Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

Se l'autorimessa va a fuoco, l'assicuratore del Condominio può rivalersi sul responsabile dell'incendio

L'univoca individuazione dell'origine dell'incendio dal locale garage è sufficiente per integrare la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.
Avv. Giuseppe Nuzzo 
3 Apr, 2019

Il fatto. La Compagnia che assicurava l'edificio condominiale con "polizza globale fabbricati" citava in giudizio la società di autorimessa per ottenere il rimborso di quanto corrisposto ai propri assicurati (il Condominio ed alcuni condomini) per i danni da questi patiti in occasione di un incendio sprigionatosi al piano interrato del predetto condominio, condotto in locazione dalla società convenuta ai fini della gestione di un'attività di autorimessa e di parcheggio, con sorveglianza diurna e notturna.

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 588 del 10 gennaio 2019, ha accolto la domanda dell'assicurazione e condannato la società conduttrice alla restituzione, in favore della stessa compagnia, di oltre 128mila euro, oltre alle spese processuali.

Il Giudice ha riconosciuto la società di autorimessa responsabile dell'incendio e dei relativi danni ai sensi dell'art. 2051 c.c. concernente i danni da mancata custodia. Vediamo perché.

L'azione surrogatoria della compagnia assicurativa ex art. 1917 c.c. La Compagnia assicurativa, come detto, ha agito in via surrogatoria nei confronti della conduttrice del garage, nella qualità di responsabile civile, per ottenere la restituzione del pagamento.

L'assicurazione richiama espressamente l'art. 1916 c.c., a mente del quale: "L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili".

Incendio in appartamenti condominiali: responsabilità ed onere della prova

Per giurisprudenza costante, "Il diritto di surrogazione dell'assicuratore che ha pagato un'indennità all'assicurato danneggiato ex art. 1916 cod. civ. si risolve in una peculiare forma di successione nel diritto di credito dell'assicurato verso il terzo responsabile, nei limiti dell'indennizzo versato, che non incide sull'identità oggettiva del credito.

Ne consegue che in tema di prescrizione rimane applicabile il termine previsto dalla legge in relazione all'originaria natura del credito, e l'assicuratore può giovarsi degli atti interruttivi posti in essere dal danneggiato prima del verificarsi della surrogazione, così come il suo diritto può risultare pregiudicato dalla prescrizione anteriormente maturatasi per l'inerzia del medesimo danneggiato".

L'individuazione del responsabile civile. Ciò premesso, il Tribunale si sofferma, prima, sull'individuazione della responsabilità dell'incendio e dei conseguenti danni; poi, sulla congruità dell'indennizzo erogato, di cui si chiede la restituzione. Inoltre, vi deve essere prova del pagamento dell'indennizzo in relazione al sinistro.

Con specifico riferimento al primo punto, nel caso di specie l'origine dell'incendio è stata analizzata sulla base della relazione redatta dai Vigili del Fuoco, nella quale, tuttavia, si dà conto per un verso - che l'incendio si è originato nel garage e — per altro verso — che le cause rimangono ignote.

Incendio sviluppatosi in un immobile condotto in locazione. Risarcimento danni

La responsabilità del custode. Tuttavia - osserva il Tribunale - l'univoca individuazione dell'origine dell'incendio dal locale garage è sufficiente per integrare la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., il cui criterio di imputazione ha carattere oggettivo, "essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva" (Cass. civ. n. 27724/2018).

A fronte della certezza sulla ricollegabilità dell'incendio al garage, non rileva la mancata indicazione della concreta causa che lo ha sprigionato, dovendosi constatare, comunque, che nulla è emerso per far emergere il caso fortuito (il cui onere della prova gravava sulla società di autorimessa).

Anche il conduttore del garage risponde dell'incendio e dei danni a terzi. La qualità di mero conduttore dell'immobile non incide sulla responsabilità, atteso che «Il conduttore risponde quale custode a norma dell'art. 2051 cod. civ. dei danni che l'incendio sviluppatosi nell'immobile locatogli abbia cagionato a terzi e si libera da tale responsabilità solo dando la prova del fortuito, in particolare dimostrando di avere correttamente espletato, con la diligenza adeguata alla natura e alla funzione della cosa, tutte le attività di vigilanza, controllo e manutenzione imposte da disposizioni, anche penali, dettate per prevenire fatti pericolosi e dal principio generale del "neminem laedere"» (Cass. civ. n. 7699/2011).

Sulla scorta di tali considerazioni, il Tribunale di Roma ha accertato la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 della società di autorimessa nella causazione dei danni e, pertanto, ha accolto la domanda di restituzione formulata dalla compagnia assicurativa.

Sentenza
Scarica Tribunale di Roma Sentenza n. 588 2019
Resta aggiornato
Iscriviti alla Newsletter
Fatti furbo, è gratis! Più di 100.000 amministratori, avvocati e condomini iscritti.

Ricevi tutte le principali novità sul condominio e le più importanti sentenze della settimana direttamente nella tua casella email.

Dello stesso argomento