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In sede di opposizione a decreto ingiuntivo non è consentito sollevare eccezioni inerenti la validità delle delibere oggetto di altri giudizi di impugnativa

Può formare oggetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo solo l'accertamento esterno in ordine alla perdurante efficacia delle delibere.
Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 

Laddove si proceda, come avviene in sede di decreto ingiuntivo, al recupero di contributi non versati è assai limitato l'ambito entro il quale l'ingiunto può sollevare domande o eccezioni proprio per evitare che il corretto funzionamento del condominio possa essere compromesso.

La vicenda. Il condominio Alfa (debitore) proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma con il quale gli veniva ingiunto di pagare, in favore del Condominio opposto Beta (creditore), la somma di circa dieci mila euro avente ad oggetto l'omesso pagamento di oneri condominiali fondati su delibere approvate il 16.4.2015 ed il 16.12.2015.

A parere del condominio Alfa l'ingiunzione era illegittima in quanto le delibere erano oggetto di impugnativa, quindi esistevano due giudizi separati ancora pendenti.

Costituendosi in giudizio, il Condominio Beta contestava le avverse pretese e insisteva nella validità del decreto ingiuntivo.

Opposizione a decreto ingiuntivo condominiale

Decreto ingiuntivo, se il condomino presenta opposizione

Il ragionamento del Tribunale di Roma. In via preliminare, il Giudice romano, richiamando gli orientamenti giurisprudenziali, ha evidenziato il principio generale secondo cui le delibere sono vincolanti ed efficaci ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1137 c.c.

Pertanto il condomino è obbligato a corrispondere la quota di spesa risultante dalle delibere medesime perché le delibere costituiscono idoneo titolo fondante il credito potendo solo l'annullamento o la declaratoria di nullità delle stesse, a seguito di ricorso ex art.1137 c.c. far cessare tale obbligo. Può formare oggetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo solo l'accertamento esterno in ordine alla perdurante efficacia delle delibere. Non è consentito, invece, accertare la validità intrinseca delle delibere, che può essere fatta valere, come detto, solo mediante l'impugnazione ex art. 1137 c.c. In altri termini, in sede di accertamento di un credito portato da delibera assunta ai sensi dell'art. 1136 c.c. in sede diversa dal giudizio seguito ad impugnazione ex art. 1137 c.c., è consentito esaminare solo l'idoneità formale del verbale che documenta la delibera (che costituisce idoneo titolo anche in sede di opposizione) per verificarne l'esistenza ovvero per accertare l'idoneità sostanziale della pretesa azionata con riferimento alla documentazione posta a sostegno dell'ingiunzione, se sia effettivamente pertinente alla pretesa, ovvero alla persistenza dell'obbligazione dedotta in giudizio con particolare riferimento ai fatti estintivi/modificativi dell'obbligazione stessa successivi alla consacrazione del credito nella delibera e non, invece, a quelli consacrati nella delibera stessa non esaminabili se non nell'alveo dello strumento esplicitamente accordato all'uopo dal legislatore, previsto chiaramente per evitare l'incertezza nei rapporti fra i partecipanti al condomini.

Dunque non è consentito sollevare in sede di opposizione ex art. 645 c.p.c. eccezioni inerenti la validità delle delibere, al fine di paralizzare l'avversa pretesa creditoria, ma solo inerenti l'efficacia delle stesse (In tal senso Corte di Cassazione, Sezione Un, Sentenza 27 febbraio 2007, n. 4421).

 Continua [...]

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Sentenza inedita
Scarica Tribunale Roma del 20 marzo 2018, n. 5905
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