La vicenda. Tizio (condomino) aveva proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo proposto dal condominio. Secondo il ricorrente, il decreto era stato emanato in assenza della necessaria "prova scritta" richiesta dalla legge e, in ogni caso, non era dovuta la somma ingiunta.
In via riconvenzionale, Tizio chiedeva accertarsi tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali dalla stessa subiti per via delle continue infiltrazioni nel proprio appartamento provenienti dal tetto e dovute, in base alla ricostruzione dell'opponente, all'inerzia del condominio.
Si costituiva in giudizio il condominio convenuto contestando in fatto ed in diritto quanto sostenuto dalla parte opponente e concludendo per il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale.
A seguito dell'opposizione, appurato il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio, il giudice rimetteva le parti in mediazione e rinviava l'udienza al fine di verificare l'esito positivo della mediazione ovvero al fine di proseguire il giudizio.
A tale udienza parte opposta (condominio) eccepiva I' improcedibilità del giudizio per non avere la parte opponente (condomino) dato impulso alla mediazione.
Il ragionamento del giudice. Nel caso che ci occupa, parte opponente non si era attivata al fine di dare impulso al procedimento di mediazione non valendo, a tal fine, il procedimento di mediazione attivato nel 2014, prima dell'instaurazione del presente giudizio e prima ancora dell'emissione del decreto ingiuntivo opposto del 2016.
Difatti, tale procedimento di mediazione il cui verbale era stato depositato in atti dalla parte opponente aveva ad oggetto i danni non patrimoniali subiti dall'odierno opponente e dalla sua famiglia per "omessa/tardiva custodia del bene comune e risarcimento" ossia un oggetto ben più ristretto del presente giudizio il cui thema decidendum comprendeva, innanzitutto, il pagamento degli oneri condominiali da parte di Tizio.
Continua [...]