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Opposizione a decreto ingiuntivo, basta la delibera per provare il credito

Quale è la documentazione utile per dimostrare l'esistenza di un credito del condominio nel confronti del condomino?
Avv. Anna Nicola - Foro di Torino 

Il caso affrontato dal Trib. Civitavecchia con la decisione del 3 novembre 2020 n. 981 è molto interessante per alcuni aspetti in termini di morosità del condomino.

Si espone la fattispecie.

Opposizione decreto ingiuntivo e prova credito: Trib. Civitavecchia 3 novembre 2020 n. 981

Il condominio agisce per il tramite del suo amministratore, senza necessità della previa autorizzazione assembleare, per la concessione del decreto ingiuntivo nei confronti del condomino moroso secondo il disposto dell'art. 63 disp. Att. C.c.

L'ingiunzione viene ottenuta provvisoriamente esecutiva come per legge.

Il condomino moroso promuove atto di citazione in opposizione all'ingiunzione chiedendo la revoca di detto decreto ingiuntivo in quanto emesso in difetto dei presupposti ex art. 633 c.p.c. Ciò in quanto, a suo dire, dalla documentazione allegata al ricorso non é possibile risalire alle annualità cui la morosità si riferisce e pertanto eccepisce la prescrizione dei crediti avanzati per le annualità antecedenti i cinque anni dall'emissione del decreto opposto.

Il Condominio, costituendosi con comparsa di costituzione e risposta, ha rilevato in via preliminare l'improcedibilità della domanda per mancato espletamento del tentativo di mediazione mentre nel merito, ha evidenziato che il saldo passivo riferito agli esercizi precedenti costituisce a tutti gli effetti una parte integrante del consuntivo impugnato perché la situazione passiva accumulata di anno in anno é stata sempre riportata nei bilanci consuntivi di ciascuna annualità.

A comprova di ciò, produce in giudizio i bilanci e le relative delibere assembleari di approvazione. Anche queste consolidatesi nel tempo perché non impugnate nei termini.

Essendo in ambito di rapporto condominiale, per cui la mediazione è procedura obbligatoria ex D. Lgs. 28.2010 e ss.mm., viene aperta la parentesi conciliativa. Poiché questa tuttavia non consegue esito positivo, la causa prosegue in sede giudiziale.

Opposizione decreto ingiuntivo e prova credito: i principi espressi dalla decisione del Tribunale di Civitavecchia

L'onere probatorio del condominio

Il Tribunale ha osservato che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in ambito condominio, questi ha l'onere probatorio di dimostrare l'approvazione delle spese, producendo il verbale dell'assemblea che le ha approvate nonché i relativi documenti (Cass. 29 agosto 1994, n. 7569).

Come già affermato dalla Suprema Corte (Cass. 30 aprile 2019 n. 11482), la delibera condominiale di approvazione della spesa è titolo sufficiente a provare il credito del condominio

Le conseguenze per il condomino non impugnante la delibera di approvazione del bilancio

La delibera di approvazione del bilancio inoltre legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del condomino a pagare le spese legali nel processo di opposizione a cognizione piena ed esauriente, il cui ambito é ristretto alla verifica della (perdurante) esistenza della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere (Cass. SS.UU., 18 dicembre 2009, n. 26629; Cass. 23 febbraio 2017, n. 4672).

Le delibere sono valide ed efficaci sin dal loro sorgere e si cristallizzano in assenza di impugnazione ex art. 1137 c.c. Ciò comporta che il singolo condomino ha l'obbligo di versare la sua quota di spettanza per la conservazione e la manutenzione delle parti comuni dell'edificio a fronte della delibera di approvazione del rendiconto annuale, (Cass. 05 novembre 1992, n. 11981).

E' noto il principio per cui nel giudizio di opposizione, il condomino opponente non può far valere questioni attinenti alla annullabilità della delibera condominiale di approvazione dello stato di ripartizione Cass. 30 aprile 2019 n. 11482).

Se il condomino ritiene che il bilancio sia affetto da errori ha l'onere di impugnare la relativa delibera di approvazione ex art. 1137 c.c. Se perde questa opportunità, la delibera si consolida e il singolo è tenuto a pagare le sue spettanze.

Compensi ed anticipazioni dell'amministratore uscente ed indicazioni nel verbale di passaggio di consegne

Verifica documenti giustificativi

Continua poi il Tribunale affermando che non vige alcun diritto di verificare i documenti giustificativi successivamente alla delibera di approvazione del bilancio perché questo diritto è da esercitarsi prima ed in vista dell'assemblea chiamata alla approvazione dei conti.(Cass. Sez. 2, 23/05/1981, n. 3402).

Peraltro, si ricorda che a seguito della riforma del condominio, il nuovo art. 1130 bis c.c. richiede il rendiconto condominiale con indicazione delle voci di entrata e di uscita, nonché ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio, con indicazione nella nota sintetica esplicativa della gestione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti, avendo qui riguardo al risultato economico dell'esercizio annuale.

Il principio di cassa del bilancio

Per la gestione contabile dell'edificio, si può adottare il criterio di cassa o competenza.

Il Tribunale di Civitavecchia ha osservato che secondo il cosiddetto "principio di cassa", i crediti vantati dal condominio verso un singolo condomino vanno inseriti nel consuntivo relativo all'esercizio in pendenza del quale sia avvenuto il loro accertamento (arg. da Cass. Sez. 2, 04/07/2014, n. 15401).

Una volta inseriti nel rendiconto di un determinato esercizio i nominativi dei condomini morosi nel pagamento delle quote condominiali e gli importi da ciascuno dovuti, le pregresse morosità insolute devono essere riportate nei successivi anni di gestione, costituendo esse non solo un saldo contabile dello stato patrimoniale attivo, ma anche una permanente posta di debito.

Richiesta documentazione contabile e validità della delibera

Il rendiconto consuntivo per successivi periodi di gestione che, nel prospetto dei conti individuali per singolo condomino, riporti tutte le somme dovute, comprese le morosità relative alle annualità precedenti, una volta approvato dall'assemblea, può essere impugnato ai sensi dell'art. 1137 c.c., costituendo altrimenti esso stesso idoneo titolo del credito complessivo nei confronti di quel singolo, pur non costituendo "un nuovo fatto costitutivo del credito" stesso (cfr. Cass. Sez. 2, 25/02/2014, n. 4489).

Prescrizione quinquennale del credito

Nonostante queste osservazioni, il Tribunale conclude asserendo che il credito del singolo condomino é soggetto a prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. decorrente dalla delibera di approvazione di rendiconto e dello stato di riparto (cfr., tra le altre, Cass., sez. II, 25.02.2014 n. 4489; Cass., sez. II, 28.08.2002 n. 12596).

Osserva peraltro che anche se i crediti sono approvati con bilancio consuntivo ed inseriti tra le passività dei bilanci successivi, l'asserzione della loro cristallizzazione non trova riscontro nella legge né nella giurisprudenza di legittimità.

Inoltre, sulla scorta dei principi generali, per poter avere l'interruzione del termine di prescrizione occorre il compimento di un atto valido ai fini della costituzione in mora del debitore (ex art. 2943 comma 4 c.c.), non essendo a tal fine sufficiente che la morosità pregressa sia riportata nei bilanci consuntivi degli anni successivi, in assenza di un sollecito di pagamento al condomino moroso.

Poiché poi l'approvazione e la mancata impugnazione del bilancio condominiale non valgono quale riconoscimento di debito ai fini e per gli effetti di cui all'art. 2944 c.c., non può attribuirsi a simile comportamento valenza di atto ricognitivo del debito, incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del soggetto attivo.

Poiché nel caso di specie non è stata fornita la prova dell'esistenza di atti interruttivi della prescrizione, sono stati riconosciuti i crediti condominiali delle ultime cinque annualità.

La giurisprudenza precedente a quella in esame pare di contrario avviso su quest'ultimo argomento.

La Corte di Appello di Genova con la sentenza n. 513/2009 ha affermato che le spese più risalenti nel tempo, qualora siano state riportate nei rendiconti, di anno in anno, sono esigibili dall'amministratore anche nei confronti del neo proprietario (Corte Appello Genova n. 513/09).

Al pari la decisione del Giudice di Pace di Torino del 19 dicembre 2018, inedita.

Sentenza
Scarica Trib. Civitavecchia 3 novembre 2020 n. 981
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