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Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e non: differenze.

In cosa si differenziano, essenzialmente, un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ed uno non provvisoriamente esecutivo?
Avv. Valentina Papanice Avv. Valentina Papanice 

Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e non

Il decreto ingiuntivo è essenzialmente un ordine giudiziale di pagamento (o di consegna) basato su una prova scritta (avente determinate caratteristiche) del credito.

Il provvedimento ed il procedimento ad esso relativo sono regolati dagli artt. 633 e ss. c.p.c.

Una caratteristica del decreto ingiuntivo è la sua idoneità a costituire titolo esecutivo (subito o successivamente) e, come tale, consentire, se il debitore non adempie, la soddisfazione del credito mediante espropriazione forzata.

Il decreto ingiuntivo può essere provvisoriamente esecutivo nelle seguenti ipotesi: per previsione di legge sin dall'inizio, in virtù del credito sotteso, oppure per ordine del giudice, sin dall'inizio in determinate condizioni (ex art. 642 c.p.c.) o anche successivamente, in seguito ad opposizione al decreto medesimo (ex art. 649 c.p.c., v. infra).

Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e non in condominio

Dei casi in cui è la legge a prevedere la provvisoria esecutorietà in considerazione del credito sotteso, tra i più "interessanti" per i lettori di condominioweb abbiamo quello del decreto ingiuntivo per oneri condominiali (ex art. 63 Disp. att. e trans. c.c.) o, anche, il decreto ingiuntivo emesso per i canoni di locazione non pagati (ex art. 664 c.p.c.).

Il condominio può certamente essere interessato da altri tipi di decreti ingiuntivi, non immediatamente esecutivi per legge, ma che possono esserlo per ordine del giudice: un caso è quello del decreto ingiuntivo emesso su richiesta dell'ex-amministratore per compensi non pagati: qui la legge non provvede espressamente la concessione della provvisoria esecutorietà; ciò non toglie che il giudice possa comunque concederla ove si verta nelle condizioni di cui agli artt. 642 o 649 cit.

Decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo e non: differenze procedimentali

La provvisoria esecutorietà può anche quindi essere prevista immediatamente dalla legge o concessa dal giudice dall'inizio o dopo, in caso di opposizione.

La differenza tra i due casi - decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo e non - da un punto di vista procedimentale è che nel primo il decreto consente l'esecuzione anche in costanza di opposizione al decreto stesso. Vediamo le principali differenze procedimentali.

Il decreto provvisoriamente esecutivo, come detto, è idoneo a fondare l'attivazione della procedura esecutiva immediatamente: si badi, il termine "immediatamente" va inteso con correttezza: il creditore deve notificare il titolo esecutivo ed il precetto ed attendere il termine, che ha indicato a precetto, decorrente dalla notifica medesima; termine che non può essere inferiore a dieci giorni, ex art. 480 c.p.c., ma che può essere ridotto per ordine giudiziale (ex artt. 642 e 482 c.p.c.).

In tal caso il debitore è tenuto a pagare immediatamente, nel senso detto, e può, se lo ritiene, proporre opposizione entro 40 giorni (anche tale termine può essere ridotto o aumentato, ex art. 641 c.p.c.) e chiedere la sospensione dell'esecuzione provvisoria.

Il decreto può acquisire la provvisoria esecutorietà anche in una fase mediana, cioè non da subito, ma in seguito all'opposizione, in caso di opposizione non fondata su prova scritta e di pronta soluzione o per la parte non contestata (se vi è contestazione parziale) o, ancora, se la parte offre cauzione (ex art. 648 cit.); anche in tal caso, l'esecuzione dovrà essere proceduta dalla notifica del titolo in forma esecutiva e del precetto (con i tempi suindicati, ma in tal caso il giudice può autorizzare l'esecuzione senza osservanza del termine, ex art. 642 c.p.c.

In caso di opposizione a decreto provvisoriamente esecutivo portato ad esecuzione avremo quindi due procedimenti: l'uno, quello di cognizione, di opposizione al decreto ingiuntivo, l'altro relativo all'esecuzione forzata del credito.

La provvisoria esecutorietà può poi essere sospesa (ex art. 649 c.p.c.) dal giudice.

Il decreto può infine acquisire esecutorietà in assenza di opposizione, per mancata attività dell'opponente oppure per rigetto dell'opposizione; in caso di accoglimento parziale dell'opposizione, il titolo esecutivo sarà rappresentato dalla sentenza.

L'esecutorietà non disposta con la sentenza o con l'ordinanza che dichiara l'estinzione del processo, sarà successivamente conferita con decreto (v. art. 654 c.p.c.).

Decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo e non, differenze riguardo all'imposta di registro

Un'ulteriore differenza, tra il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo e non, è relativa al pagamento della imposta di registro: tra i provvedimenti giudiziari soggetti all'imposta rientrano i decreti ingiuntivi esecutivi (art. 57 D.P.R. n. 131/1986), se il valore eccede euro 1033,00.

In caso di decreto esecutivo sin dall'inizio, la richiesta dell'Agenzia delle Entrate sarà rivolta al ricorrente, dunque al creditore, il quale dovrà anticipare la somma. Se il decreto diviene esecutivo in seguito all'opposizione, le parti risultanti per l'ufficio giudiziario e per l'Agenzia delle Entrate saranno sia l'opponente che l'opposto (in precedenza, ricorrente); dunque, l'avviso di liquidazione dell'imposta sarà diretto ad entrambi, che saranno responsabili in solido (art. 57 D.P.R. n. 131/1986) nei confronti del fisco.

Se è indubbio che il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo consente di favorire la riscossione - il debitore sarà indotto con più probabilità al pagamento spontaneo onde evitare l'esecuzione e comunque il creditore potrà agire in via esecutiva prima che termini l'eventuale giudizio di opposizione - tale procedura è più costosa per il creditore e non è esente dal rischio di arresti in seguito ad opposizione.

Sarà il legale, anche ascoltando le esigenze del cliente, a valutare i pro e i contro di fatto e giuridici del caso concreto.

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