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Incendio in condominio, chi paga i danni?

Incendio in condominio: danni da cose in custodia, fattori d'incendio e responsabilità
Avv. Alessandro Gallucci 

Quando in un condominio si propaga un incendio da un'unità immobiliare ovvero da parte comuni del medesimo edificio, il danneggiato ha diritto ad ottenere il ristoro dei danni.

Chi ed in che modo deve risarcire i danni cagionati dall'incendio?

La questione può essere guardata sotto diversi punti di vista poiché i soggetti coinvolti sono diversi e varie sono le ipotesi di responsabilità in relazione alla causa del danno.

È utile, quindi, darne conto in modo da comprendere che cosa possa fare chi ha diritto a vedere risarcito il proprio danno.

Incendio in condominio e danni da cose in custodia

Il custode di un bene è la persona che su di esso ha la materiale vigilanza, con potere di escludere altri dal suo godimento.

La norma che disciplina la responsabilità per danni da cose in custodia è l'art. 2051 c.c.

La responsabilità che deriva da questa norma, dice la giurisprudenza, «ha carattere oggettivo e, perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia nel caso rilevante non presuppone nè implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario, e funzione della norma è, d'altro canto, quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, dovendo pertanto considerarsi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta» (così Cass. 25 luglio 2008 n. 20427).

Che l'incendio sia da ricondursi nell'ambito dei danni provenienti da cose in custodia, non v'è dubbio (Cass. 23 giugno 2016 n. 13005), salvo il caso fortuito.

Da non perdere: Incendio in appartamenti condominiali: responsabilità ed onere della prova

Incendio in condominio derivante da parti comuni

Se dalle parti comuni si propaga un incendio che danneggia solamente le parti comuni dell'edificio, c'è sicuramente il danno, ma non c'è diritto al risarcimento.

Il vecchio adagio "chi è causa del suo mal pianga se stesso" sintetizza a pieno il perché di quella conclusione. Si badi: ciò vale se a determinare l'incendio sia stato un fattore casuale non riconducibile ad altro soggetto se non al custode medesimo.

In questi casi al più potrà essere mosso un rimprovero all'amministratore per l'inadempimento del proprio mandato.

Ma qualora l'incendio si sia propagato per dolo di qualcuno, com'anche per colpa, allora se sarà individuato il responsabile il condominio avrà diritto al risarcimento del danno subito.

Se l'incendio derivante da parti comuni causa danni a unità immobiliari in proprietà esclusiva sempre ubicate in condominio, allora la responsabilità del condominio comporterà la sua condanna al pagamento dei danni a chi l'ha subiti. Ciò sempre che l'atto non sia addebitabile esclusivamente ad un'azione dolosa o colposa non prevedibile di uno dei condòmini o di un terzo.

Quando l'amministratore di condominio può essere ritenuto responsabile del reato di incendio colposo?

Incendio in condominio derivante da unità immobiliare

Se è un'unità immobiliare a causare danno alle parti comuni in ragione di un incendio, il suo proprietario sarà tenuto al risarcimento del danno. Risarcimento che, salvo accordo tra le parti, dev'essere stabilito da un giudice e non può essere deliberato dall'assemblea.

Come ha più volte specificato la giurisprudenza, infatti, «l'assemblea non può porre a carico del singolo condomino alcun obbligo risarcitorio, né a tale titolo imputargli alcuna spesa. […] Fino a quando l'obbligo risarcitorio del singolo non risulti accertato (il che si verifica, appunto, per effetto del riconoscimento dell'interessato o a seguito della pronunzia del giudice) l'assemblea non può disattendere l'ordinario criterio di ripartizione né disapplicare la tabella millesimale» (Cass. 22 luglio 1999 n. 7890).

Incendio in condominio derivante da unità immobiliare condotta in locazione

Se la casa, l'ufficio o il box, dal quale promana l'incendio è dato in affitto dei danni potrebbe essere chiamato a rispondere il conduttore.

Ai sensi dell'art. 1588, primo comma, c.c. infatti «il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile».

Cause a lui non imputabili sono tutti quei fattori d'incendio che non sono sottoposti al suo potere di signoria. Se l'incendio proviene da un impianto a servizio dell'unità immobiliare sul quale non ha potere d'intervento, come si può pretendere che sia il conduttore a dovere rispondere dei danni. Certo, si tratta di situazioni in cui non sempre è facile addivenire ad una soluzione chiara.

In ogni caso resta inteso che la presenza di un'assicurazione può sicuramente essere utile per manlevare il responsabile del danno dalle conseguenze economiche del medesimo. Resta inteso che l'assicurazione interviene in favore del danneggiante, ma l'unico responsabile verso il danneggiato resta esso e non diviene la compagnia assicurativa, che assume il rischio in favore dell'assicurato non la responsabilità verso terzi.

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