Entro quanto tempo è possibile azionare in giudizio il credito che ha trovato riconoscimento in un decreto ingiuntivo?
Entro quanto tempo è necessario iniziare l'esecuzione forzata del credito a seguito della notifica alla controparte dell'atto di precetto? ( Condomino moroso e recupero crediti: se il credito è esiguo è meglio non proseguire con il pignoramento?)
La questione non è di poco conto: conoscere bene i termini – cosa nota agli addetti ai lavori – è sicuramente utile anche a chi – per caso o per lavoro – si trova ad avere a che fare con questi atti. Anche solamente qualche giorno di differenza può incidere e non di poco sulla difesa dei propri diritti-
Partiamo dall'atto che potremmo definire come uno dei presupposti del precetto, ossia il decreto ingiuntivo.
Esso altro non rappresenta che l'ingiunzione contenuta in atto giudiziale – il decreto – di pagare una determinata somma di denaro – o di consegnare una determinata quantità di cose o una specifica cosa – entro un termine ivi indicato.
Il termine di legge è pari a quaranta giorni e può essere diminuito su istanza della parte ricorrente, ove ricorrano giusti motivi, o aumentato al massimo a sessanta giorni (art. 641 c.p.c.).
Entro il medesimo termine contro il decreto ingiuntivo può essere proposta opposizione tesa a contestare in tutto o in parte quell'atto e di conseguenza le pretese creditorie.
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