Com'è noto, ai sensi dell'art. 63, primo comma, disp. att. c.c. “per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione”
La norma dev'essere letta assieme a quanto disposto dell'art. 1129, nono comma, c.c. che recita: “salvo che sia stato espressamente dispensato dall'assemblea, l'amministratore è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio nel quale il credito esigibile è compreso, anche ai sensi dell'articolo 63, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del presente codice”.
In buona sostanza in caso di morosità l'amministratore – entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio – deve iniziare l'azione legale e tale azione – nei casi in cui risulteranno approvati i conteggi – sarà sicuramente iniziata con un ricorso per decreto ingiuntivo.
In questo contesto, pertanto, è utile domandarsi: qual è la documentazione da allegare al ricorso per decreto ingiuntivo?
Prima di questo aspetto bisogna rammentare che per la cause di valore fino ad € 1.100,00 le parti possono difendersi da sole, ossia senza la necessaria assistenza di un avvocato. Se, poi, l'amministratore è anche avvocato, allora potrà costituirsi in giudizio ex art. 86 c.p.c., ossia difendendosi in proprio (in questo caso quale legale rappresentante della compagine).
Ciò detto torniamo alla documentazione da allegare al ricorso.
In primis non potranno mancare le rendicontazioni consuntive o i preventivi approvati dall'assemblea assieme ai relativi piani di riparto (anch'essi approvati dall'assemblea) fondamentali per la ricorrenza di quei requisiti (certezza, liquidità ed esigibilità) che consentono di ottenere un'ingiunzione di pagamento in quanto danno al credito una consistenza (la spesa nel suo complesso) ed una determinata riferibilità all'ingiunto (la quota parte risultante dal piano di ripartizione).
Siccome questi documenti devono essere approvati dall'assemblea si deve allegare al ricorso anche il verbale di approvazione, in quanto esso è parte integrante di quei requisiti summenzionati (certezza, liquidità ed esigibilità).
Decreto ingiuntivo fondato su una deliberazione nulla
Non è obbligatorio, ma vivamente consigliato, allegare anche le prove della convocazione: i vizi di omessa convocazione, infatti, non possono essere fatti valere in sede di eventuale opposizione a decreto ingiuntivo.
È vero, dalla presenza di questa prova il giudice che emette il decreto può trarre un elemento in più per considerare fondata la richiesta di emissione dell'ingiunzione, proprio per questo è utile – come si diceva poc'anzi – dar conto anche di questo aspetto nella documentazione allegata al ricorso.
Se il condomino era assente è necessario inserire tra i documenti allegati la comunicazione del verbale, per fornire prova che sia stato messo a conoscenza dell'esistenza delle spese.
Quanto alla lettera di messa in mora, questa non è obbligatoria, poiché i crediti del condominio solitamente sono soggetti a termine (es. pagamento rate entro il ____) e rispetto ad essi la costituzione in mora non è necessaria (cfr. art. 1219 c.c.).
È buona norma – perché prassi in diversi uffici giudiziari – ma non obbligatoria non avendo alcun valore legale particolare, che l'amministratore certifichi la conformità delle copie degli atti depositati alla documentazione originale in suo possesso.