Chi abita ai piani bassi degli edificio in condominio (piano terra, rialzati e primi piani), ma non solo, a seguito di furti nella sua zona pensa di fare installare delle grate antintrusione.
Quali sono le problematiche cui può andare incontro per quanto riguarda il decoro architettonico dell'edificio?
L'intervento può usufruire delle detrazioni fiscali?
Questi i due principali aspetti che, anche nel nostro forum, sono sovente oggetti di approfondimento.
Partiamo dalla questione del decoro; esso, dice la Cassazione, è dato dalle linee armoniche, sia pur estremamente semplici che connotano l'estetica dell'edificio (cfr. in tal senso, tra le tante, Cass. n. 851/2007).
Alterare il decoro non vuol dire semplicemente modificarlo, ma modificarlo in senso peggiorativo e quindi recare un danno, ai condòmini globalmente considerati, nonché ai singoli (che possono sempre agire a tutela del decoro), in termini di deprezzamento del valore dell'immobile (Cass. n. 1286/2010).
Chi agisce per tutelare il decoro, quindi ad esempio chiedendo l'eliminazione delle grate antintrusione, deve dimostrare tutte queste circostanze, non potendosi limitare ad affermare che v'è stata una lesione, né potendo sperare che la prova sia fornita da una consulenza tecnica di ufficio.
Al di là di questa considerazioni, quando si decide d'installare le grate antintrusione bisogna considerare il contenuto del regolamento condominiale; esso, se di natura assemblea potrebbe contenere norme che, lungi dal vietare potrebbero più semplicemente disciplinarne l'installazione (es. regolamentando i colori, ecc.).
Diverso il discorso per quanto concerne il regolamento contrattuale: è del tutto legittimo, come ci ricorda la Cassazione, che questi regolamenti "possano derogare od integrare la disciplina legale ed, in particolare, possano dare del concetto di decoro architettonico una definizione più rigorosa di quella accolta dall'art. 1120 CC, estendendo il divieto d'immutazione sino alla conservazione degli elementi attinenti alla simmetria, all'estetica, all'aspetto generale dell'edificio quali risultanti nel momento della sua costruzione od esistenti in quello della manifestazione della volontà negoziale" (Cass. 6 ottobre 2009 n. 11121).
In ogni caso è doveroso comunicare all'amministratore l'esecuzione dell'opera ai sensi dell'art. 1122 c.c.
Vediamo adesso se l'installazione di grate antiintrusione possa beneficiarie delle detrazioni fiscali e se sì di quali.
L'Agenzia delle entrate, nella guida alle detrazioni fiscali per gli interventi di manutenzione degli edifici, specifica che beneficiano della detrazione prevista dalla legge (fino al 31 dicembre 2015 il 50% della spesa effettuata con un limite di 96.000, e dopo del 36% con un limite di 48.000, vedi d.p.r. n. 916/87) gli "interventi relativi all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi".
Tra questi, l'Agenzia delle entrate menziona a titolo esemplificativo
a) rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici;
b) apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione;
c) porte blindate o rinforzate;
d) apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini;
e) installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti;
f) apposizione di saracinesche;
g) tapparelle metalliche con bloccaggi;
h) vetri antisfondamento;
i) casseforti a muro;
l) fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati.
m) apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline.
Sicuramente, quindi, anche le grate antintrusione beneficiano della detrazione fiscale.
Correlato: Installazione dei mezzi anti intrusione e tutela del decoro architettonico.