Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

Opposizione a decreto ingiuntivo e impugnazione delibera assembleare.

Decreto ingiuntivo, ecco come non dar modo ai condomini di tergiversare per il saldo delle proprie spettanze.
Avv. Dolce Rosario 

Il caso. Un condomino opponendosi ad un decreto ingiuntivo emesso a causa del mancato pagamento degli oneri di propria spettanza declinanti in seno ad il rendiconto condominiale formula, contestualmente, un'azione di natura riconvenzionale avente ad oggetto l'impugnativa della delibera assembleare con la quale era stato approvato l'anzidetto documento contabile, al fine di chiederne l'invalidazione.

Ci si trova dinanzi a tale situazione ogni qual volta il compartecipe che subisce un ingiunzione di pagamento non si limiti a porre in discussione il credito condominiale vantato dal Condominio in base alla delibera assembleare (con la quale si era provveduto alla ripartizione della spesa totale anche nei propri confronti), ma va ben oltre: contestando la validità ed efficacia della statuizione stessa, che è stata poi posta a suo fondamento. (Decreto ingiuntivo, nel giudizio di opposizione è inutile lamentarsi dell'illegittimità della delibera)

Di vario tenore possono poi essere le contestazioni che vengono, a tal uopo, sollevate nelle aule di giustizia: si va dalla eccepita mancata convocazione assembleare alla riunione chiamata a deliberare sul merito del rendiconto, alla contestazione tecnico-contabile circa una posta a debito declinata in seno al documento contabile e che, in quanto tale, inciderebbe sul quantum debeatur preteso dalla compagine ricorrente.

Insomma: la casistica esprime di tutto e di più!

Ci si domanda, allora, se una domanda tesa - seppure indirettamente - ad inficiare l'efficacia della delibera assembleare con la quale è stato approvato il rendiconto contabile possa trovare ingresso nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

La risposta è chiaramente negativa. Vediamo perché.

Le Decisioni. La giurisprudenza di legittimità è granitica nel ritenere che ogni qual volta un amministratore promuove un procedimento monitorio per la riscossione degli oneri condominiali, l'eventuale opposizione formulata da parte del condòmino ingiunto potrà riguardare la sussistenza del debito e la documentazione posta a fondamento dell'ingiunzione, ovvero il verbale della delibera assembleare, ma non può estendersi alla nullità o annullabilità della delibera avente ad oggetto l'approvazione delle spese condominiali, che dovranno invece essere fatte valere in via separata con l'impugnazione di cui all'art. 1137 cod. civ. (ex multis, Cass. civ. 2° sez., 8 agosto 2000, n. 10427).

Si è infatti affermato che il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento degli oneri condominiali, con riferimento allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea ai sensi dell'art. 63, comma 1, Disp. Att. C.c., non può pronunciarsi sulla diversa causa di impugnativa sollevata dal condomino, né è, in grado, di sospendere ex art. 295 c.c. il giudizio di opposizione a Decreto Ingiuntivo in attesa che quello afferente l'impugnativa della delibera assembleare di cui trattasi abbia termine. (Cass. Civ. Sez. Un., 27 febbraio 2007,,n. 4421).

In un simile procedimento, infatti, il Giudice deve limitarsi a verificare la perdurante esistenza ed efficacia delle relative delibere assembleari, senza poter sindacare, in via incidentale, la loro validità, essendo questa facoltà riservata al Giudice davanti al quale queste andrebbero impugnate (ex multis, Cass. Civ. Sez. Un. 18 dicembre 2009, 26629).

Non sussiste, infatti, né continenza (art. 39, comma II, cpc), né pregiudizialità necessaria (art. 295 cpc) tra la causa di opposizione a decreto ingiuntivo, ottenuto ai sensi dell'art. 63 disp. att. cpc, e quella instaurata (preventivamente) dinanzi ad altro giudice impugnando la relativa delibera condominiale, perché presupposto del provvedimento monitorio è l'efficacia esecutiva della delibera condominiale, obbligatoria ed esecutiva finché non sospesa dal giudice dell'impugnazione (art. 1137 cod. civ.), mentre oggetto del giudizio di impugnazione è la validità di detta delibera (tra le tante, Cass. civ. 2 sez., 18 novembre 1997, n. 11457).

La sentenza di merito. Tali affermazioni hanno ricevuto concreta applicazione dall'Ufficio del Giudice di Pace di Palermo con la Sentenza emessa in data 27 marzo 2013.

In essa, il giudice di merito ha bocciato preliminarmente la domanda di invalidazione della delibera assembleare sollevata da un condòmino in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, rilevato che il".. condomino odierno opponente avrebbe dovuto contestare la validità e l'efficacia della delibera assembleare proponendo autonomo giudizio di impugnazione innanzi l'autorità giudiziaria competente quale il Tribunale in composizione monocratica.

Ritenendo quindi, tale domanda erroneamente proposta, questo giudice, chiamato a decidere l'opposizione a decreto ingiuntivo, non può non dichiarare la domanda improponibile in questa sede, senza entrare nel merito della questione".

Il recupero dei crediti condominiali, pertanto, potrà agevolmente compiersi tutte le volte in cui l'amministratore si gioverà della presenza di un rendiconto annuale di gestione e di un piano di riparto delle spese per caratura millesimale approvati assemblearmente. Viceversa, si darà modo ai condòmini morosi di poter ulteriormente tergiversare per il saldo delle proprie spettanze, ove ciò non accadesse.

Morosità condominiali: quando la mediazione può essere più efficace del decreto ingiuntivo?

Sentenza
Scarica Giudice di Pace di Palermo Sentenza 27 marzo 2013
  1. in evidenza

Dello stesso argomento