberazione dell'assemblea condominiale?

La risposta che traiamo dalla sentenza del Tribunale di Roma in commento è negativa.

Interesse ad impugnare la delibera condominiale quale particolare declinazione dell'interesse ad agire

L'interesse ad impugnare una delibera assembleare è dato in primo luogo dalla necessaria esistenza della qualità di condòmino.

Lo stesso Tribunale di Roma, in una sentenza immediatamente successiva a quella che stiamo analizzando, ha avuto modo di affermare che «non è legittimato ad impugnare la delibera dell'assise assembleare colui che non rivesta la qualità di proprietario nell'ambito del condominio» (Trib. Roma 4 settembre 2019 n. 16920).

Oltre ad rivestire la qualità di comproprietario, chi intende impugnare una deliberazione condominiale deve avere un interesse reale e concreto, che va valutato soprattutto in termini di pregiudizio economico.

In tal senso, nel caso risolto dalla sentenza n. 16919 tale interesse non è stato ravvisato.

Motivo? Si legge nel provvedimento in esame che «il condomino, il quale intenda proporre l'impugnativa di una delibera dell'assemblea, per l'assunta erroneità della disposta ripartizione delle spese, deve allegare e dimostrare di avervi interesse, interesse che presuppone la derivazione dalla deliberazione assembleare di un apprezzabile suo personale pregiudizio, in termini di mutamento della rispettiva posizione patrimoniale (cfr. Cass. n. 7128 del 2017; Cass. n. 15377 del 2000).

Nel caso in esame tale interesse non sussiste considerato che non è oggetto di contestazione la circostanza che, sulla base del criterio di ripartizione adottato dall'assemblea, l'attore è gravato di una spesa di euro 292,80 e che applicando invece il criterio ritenuto corretto dalla parte l'attore sarebbe tenuto a pagare l'importo di euro 288,61 con la differenza di quattro euro» (Trib. Roma 4 settembre 2019 n. 16919).

Tradotto più semplicemente e sinteticamente: se dall'annullamento della delibera il condòmino trarrebbe un vantaggio di pochi euro, allora non sussiste alcun interesse all'impugnazione non raffigurandosi un reale pregiudizio patrimoniale.

Quando l'amministratore può impugnare la delibera

Interesse strettamente economico e personale ed interesse alla corretta gestione del condominio

L'art. 100 del codice di procedura civile specifica che «per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse».

È opinione diffusa che l'interessa ad agire presupponga la valutazione dell'esistenza di un pregiudizio concreto ed attuale che chi agisce o resiste intende rimuovere o evitare.

In ambito condominiale, la giurisprudenza citata nella sentenza del Tribunale di Roma interpreta tale concetto guardando ad una quantificazione sostanziale del danno. La sentenza della curia capitolina ha specificato che quattro euro non rappresentano un pregiudizio apprezzabile.

È giusto così?

Per lungo tempo è stato affermato che l'omessa convocazione di un condòmino potesse essere eccepita da qualunque condòmino, anche in considerazione del vizio che si ricollegava a quell'omissione, cioè la nullità.

Qualificate annullabili le delibere adottate in seguito a omessa convocazione, è mutata anche la giurisprudenza che ha preso a circoscrivere l'interesse ad impugnare ai soli condòmini non convocati. Oggi questo principio è legge (art. 66 disp. att. c.c.).

Ancorare l'interesse ad impugnare ad un pregiudizio economico, ha una sua solida e fondata ragione pratica, ma, ci si domanda, è la conclusione più giusta?

Se, come dice certa giurisprudenza, l'applicazione di un criterio errato comporta la nullità della delibera, sulla scorta di questa interpretazione dovremmo dedurne che esistono nullità irrilevanti e nullità che, invece, possono essere sanzionate?

Il condomino in conflitto d'interessi può impugnare la delibera?

Sentenza
Scarica Tribunale Roma sez. V 4 settembre 2019 n.16919
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