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Armandodevita

Chiarimenti su dispensa ad agire con decreto ingiuntivo.

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Salve volevo dei chiarimenti sull'art 1129 per quanto concerne l'obbligo ad agire con decreto ingiuntivo, entro sei mesi dalla chiusura dell esercizio.

La dispensa ad agire con decreto ingiuntivo riguarda:

Il termine, cioè si può agire in un periodo superiore ai 6 mesi tipo in 10?

Oppure nel senso che si può non agire proprio con decreto ingiuntivo?

Art. 1129 codice civile

Salvo che sia stato espressamente dispensato dall'assemblea, l'amministratore è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio nel quale il credito esigibile è compreso, anche ai sensi dell'articolo 63, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del presente codice.

Art. 63 disposizioni di attuazione del codice civile

Art. 63

I. Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed e' tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi.

L'amministratore ha l'obbligo di sollecitare e mettere in mora i condòmini morosi ma non ha l'obbligo di arrivare al decreto ingiuntivo.

Per evitare malintesi è bene informare i condòmini delle morosità, provare di aver sollecitato il pagamento delle rate condominiali anche con la messa in mora e lasciare decidere all'assemblea l'azione successiva, approvando anche il preventivo delle spese legali da anticipare da parte di tutti i condòmini con esclusione del moroso a cui si addebiteranno le spese indicate dal giudice.

Verbalizzando l'esito della specifica delibera di dissenso/assenso.

 

Ciò non toglie che l'amministratore possa agire di sua iniziativa sia per la scelta del legale che di ottenimento del decreto ingiuntivo.

 

Nella sentenza seguente, l'amministratore è stato sollevato da colpe per non aver chiesto decreto ingiuntivo avendo dimostrato di aver sollecitato più volte, anche per iscritto, i morosi.

 

Nel caso di specie la Corte d'appello ha accertato, con apprezzamento

in fatto, che l'amministratore nel periodo 2005/2006 aveva più volte

sollecitato, anche per iscritto, i condomini morosi al versamento delle quote condominiali, avendo egli la facoltà e non l'obbligo di ricorrere all'emissione di un decreto ingiuntivo nei riguardi dei condomini morosi.

La deduzione appare corretta perché l'art. 63 disp. att. cc . non

prevede un obbligo, ma solo una facoltà di agire in via monitoria contro i

condomini morosi ("può ottenere decreto di ingiunzione...") e pertanto non

merita censura la decisione impugnata laddove ha escluso la violazione

dell'obbligo di diligenza da parte dell'A. per essersi comunque

attivato nella raccolta dei fondi, avendo comunque messo in mora gli

inadempienti (e l'indagine circa l'osservanza o meno da parte del

mandatario degli obblighi di diligenza del buon padre di famiglia che lo

stesso è tenuto ad osservare ex articoli 1708 e 1710 c.c. - anche in

relazione agli atti preparatori, strumentali e successivi all'esecuzione del

mandato - è affidata al giudice del merito, con riferimento al caso concreto

ed alla stregua degli elementi forniti dalle parti, il cui risultato, fondato

sulla valutazione dei fatti e delle prove, è insindacabile in sede di

legittimità: v. tra le varie, Sez. 2, Sentenza n. 13513 del 16/09/2002 in

motivazione). (Cassazione Civile Ord. Sez. 6 Num. 24920 Anno 2017)

L'assemblea può esonerare l'amministratore dal procedere nei confronti del condomino moroso sino al decreto ingiuntivo.

Il riferimento ai 6 mesi riguarda il periodo entro il quale l'amministratore può utilizzare il d.i. Per il recupero della morosità

L'art. 1129 cc comma 9 dispone che, "salvo che sia stato espressamente dispensato dall'assemblea, l'amministratore è tenuto ad agire per la riscossione forzosa deille somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio nel quale il credito esigibile è compreso.

 

Poichè l'organo decisionale è l'assemblea, che può disporre qualsiasi decisione, a patto che questa non sia contra legem e contro il RdC (art. 1137 cc comma 2), la dispensa ad agire può riguardare diverse questioni:

1) il tempo entro il quale agire (lo consente il comma stesso di un articolo che, lo ricordiamo, è inderogabile);

2) le modalità di azione (con o senza il D.I.);

3) una somma debitoria minima oltre la quale esigere l'azione;

4) eventuali altre disposizioni.

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