Il proprietario di un box magazzino con prospiciente viale di accesso si rivolgeva al Giudice di Pace di Roma lamentando di aver subito danni a causa della installazione dei ponteggi per la esecuzione dei lavori di rifacimento delle facciate della palazzina condominiale.
Le strutture metalliche dei ponteggi, oltre ad occupare il vialetto esterno di pertinenza esclusiva, avevano impedito l'accesso al box magazzino per un periodo di circa nove mesi.
Il condòmino conveniva in giudizio il condominio che, a sua volta, chiamava in causa a fini di garanzia l'impresa appaltatrice delle opere.
Il Giudice di Pace di Roma, ritenendo non adeguatamente provata la domanda, la rigettava e condannava il proprietario del box al pagamento delle spese di giudizio nei confronti di entrambe le parti convenute. Il proprietario del box magazzino ha proposto appello dinanzi al Tribunale di Roma.
E' risultato pacifico che il condòmino fosse proprietario del box magazzino con pertinenza esterna costituita da un vialetto di accesso carrabile, unico passaggio per raggiungere il box stesso.
La durata dei lavori e la permanenza dei ponteggi per nove mesi sono rimaste incontestate e la impossibilità di accedere al box è emersa dalla prova testimoniale.
Il Tribunale ha utilizzato il dato normativo espresso dall'art.843 del Codice Civile in virtù del quale "il proprietario deve permettere l'accesso e il passaggio nel suo fondo, sempre che ne venga riconosciuta la necessità, al fine di costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino oppure comune. Se l'accesso cagiona danno, è dovuta un'adeguata indennità".
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