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Litisconsorzio e accertamento dell'usucapione di una cosa comune: il contraddittorio va esteso a tutti i condomini

Acquisto per usucapione: il contraddittorio va esteso a tutti i condomini.
Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 

Qualora un condomino agisca per ottenere l'accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione in suo favore della proprietà esclusiva di una parte altrimenti rientrante nell'ambito di quelle comuni ai sensi dell'art. 1117 c.c., il contraddittorio va esteso a tutti i condomini.

La vicenda. La Corte d'Appello, in parziale accoglimento dell'appello proposto dal condomino Tizio avverso la pronuncia di primo grado, dichiarava lo stesso proprietario per intervenuta usucapione dell'area di sedime del fabbricato posta al di sotto del suo appartamento, costituente un'intercapedine tra il piano di calpestio di quest'ultimo ed il piano di campagna, per averne avuto il possesso esclusivo dal 1985 in poi.

Avverso tale decisione, il Condominio ha proposto ricorso in cassazione eccependo la nullità della sentenza e del procedimento in relazione agli articoli 101 e 331 c.p.c., per mancata proposizione dell'atto di appello nei confronti del condomino Sempronio, che era stato parte del giudizio di primo grado insieme a tutti gli altri condomini.

Inoltre, era stata eccepita anche a nullità della sentenza e del procedimento in relazione all'articolo 112 c.p.c., per aver la Corte d'appello dichiarato usucapito dal condominio Tizio il "vano" e non l'"area" sottostante l'appartamento.

L'usucapione del posto auto in condominio.

Il ragionamento della Cassazione. Da quanto appreso, nella vicenda in esame, l'atto di appello di Tizio, diretto all'accoglimento della domanda di usucapione dell'area sottostante il suo appartamento, non venne invece rivolto, come risultava anche dalla relativa vocatio in ius e dalla richiesta di notificazione della citazione, nei confronti del condomino Sempronio, che era stato parte del giudizio di primo grado; né valeva ad escludere il vizio di non integrità del contraddittorio l'erronea dichiarazione della contumacia di Sempronio nell'epigrafe della sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila. Dunque, i giudici di legittimità hanno ritenuto valido il primo motivo di censura.

Per meglio dire, in tema di condominio negli edifici, qualora un condomino agisca per ottenere l'accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione in suo favore della proprietà esclusiva di una parte altrimenti rientrante nell'ambito di quelle comuni ai sensi dell'articolo 1117 c.c. (quale lo spazio sottostante il suolo dell'edificio condominiale: Cass. Sez. 2, 30/03/2016, n. 6154), il contraddittorio va esteso a tutti i condomini, incidendo la domanda sull'estensione dei diritti dei singoli; pertanto, ove ciò non avvenga, l'invalida costituzione del contraddittorio può, in difetto di giudicato espresso o implicito sul punto, essere eccepita per la prima volta o rilevata d'ufficio anche in sede di legittimità (Cass., Sez. 6 - 2, 15/03/2017, n. 6649).

Ne consegue che, nel caso di tempestiva impugnazione della sentenza di primo grado nei confronti di taluni soltanto di essi, il giudice d'appello deve disporre, a pena di nullità, l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'articolo 331 c.p.c. nei confronti dei litisconsorti pretermessi.

In conclusione, alla luce di tutto quanto innanzi esposto, l'impugnata sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d'Appello in diversa composizione, che provvederà a nuovo esame della causa previa integrazione del contraddittorio nei confronti del condomino pretermesso.

TABELLA RIEPILOGATIVA

OGGETTO DELLA PRONUNCIA

ACCERTAMENTO USUCAPIONE E LITISCONSORZIO NECESSARIO

RIFERIMENTI NORMATIVI

1117 C.C. - 331 C.P.

PROBLEMA

Tizio, condomino del condominio Beta, asseriva di essere divenuto proprietario per intervenuta usucapione dell'area di sedime del fabbricato posta al di sotto del suo appartamento, costituente un'intercapedine tra il piano di calpestio di quest'ultimo ed il piano di campagna, per averne avuto il possesso esclusivo dal 1995 in poi.

Tenuto conto delle contestazioni degli altri condomini, Tizio decideva di agire in giudizio nei confronti del condominio nella persona dell'amministratore, chiedendo l'accertamento della sua proprietà esclusiva per intervenuta usucapione della suddetta area di sedime del fabbricato posta al di sotto del suo appartamento.

In giudizio di appello, tuttavia, l'atto di appello non venne invece rivolto nei confronti del condomino Sempronio, che era stato parte del giudizio di primo grado.

LA SOLUZIONE

Secondo la Cassazione, nel caso di tempestiva impugnazione della sentenza di primo grado nei confronti di taluni soltanto di essi, il giudice d'appello deve disporre, a pena di nullità, l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'articolo 331 c.p.c. nei confronti dei litisconsorti pretermessi.

LA MASSIMA

Qualora un condomino agisca per ottenere l'accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione in suo favore della proprietà esclusiva di una parte altrimenti rientrante nell'ambito di quelle comuni ai sensi dell'art. 1117 c.c. (quale lo spazio sottostante il suolo dell'edificio condominiale), il contraddittorio va esteso a tutti i condomini, incidendo la domanda sull'estensione dei diritti dei singoli; pertanto, ove ciò non avvenga, l'invalida costituzione del contraddittorio può, in difetto di giudicato espresso o implicito sul punto, essere eccepita per la prima volta o rilevata d'ufficio anche in sede di legittimità.

Cass. civ., Ordinanza 15 gennaio 2019, n. 848

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