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Valide le modifiche alla simmetria della facciata se il condomino agisce per ragioni di sicurezza e senza violare il decoro architettonico.

In caso di apposizione di grate di sicurezza alle finestre di una abitazione in condominio, può assistersi ad una lesione del decoro architettonico. Tale violazione, però, è scusata se effettuata per ragioni di sicurezza.
Avv. Edoardo Valentino - Foro di Torino 

Il caso. Grate, decoro architettonico e sicurezza

Un condominio agiva in giudizio lamentando come i condomini del primo piano avessero, con le loro modifiche, cagionato una lesione del decoro architettonico dello stabile.

In modo unilaterale, e anzi con l'opposizione dell'assemblea, i condomini avevano realizzato delle strutture nel loro immobile che comportavano l'apposizione di grate metalliche in corrispondenza delle finestre.

Il condominio attore, quindi, chiedeva al decidente la condanna dei convenuti sia per avere leso il decoro architettonico dello stabile, che per avere violato il regolamento condominiale.

Si costituivano i condomini convenuti chiedendo il rigetto della domanda attorea.

Sostenevano, in buona sostanza, i convenuti, come le innovazioni da loro apportate non cagionassero una lesione del decoro architettonico.

Alcuni inquilini dei piani superiori, difatti, avevano realizzato delle strutture simili, nel silenzio del condominio e degli altri proprietari.

Affermavano allora i condomini convenuti come non si potesse fare riferimento alla lesione della simmetria della facciata, dato che le loro opere avevano una sostanziale similitudine con quelle del piano superiore.

Se le griglie sono realizzate per tutelare la sicurezza, allora sono consentite anche in violazione del decoro architettonico dell'edificio.

Investito della questione di merito era il Tribunale di Milano.

Con la sentenza 17 gennaio 2020 il decidente rigettava la domanda attorea.

Rilevava infatti il giudice come nel caso in questione la circostanza di merito della realizzazione delle griglie non fosse mai stata posta in dubbio da parte dei convenuti.

Essi, invece, avevano rivendicato la realizzazione delle strutture, riconoscendo come l'assemblea stessa fosse in aperto contrasto con dette opere.

I convenuti, però, avevano affermato di avere installato le griglie al fine di tutelarsi dalla possibili invasioni da parte di malintenzionati e quindi al solo fine di garantire la sicurezza degli abitanti della proprietà.

Altrettanto pacifica era la previsione del regolamento condominiale, che vietava "di intraprendere alcuna opera esterna che modificasse l'architettura, l'estetica e la simmetria del fabbricato".

Preso atto di quanto sin ora riportato, però, il giudice decideva comunque di rigettare la domanda attorea per le ragioni di seguito illustrate.

Decoro architettonico nei supercondominii

Affermava il decidente come dalla documentazione in atti e dal regolamento condominiale risultasse un generico divieto di compiere opere che modifichino la struttura esterna dell'edificio, vietando - in buona sostanza - tutte le opere suscettibili di alterare il decoro architettonico dell'edificio.

Nel caso in concreto, tuttavia, la documentazione fotografica - che pure evidenziava la presenza delle grate di sicurezza - non faceva ravvisare alcuna violazione del decoro architettonico.

Si legge nella sentenza in commento come "nell'apprezzamento complessivo del pregio dell'edificio, infatti, inteso in senso estetico ed economico, influiscono anche la presenza d'analoghe strutture aggiuntive o preesistenti interventi modificativi (si veda interventi ai piani rialzati)".

A detta del decidente, quindi, non era tanto l'intervento in sé a poter compromettere il decoro architettonico del condominio, quanto la realizzazione di un intervento fuori contesto e che rovinasse da solo le linee e la simmetria della facciata dell'edificio.

Al fine della decisione, quindi, il giudice doveva tenere conto sia del contesto del palazzo (nel quale come si è dato atto sussistevano altri analoghi interventi edilizi), sia della necessità da parte dei condomini convenuti di realizzare delle opere a tutela della loro incolumità.

In ragione di tali argomentazioni la domanda attorea veniva rigettata e il condominio veniva condannato alla refusione delle spese legali della parte convenuta.

La sentenza del Tribunale di Milano centra il concetto di decoro architettonico.

La decisione in commento, pur molto sintetica e poco descrittiva, pare pregevole sotto vari aspetti.

Il giudice compie due valide affermazioni di principi di diritto condominiale.

Da un primo punto di vista pare corretta la valutazione dell'interesse precipuo del condomino a istallare dei manufatti se questi hanno la funzione di garantire la sicurezza dello stesso e dei suoi familiari.

Nel caso in analisi, difatti, l'istallazione in oggetto riguardava delle semplici grate di sicurezza, e quindi meri ostacoli all'accesso di eventuali topi d'appartamento.

Ai fini della comprensione si potrebbe, semplificando, riportare le griglie al novero dei mezzi di sicurezza passiva, ossia quei mezzi che ostacolano o impediscono l'accesso alle abitazioni ai ladri o fungono da deterrenti senza peraltro costituire un pericolo per i ladri o per i terzi che ne vengano in contatto.

A questa categoria appartengono sbarre e griglie apposte alle finestre e gli impianti antifurto.

Diversa, invece, l'eventuale valutazione in merito ai cosiddetti offendicula.

Alterazione decoro architettonico. Ecco cosa devi sapere

Questi, decisamente vietati, sono tutti quei mezzi di tutela dalla sicurezza definibili come attivi, ossia che svolgono la loro funzione di deterrente offensivo per i ladri, come ad esempio i vetri di bottiglia posti sui culmini dei muri o il filo spinato.

Correttamente, però il giudice annovera tacitamente le griglie a deterrenti anti-ladri consentiti e quindi ne sottolinea la legittimità.

Quanto al profilo della potenziale violazione del decoro architettonico del condominio, invece, dalla sentenza si può apprezzare la buona comprensione del decidente per l'istituto in oggetto.

La definizione del decoro, difatti, non è statica, ma dinamica e legata al singolo palazzo e al suo contesto.

Laddove, quindi, un'opera potrebbe essere consentita in un palazzo moderno, la stessa istallazione potrebbe seriamente compromettere le linee di un palazzo d'epoca.

Nel caso in questione, sottolineava il decidente, il palazzo in questione recava dei precedenti interventi simili a quello in oggetto e - in relazione a questi - si doveva escludere che l'apposizione delle griglie da parte dei condomini convenuti costituisse una violazione del decoro architettonico.

Sentenza
Scarica Trib Milano 17 gennaio 2020 451
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