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Opposizione a decreto ingiuntivo e mancata impugnativa di delibera assembleare: quali conseguenze?

Il rapporto tra giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso in materia condominiale e giudizio di opposizione a delibera assembleare.
Avv. Fabrizio Plagenza - Foro di Roma 

Il tema relativo al rapporto tra giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso in materia condominiale e giudizio di opposizione a delibera assembleare posta a fondamento del decreto ingiuntivo stesso, continua a costituire un elemento centrale dei contenziosi giudiziari.

Sebbene la questione sembra ormai definitivamente risolta con una netta differenza tra il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso in materia di oneri condominiali sulla base di una delibera condominiale approvata e non impugnata e la necessità di opposizione della delibera stessa, laddove si vogliano far valere i vizi propri della delibera, si segnalano ancora oggi diverse cause in cui si controverte proprio sulle possibilità e sui limiti dei due oggetti di giudizio.

Il pagamento delle quote condominiali e il decreto ingiuntivo. La Mediazione.

Nonostante, infatti, la giurisprudenza formatasi nel tempo sia ormai granitica, si segnala un importante numero di cause in cui si cerca di far confluire ed accorpare, l'opposizione a decreto ingiuntivo e l'opposizione a delibera assembleare.

Emerge dunque, ancora oggi, mancanza di chiarezza in merito.

Non sarà sfuggita, infatti, agli addetti ai lavori, la recentissima sentenza resa dalla Suprema Corte di Cassazione sentenza, n. 11482 del 30 aprile 2019, che ha ribadito il consolidato principio di diritto secondo cui "nello stesso giudizio di opposizione, il condomino opponente non può far valere questioni attinenti alla annullabilità della delibera condominiale di approvazione dello stato di ripartizione.

Tale delibera costituisce, infatti, titolo sufficiente del credito del condominio e legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del condominio a pagare le somme nel processo oppositorio a cognizione piena ed esauriente, il cui ambito è, dunque, ristretto alla verifica della (perdurante) esistenza della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere".

La su citata sentenza, come detto, ha confermato quanto già più volte dalla stessa Suprema Corte espresso anche nel recente passato. Basti ricordare Cass. Sezioni Unite, 18 dicembre 2009, n. 26629; Cass. 23/02/2017, n. 4672.

I due giudizi, l'uno di opposizione a decreto ingiuntivo, l'altro, di impugnativa della delibera assembleare (posta a fondamento del decreto ingiuntivo ottenuto) sono, pertanto, autonomi tra loro.

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto la riscossione degli oneri condominiali, pertanto, il Giudice dell'opposizione è tenuto esclusivamente a verificare l'esistenza del credito azionato e ad esaminare la documentazione posta a sostegno del ricorso per ingiunzione, essendo allo stesso preclusa la verifica, sia pure in via incidentale, dell'annullabilità o meno della delibera posta a sostegno dell'ingiunzione di pagamento, atteso che il Giudice dell'opposizione3 a decreto ingiuntivo deve esclusivamente a verificare l'efficacia e l'esistenza della delibera assembleare.

Dello stesso avviso è il Tribunale di Napoli sentenza n. 5916 del 07/06/2019, vertente tra due condomini ed il Condominio. La sentenza n. 5916/19 veniva resa all'esito del giudizio di appello avverso la sentenza n. 39996/2017 con cui il Giudice di Pace di Napoli, Dott.

Tommaso Romano, aveva rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa dai due condomini nei confronti del Condominio, proprio sulla seguente considerazione - si legge nella sentenza n. 39996/17 impugnata "si rileva dagli atti prodotti in causa che gli opponenti non hanno mai impugnato la delibera assembleare del 4.04.2016, ai sensi dell'art. 1137 secondo e terzo comma, nel termine di giorni 30, con la conseguenza che le deliberazioni prese dall'assemblea sono obbligatorie per l'opponente ex art. 1137 c.c. primo comma.

Va, pertanto, confermato il decreto ingiuntivo opposto con la condanna dell'opponente alle spese della presente procedura di opposizione".

Opposizione a decreto ingiuntivo, giudice di pace e tribunale

Proposto appello avverso la predetta sentenza, il Tribunale di Napoli, con la sentenza N. 5916/19 depositata il 7.6.19, rigettava l'appello confermando la sentenza impugnata sui seguenti presupposti che possiamo di seguito riassumere:

  • "la delibera condominiale costituisce titolo di credito del condominio e, di per sé, prova l'esistenza di tale credito e legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del condomino a pagare le somme, nel giudizio di opposizione che quest'ultimo proponga contro tale decreto.

    Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il giudice deve verificare, dunque, solo l'esistenza e l'efficacia della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere (Cass. 18.2.2003, n. 2387)";

  • "occorre pertanto impugnare le deliberazioni nei modi e termini stabiliti dall'art. 1137 c.c.";
  • "l'eventuale opposizione da parte del condomino ingiunto può riguardare la sussistenza del debito e la documentazione posta a fondamento dell'ingiunzione, ovvero il verbale della delibera assembleare, ma non può estendersi alla nullità o annullabilità della delibera avente ad oggetto l'approvazione delle spese condominiali, che dovranno invece essere fatte valere in via separata con l'impugnazione di cui all'art. 1137 (cfr. Cass. Civ. 8.8.2000 n. 10427, in Mass. Giur. It., 2000; cfr. anche Trib. Salerno, Sez. II, 24.12.2009, in Banche dati Platinum - Utet Giuridica; Trib. Padova, 25.01.2010, in Imm. E propr., 2010, 6, 398)".
  • "l'opposizione del Condominio al decreto ingiuntivo emesso ex art. 63 disp. att. c.c. non può mai estendersi a questioni relative alla annullabilità o nullità della delibera condominiale di approvazione delle spese, delibera che necessita di essere impugnata separatamente ex art. 1137 c.c. (Cass. civ. Sez.II, 19-03-2014, n. 6436)".
  • "va registrata recentissima impostazione a tenore della quale il giudice del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di spese inerenti il condominio, può rilevare d'ufficio la nullità della delibera assembleare posta a fondamento della richiesta del provvedimento monitorio, la cui validità rappresenta elemento costitutivo della domanda. Di talché, il limite in merito al rilievo della invalidità in sede di opposizione a decreto ingiuntivo opera solo per le delibere annullabili (Cass. civ. Sez. II, 12-01-2016, n. 305)".

Come desumibile dalla lettura della sentenza in commento, è possibile notare come il Giudicante, pur pronunciandosi in data successiva alla pronuncia resa dalla Corte di Cassazione, n. 11482 del 30 aprile 2019 (peraltro esibita dal sottoscritto difensore in udienza) non abbia fatto alcuna menzione alla predetta pronuncia avendo rilevato l'esistenza di altre precedenti sentenze confermative dell'autonomia dei due giudizi (di opposizione a decreto ingiuntivo e impugnativa della delibera assembleare) pur rimarcando il limite della operatività di tale principio solo per le delibere annullabili e non anche per quelle ritenute nulle e fermo restando la necessità di un giudizio di accertamento del vizio.

Sentenza
Scarica Tribunale di Napoli, 5916 del 7 giugno 2019
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