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Revoca del decreto ingiuntivo e liquidazione delle spese

Se il decreto ingiuntivo opposto è revocato in seguito a pagamento parziale e senza accoglimento alcuno dei motivi opposizione, non c'è soccombenza parziale.
Avv. Valentina Papanice 

Revoca del d.i. per pagamento in corso di causa e liquidazione delle spese

Se il decreto ingiuntivo è revocato nel corso del giudizio di opposizione in seguito a pagamento parziale, avvenuto nel corso del giudizio e senza alcun accoglimento dei motivi opposizione, le spese giudiziali vanno liquidate per intero.

Il creditore che ha richiesto il decreto ingiuntivo non è da considerarsi soccombente, nemmeno in parte, e gli spetta il pagamento delle spese processuali per intero e non parziale.

Lo ha ribadito il Tribunale di Milano nella sentenza n.13/2020.

Revoca decreto ingiuntivo per pagamento parziale e compensazione delle spese

Secondo quanto è riportato nel provvedimento, succede che un condominio ottiene l'emissione di un decreto ingiuntivo per mancato pagamento degli oneri condominiali.

Seguono, nell'ordine, la consegna all'ufficiale giudiziario per la notifica del provvedimento, il pagamento parziale del credito portato avanti dal decreto da parte dell'ingiunto, il perfezionamento della notifica e l'opposizione al decreto.

Nel giudizio di opposizione vengono respinte le eccezioni sollevate dall'opponente; viene accolta la richiesta di revoca del decreto per via del pagamento parziale e viene condannato l'opponente al pagamento del debito residuo.

Giunto alla liquidazione delle spese processuali, il giudice decide di compensarle parzialmente, ingiungendo all'opponente di pagare solo la somma pari ad un terzo delle spese integrali. Le spese sono così liquidate, spiega nella sentenza il giudice, in ragione della soccombenza parziale.

Segue, dunque, a questo punto, la proposizione dell'appello contro la detta liquidazione.

Per l'appellante non c'è soccombenza parziale, visto che nessun motivo di opposizione è stato accolto

Appello, con cui si chiede che la controparte sia condannata al pagamento integrale delle spese di lite, sia di quelle del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo di primo grado, che di quelle del decreto ingiuntivo opposto; oltre che delle spese e competenze del giudizio dell'appello, secondo il principio di soccombenza.

L'appellante lamenta come detto il fatto che "la compensazione parziale delle spese è stata fondata sull'erroneo presupposto della reciproca parziale soccombenza, che non vi è stata perché nessuno dei motivi di opposizione è stato accolto dal giudice".

Le spese della fase monitoria e dell'opposizione sono dovute per intero

Il Tribunale accoglie l'appello. Ed invero, si spiega che dalla motivazione della sentenza emerge che la revoca del decreto è avvenuta esclusivamente per effetto del pagamento parziale del debito.

Tale pagamento è avvenuto in un momento posto tra la consegna del decreto ingiuntivo all'ufficiale giudiziario per la notifica (il 24.02.2016) e il perfezionamento della notifica con la consegna all'ingiunto (il 03.03.2016). Il decreto ingiuntivo era stato emesso il 1.2.2016 e depositato il 09.02.2016.

L'appello è accolto: ed infatti, spiega il giudice, risulta che il credito portato dal decreto ingiuntivo è stato riconosciuto come dovuto nella sua interezza (e peraltro, l'ammontare non era contestato); inoltre, il pagamento parziale è stato effettuato solo dopo l'emissione del decreto ingiuntivo e, "verosimilmente", anche dopo la consegna del titolo all'ufficiale giudiziario per la notificazione (l'atto di precetto reca la data del 24.2.2016).

La costituzione del Condominio nel giudizio di opposizione è stata poi resa necessaria dal mancato esatto adempimento dell'opponente, residuando un debito, pur dopo il pagamento.

Dati questi i fatti, sono certamente dovute al Condominio le spese relative del procedimento monitorio, per via del consolidato principio giurisprudenziale secondo cui "In tema di spese processuali nel procedimento per decreto ingiuntivo, la fase monitoria e quella di opposizione ex art. 645 c.p.c. fanno parte di un unico processo, nel quale il relativo onere del pagamento delle spese è regolato globalmente in base all'esito finale del giudizio ed alla complessiva valutazione del suo svolgimento, anche nel caso di pagamento della somma ingiunta dopo la notifica del decreto predetto, sicché il creditore opposto, che veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo per effetto del pagamento ottenuto in corso di opposizione, non può tuttavia qualificarsi soccombente ai fini del segmento processuale caratterizzante il giudizio monitorio" (Cass., n. 18125/2017.

In termini, Cass. n. 11606/2018 e n. 14764/2007: "Nel procedimento per ingiunzione, la fase monitoria e quella di cognizione, che si apre con l'opposizione, fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio.

Ne consegue che l'accoglimento parziale dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, sebbene implichi la revoca dello stesso, non comporta necessariamente il venir meno della condanna dell'ingiunto, poi opponente, al pagamento delle spese della fase monitoria, potendo le stesse essere poste legittimamente a suo carico, qualora alla revoca del decreto ingiuntivo si accompagni una condanna nel merito").

Al Condominio spettano altresì, per intero, le spese processuali relative al giudizio di opposizione.

Conclusivamente, il condomino è condannato: al pagamento delle spese liquidate nel decreto ingiuntivo, al pagamento delle spese del giudizio di opposizione e al pagamento delle spese di appello.

Le spese del giudizio di opposizione sono liquidate dallo stesso tribunale in ragione del principio per cui: "In materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice dell'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese".

D.I. per oneri condominiali, principio della soccombenza e liquidazione delle spese

Chiariamo qualche concetto che ci consentirà di comprendere al meglio la decisione. Nel nostro ordinamento il principio generale in punto di liquidazione delle spese giudiziali nel giudizio civile di cognizione è quello della soccombenza: chi perde la causa paga le spese sostenute dall'altra parte per affrontare il giudizio.

Può succedere che nessuna delle due parti risulti totalmente vincitrice e a quel punto il principio generale è quello della soccombenza reciproca e quindi della compensazione parziale o totale delle spese.

La questione che si pone spesso nei fatti è se vi sia soccombenza nei casi in cui l'ingiunto paghi dopo l'emissione del decreto e la sua notifica, ma prima che il decreto gli sia consegnato.

La risposta dal tribunale nel giudizio in commento è quella che abbiamo visto sopra: le spese processuali possono comunque essere addossate pagate al debitore al verificarsi di determinate condizioni.

Ed in effetti si tratta di un principio largamente approvato.

Naturalmente è questione diversa se, costituendosi, l'ingiunto eccepisce motivi che vengono accolti e quindi in tal caso la soccombenza avrà causali differenti. Ma, se la revoca del decreto è disposta "esclusivamente" per via di un pagamento intervenuto dopo la notifica, non c'è trippa per gatti, le spese processuali vanno pagate, tutte.

Ed invero, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, vanno pagate sia le spese della fase monitoria, cioè quella che ha portato all'emissione del d.i., che quelle dell'opposizione al d.i.

Opposizione al decreto ingiuntivo e spese legali: analisi di un caso decisamente insolito

Invalidità delibera riparto spese e opposizione a decreto ingiuntivo

Sentenza
Scarica Trib. Milano 4 gennaio 2020 n. 13
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