La spazzatura puzza e comunque attira vermi, insetti ed animali.
C'è poi la questione del decoro dell'edificio.
Eppure trai tanti usi cui viene destinato il balcone, sovente c'è quello di deposito della spazzatura o dei bidoni della raccolta differenziata.
Come sempre è utile operare una distinzione tra le varie fattispecie, provando a graduare la risposta concreta in relazione alla singola ipotesi che ci si trova dinanzi.
Per farlo partiamo dal caso concreto che ci è stato sottoposto da un nostro lettore.
Rifiuti sul balcone: la segnalazione di un lettore
"Spettabile Redazione di Condominio web, con la presente vi scrivo per conoscere la vostra opinione sul seguente fatto.
Abito in un edificio misto, metà appartamenti e metà uffici. Abbiamo ciascuno due balconi, uno sulla strada, l'altro aggetta sul cortile interno. Sotto al mio, di fronte, c'è un'agenzia assicurativa.
Producono una quantità enorme di carta che, poi ammassano sul balcone nelle scatole delle risme o nei sacconi neri. Ogni due o tre mesi svuotano tutto.
Il problema è che complice anche la sporcizia del balcone che si affaccia di fronte, quella zona sta diventando ricettacolo di piccioni e topi.
Sono andato a parlargli, ma niente, dicono che esagero, che è solo carta, che non danno fastidio a nessuno, di avere pazienza.
Io ho pazienza, forse loro non hanno rispetto. Che cosa possiamo fare?"
Uso del balcone: diritti e doveri dei condomini
Chiariamo subito che ognuno può usare la sua proprietà - e per esso il conduttore, comodatario, usufruttuario, ecc. - come meglio credo ma:
- deve rispettare la destinazione complessiva e dei singoli ambienti (in box non può essere usato come deposito;
- deve evitare che l'uso, per quanto consentito, rechi pregiudizio alla sicurezza, alla stabilità ed al decoro dell'edificio;
- deve evitare il compimento di atti emulativi, ossia di comportamenti in cui unico fine sia quello di recare molestia ad altri;
- deve rispettare le regole dettate dal comune di ubicazione dell'immobile in materia d'igiene;
- deve rispettare il regolamento condominiale che, se di natura contrattuale, può arrivare ad imporre veri e propri divieti d'uso delle abitazioni e delle relative pertinenze e accessori.
Sacchi di rifiuti abbandonati sul balcone: problematiche e limiti
Il balcone è un manufatto che serve per dare luce ed aria agli appartamenti e consentire di uscirvi per una migliore fruizione di quell'unità immobiliare.
È comune che i balconi, specie quelli così detti secondari, possano essere utilizzati per piccoli depositi, che possa essergli impressa una particolare destinazione, si pensi a quelli che vedono presenti lavatrici, pilozze, ecc.
I balconi, poi, sovente vengono adibiti a stenditoi, quando non vengono chiusi in veranda; insomma è evidente che tra le svariate forme d'uso che gli si può imprimere quella del deposito di spazzatura, è, ahinoi, una delle possibili.
Il fatto che sia astrattamente possibile non vuol dire che sia sicuramente lecito. Come sempre, per dirla fuor di proverbio, tra il dire ed il fare c'è di mezzo la realtà dei fatti.
In teoria nulla osta a che il condòmino possa temporaneamente o del tutto momentaneamente poggiare uno o più sacchi della spazzatura sul balcone.
Ho traslocato e sto svuotando gli scatoloni: nulla che vieta che temporaneamente li accatasti sul balcone. Sto pulendo casa e poggio sul balcone i sacchi dell'immondizia: idem. Ho svuotato il bidone della raccolta dei rifiuti organici e il deposito sul balcone qualche ora prima di gettarli: stessa conclusione.
Diverso il caso descritto dal nostro lettore e diversi tutti i casi in cui il balcone diviene sistematico deposito, quasi temporanea discarica, di rifiuti prodotti nell'unità immobiliare: che si tratti di abitazione o ufficio è indifferente.
Deposito di bidoni sul balcone: quando è tollerato?
Diverso, salvo particolari disposizioni regolamentari o evidenti lesioni dell'estetica dell'edificio, il caso del deposito dei bidoni d'uso domestico.
Si pensi ai bidoncini per la raccolta del vetro, della frazione secca ed in generale dei rifiuti che vengono depositati sul balcone per essere poi portati sul punto di conferimento al momento stabilito.
In questi casi, specie per quei balconi il cui piano di calpestio non è visibile dall'esterno, questo genere di utilizzazione può dirsi tollerata.
Certo, va sempre tenuto presente che il deposito deve essere fatto in modo tale da essere ordinato, da non recare pericoli di caduta, ecc.
Il decoro non vale solamente per chi guarda l'abitazione dall'esterno ma è degno di tutela anche se i restanti condòmini vedano alterata, cioè peggiorata in qualunque modo, l'estetica dell'edificio.
Tanto in relazione ai sacchi abbandonati, quanto al deposito di bidoni, residua poi la possibilità della tutela inibitoria per immissioni ex art. 844 c.c. (non così probabile solo per i bidoni, se si tratti di mero deposito degli stessi).
Poteri dell'amministratore contro i rifiuti sui balconi
Il regolamento d'igiene del comune di Milano, per citare un esempio, al Capitolo IV del Titolo III contiene specifiche disposizioni in materia di conferimento dei rifiuti negli edifici.
Dalla sua lettura si evince chiaramente che può dirsi vietata ogni forma di non temporaneo collocamento di rifiuti sui balconi.
In tal caso l'amministratore può segnalare all'autorità locale i comportamenti illegittimi, fermo restando l'obbligo di attivarsi per la regolare tenuta degli spazi comuni a ciò destinati.
Se, invece, è il regolamento contrattuale a vietare questo genere di utilizzazione, è lui, come ogni altro condòmino ad avere il potere (l'amministratore l'obbligo essendo tenuto ad attivarsi per il rispetto del regolamento) di attivarsi per la cessazione della violazione.