Il fondamento dell'art 2051 del codice civile.
L'art. 2051 del codice civile prevede un criterio di imputazione della responsabilità, basato sulla relazione di custodia che intercorre tra la «cosa» che ha cagionato il danno ed il soggetto - «custode»- che sarà chiamato a rispondere dello stesso avente l'obbligo di custodire la cosa.
Secondo una affermazione ormai ricorrente e consolidata, la responsabilità sancita dall'art. 2051 cod. civ., fondandosi su un rapporto eziologico fra la res e l'evento dannoso, nonché sulla esistenza di un effettivo potere-dovere di governo del custode, sorge come conseguenza della violazione dell'obbligo di vigilare e di mantenere sotto controllo la cosa, in modo da impedire il verificarsi di qualsiasi pregiudizio a carico di terzi Quindi, circa la natura della responsabilità, la giurisprudenza ravvisa – in maniera pressoché unanime – un fondamento colposo (Cass., 4.9.1974, n. 2412; Cass., 25.11.1988, n. 6340; Cass., 13.1.1956, n. 38; Cass., 21.11.1978, n. 5418).
In sintesi, il potere di custodia si sostanzia in tre elementi:
- Il potere di controllare la cosa;
- il potere di modificare la situazione di pericolo insita nella cosa che in essa di è determinata;
- quello, infine, di escludere qualsiasi terzo dall'ingerenza sulla cosa nel momento in cui si è prodotto il danno (Cass. Civ., 27 marzo 2007, n. 7403).
L'art. 2051 applicato al Condominio degli edifici
La norma in commento trova frequente applicazione nell'ambito del diritto condominiale, laddove si tratti di stabilire e qualificare la responsabilità della compagine, ai fini risarcitori, nei confronti di terzi e/o degli stessi condòmini.
Va da sé che la fonte del danno deve potersi rinvenire da una cosiddetta “parte comune”.
Il condominio di un edificio, invero, quale custode dei beni e dei servizi comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno; diversamente, questi risponde in base all'art. 2051 c.c. dei danni cagionati.
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