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Art. 1117 c.c. - Parti comuni dell'edificio

Art. 1117 del Codice Civile.
 

Art. 1117 c.c.

Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo:

  1. tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, come il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici i cortili e le facciate;
  2. le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune, come la portineria, incluso l'alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all'uso comune;
  3. le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all'uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell'aria, per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche.

Il primo articolo della Legge n. 220/2012 sostituisce l'articolo 1117 cod. civ., norma cardine per l'individuazione del c.d. "patrimonio condominiale comune".

Le parti comuni sono considerate beni strumentali rispetto al condominio, al godimento delle singole porzioni immobiliari ed in proporzione al valore di ognuna di esse, ed è proprio in questo che risiede l'essenza della condominialità, ossia la coesistenza in capo a ciascun singolo condomino di diritti di proprietà esclusiva con diritti pro quota sulle cose comuni.

Ne discende, dunque, che il condominio, per ciò che attiene ai profili proprietari, sia una particolare forma di comunione nella quale, al fianco di porzioni di proprietà esclusiva, coesistono parti di proprietà comune ai titolari delle prime, accessorie e funzionali al migliore e più ampio godimento delle singole unità immobiliari.

Con la ridefinizione dell'art. 1117 del codice civile il Legislatore ha inteso ampliare il novero dei beni comuni; tuttavia delle cose, degli impianti e dei servizi comuni la norma, anche nella nuova formulazione, fa un'elencazione non tassativa, ricorrendo ad un criterio unitario di classificazione meramente esemplificativo.

La norma pone infatti una presunzione di comproprietà dei beni. Tale prescrizione può essere vinta da un titolo contrario, avente forma scritta, la cui esistenza deve essere dedotta e dimostrata dal condomino che vanti la proprietà esclusiva del bene. Nell'articolo in questione le parti comuni sono suddivise in tre sottocategorie:

  • le parti comuni solitamente qualificate come necessarie, in quanto elementi indispensabili «per l'esistenza stessa del fabbricato e, quindi, per l'esistenza dei piani o delle porzioni di piano appartenenti in proprietà esclusiva agli altri partecipanti» (Cass., 29 maggio 1995, n. 6036). Vengono altresì denominate beni comuni necessari, parti comuni interne o parti strutturali (suolo, muri, fondazioni, facciate, pilastri portanti, tetti, ecc.);
  • le parti strumentali all'utilizzo del condominio, o beni comuni di pertinenza (locali per la portineria, lavanderia, stenditoi, ecc.), destinate a consentire una migliore e più intensa utilizzazione del condominio stesso;
  • le opere e gli impianti accessori, i quali, pur non costituendo un'unità con l'edificio e da questo differenziandosene, sono comunque destinati all'uso e al godimento dei condomini (ascensori, fognature, pozzi, impianti per l'acqua, per il gas, ecc.).

Ai beni appena indicati vanno poi aggiunte le parti accessorie eventuali, ossia tutte quelle parti che appartengono all'immobile condominiale, ma non compaiono nell'elencazione dell'art 1117 c.c.: esse partecipano al regime di condominialità purché siano destinate all'uso o al godimento di tutti i condomini (spiazzi, rampe d'accesso, portici, marciapiedi, spazi verdi, ecc.). 13 La norma novellata dal legislatore pone una definizione di maggior dettaglio della nozione di «parti comuni» dell'edificio, oggetto di proprietà comune, inserendovi:

  • i pilastri e le travi portanti;
  • le facciate degli edifici;
  • i parcheggi;
  • i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all'uso comune;
  • gli impianti centralizzati per la ricezione radio TV e per l'accesso ad ogni genere di flusso informativo, anche satellitare o via cavo.

Il testo riformato contiene altresì le nuove diciture di "impianti idrici e fognari" e di "sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento e il condizionamento dell'aria", che, rispetto al testo vigente, definiscono diversamente impianti che ricadono tra le parti comuni. Si specifica, inoltre, che, in caso di impianti unitari, si dovrà far rientrare l'impianto tra le parti comuni fino al punto di utenza, salve le normative di settore in materia di reti pubbliche.


L'elencazione contenuta dall'articolo 1117 cod. civ. deve essere considerata tassativa?

Con la ridefinizione dell'art. 1117 del codice civile il Legislatore ha inteso ampliare il novero dei beni comuni; tuttavia, deve chiarirsi che delle cose, degli impianti e dei servizi comuni la norma, anche nella nuova formulazione, fa un'elencazione meramente esemplificativa e non esaustiva. Difatti, le cose comuni contenute nell'elenco del novellato articolo 1117 cod. civ. sono indicate sia "specificamente" che in "maniera generica" (per relationem), intendendo in tal modo far rientrare nella proprietà comune tutte quelle cose che, sebbene non citate espressamente, posseggano la caratteristica dell'accessorietà.

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Carlo Mezzcasa
Carlo Mezzcasa 11-06-2018 13:17:39

Secondo una normativa del art. 4 del DPR151/2011,per motivo di prevenzione anti incendio, su ordine delComando vigili del Fuoco dovremmo con celerita'sostituire le attuali porte di comunicazione ai piani di legno (13)all'ascensore con porte in metallo con una notevole spesa per i condomini. Cercando di interpretare l art. 1117 del CC, vorremmo capire, dato che la spesa non riguarda l'uso o il godimento del bene ma la sicurezza antincendio se la spesa deve essere sostenuta proporzionalmente anche dai non utilizzatori dello stesso, ovvero (negozi garage e altro sussistenti nel medesimo fabbricato. Grazie.

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Maria Pia
Maria Pia 09-08-2019 16:19:59

Sono proprietaria di 2 appartamenti in una palazzina di 4 appartamenti, da sempre una palazzina famigliare quindi negli appartamenti vivevano i proprietari. Da poco un parente ha venduto ad un estraneo che non ci vive e lo ha affittato. Domanda gli affittuari possono usare il cortile condominiale? Ed in particolare bivaccare bevendo birra ? Grazie

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Patrizia Gementi
Patrizia Gementi 03-05-2021 10:41:36

Buongiorno.
Abito in un condominio di Milano e sono proprietaria di un appartamento composto da palazzina a piano terra di chiusura cortile condominiale e di una parte al rpimo piano del palazzo condominiale, uniti tra loro e facenti parte catastalmente di medesima unità immobiliare .
Devo fare lavori di ripristino facciata del piano terra , che è solo di mia proprietà e che ha un lastrico solare adibito a terrazza.
Le spese del ripristino della facciata che quindi è visibile sul cortile sono da dividere con i condomini o sono solo a mio carico? E nel caso di quale bonus posso usufruire ?
Grazie della risposta .

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PAOLA F
PAOLA F 18-11-2021 14:55:57

SONO PROPRIETARIA DI UN APPARTAMENTO. CHE COMPONE UNA PARTE DI STABILE DOVE SIAMO 4 CONDOMINI, NON SIAMO OBBLIGATI AD AVERE L'AMMINISTRATORE PERCHE SIAMO MENO DI 6 UNITA' ABITATIVE. UN CONDOMINO HA ADIBITO A STANZINO LA PARTE DAVANTI AL PROPRIO INGRESSO CHE E' CONDOMINIALE, GENTILMENTE ABBIAMO CHIESTO DI RIMUOVERE VELOCEMENTE IL TUTTO, MA A DISTANZA DI 6 MESI NON E'N STATO ANCORA FATTO. COSA POSSIAMO FARE? GRAZIE

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Buongiorno
Buongiorno 21-01-2022 09:05:43

Buongiorno, un condomine può fare utilizzare spazi comuni del condominio (il garage condominiale) a componenti esterni?

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