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Art. 72 disp. att. c.c. - Diritto di voto

Art. 72 disp. att. c.c.
 

Art. 72 disp. att. c.c.

I regolamenti di condominio non possono derogare alle disposizioni dei precedenti articoli 63, 66, 67 e 69 disp.att.c.c.
L'usufruttuario di un piano o porzione dell'edificio esercita il diritto di voto negli affari che attengono all'ordinaria amministrazione e al semplice godimento delle cose e dei servizi comuni.
Nelle altre deliberazioni, il diritto di voto spetta ai proprietari, salvi i casi in cui l'usufruttuario intenda avvalersi del diritto di cui all'articolo 1006 del codice ovvero si tratti di lavori od opere ai sensi degli articoli 985 e 986 del codice. In tutti questi casi l'avviso di convocazione deve essere comunicato sia all'usufrittiario sia al nudo proprietario.
Il nudo proprietario e l'usufruttuario rispondono solidamente per il pagamento dei contributi dovuti all'amministrazione condominiale.


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