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L'incendio di un appartamento in condominio finisce per coinvolgere l'intero stabile: chi paga i danni?

La sentenza costituisce un interessante compendio dei danni che possono essere richiesti qualora un incendio nell'appartamento del vicino coinvolga il proprio immobile.
Avv. Giuseppe Zangari - Foro di Padova 

La vicenda. Il fatto storico è purtroppo frequente nella cronaca di oggi: l'incendio di un appartamento in condominio finisce per coinvolgere l'intero stabile e, in particolare, l'immobile degli attori, i quali domandano il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale anche in relazione all'allontanamento forzato conseguente all'ordinanza comunale di sgombero.

Tra le parti era già stato esperito un accertamento tecnico preventivo per cristallizzare la situazione dal punto di vista probatorio, e nell'appendice conciliativa del procedimento era stata addirittura firmata una transazione.

Si costituiscono i convenuti chiamando a manleva la compagnia assicurativa, che ovviamente contesta l'operatività della polizza.

La sentenza. Il Tribunale di La Spezia fornisce un interessante compendio dei danni che possono essere richiesti nell'eventualità di un incendio nell'appartamento del vicino (Trib. La Spezia, n. 169/2019).

Merita anzitutto un cenno l'an della domanda attorea fondata sull'art. 2051 c.c., in tema di responsabilità da custodia, rispetto al quale "non rileva che sia rimasta ignota la causa scatenante l'incendio, essendo sufficiente, come si è detto sopra, avere la certezza che l'incendio è iniziato nell'appartamento dei S. e, cioè, dalla cosa in custodia; la esatta individuazione della causa dell'incendio avrebbe potuto giovare al custode al fine di eventualmente provare il "caso fortuito" quale esimente di responsabilità; tale prova, però, gravava sui convenuti così come la mancata prova resta a loro carico".

Incendio immobile dato in locazione, responsabilità

Incendio in appartamenti condominiali: responsabilità ed onere della prova

Dal punto di vista del quantum, vengono invece presi in considerazione i seguenti danni:

  • non sono dovuti i costi relativi al precedente procedimento (spese legali, assistenza del consulente tecnico di parte, compenso del perito del tribunale ecc.) dal momento l'accordo transattivo comprendeva la rinuncia degli attori a proseguire il giudizio, dal che, a norma dell'art. 306 c.p.c., le spese di lite rimangono a carico del rinunziante salvo diverso accordo;
  • i canoni di locazione del primo alloggio in cui gli attori hanno dovuto trasferirsi temporaneamente devono essere rimborsati, ma non oltre i due mesi e mezzo successivi alla revoca dell'ordinanza di sgombero, ritenendo congruo tale termine per organizzare il rientro nel proprio immobile; la pretesa va dunque ridotta in ragione del fatto che, ai sensi dell'art. 1227 c.c., il danneggiato ha concorso nell'aggravamento del danno;
  • quanto invece al secondo alloggio, i canoni sono dovuti nonostante la locatrice fosse madre di uno degli attori giacché "…non appaiono decisive le allegazioni delle parti convenute secondo cui P.S. sarebbe la madre di L.V.; quand'anche ciò fosse vero resta il dato documentale che tra la P. e la L. è intercorso un contratto di locazione, registrato, e che è documentato il pagamento del canone per il godimento di tale alloggio; tale contratto non è necessariamente simulato, essendo possibile (anche se meno frequente) che tra congiunti stretti venga stipulato un contratto oneroso di godimento";
  • con riferimento alle utenze degli immobili locati, le bollette non costituiscono danno emergente poiché gli attori avrebbero comunque dovuto sostenere tale tipologia di spesa anche qualora la propria abitazione non fosse stata danneggiata, e per giunta per un importo verosimilmente maggiore data la cubatura di quest'ultima;
  • al contrario, il risarcimento va esteso alle bollette dell'appartamento danneggiato, e senza la pretesa riduzione ai sensi dell'art. 1127 c.c. per comportamento negligente degli attori, poiché "in primis, non è dato sapere se le utenze possono essere sospese o devono, invece, essere disattivate; in secondo luogo, neppure è dato conoscere i costi relativi a tali operazioni al fine di compararli con quelli sostenuti dagli attori e limitati alla componente fissa delle tariffe e non anche i consumi che, pacificamente, non ci sono stati";
  • infine, per il ristoro della componente non patrimoniale il Tribunale ritiene applicabili le tabelle cosiddette "micropermanenti" nonostante i danni in questione non siano conseguenza di incidente stradale o colpa medica: "l'applicazione in via analogica delle tabelle per le micropermanenti anche al danno biologico derivante da evento diverso dal sinistro stradale (e colpa medica) è conforme ad una interpretazione costituzionalmente orientata della l. n. 57 del 2001 e dei successivi D.M. di aggiornamento; diversamente, vi sarebbero palesi profili di incostituzionalità non essendo ragionevole sostenere che in presenza di un identico danno alla persona - ma derivante da fatti illeciti lesivi diversi - vi possa essere una diversa quantificazione dello stesso".
 Continua [...]

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Sentenza inedita
Scarica Tribunale La Spezia, 13 marzo 2019, n. 169
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