Il cortile di un condominio, notoriamente di appartenenza comune, è frequentemente oggetto di transito pedonale da parte dei vari residenti. Si pensi, ad esempio, al caso in cui è necessario attraversarlo per raggiungere la pubblica via.
In tale circostanza, può accadere che qualcuno perda l'equilibrio, cada per terra e per effetto della caduta, riporti dei danni fisici. Per ipotesi, potrebbe trattarsi di uno scivolone dovuto al pavimento reso insidioso dalla pioggia.
Ebbene, in un caso come questo, il malcapitato danneggiato potrebbe chiedere il risarcimento al custode del bene, cioè al condominio? Allorquando si percorre una superficie scivolosa, come quelle di un cortile condominiale appena bagnato da una precipitazione atmosferica, il pedone deve adottare delle particolari cautele? Il comportamento della persona che attraversa il cortile può influire sul suo diritto al risarcimento?
Ha risposto a queste domande la recente sentenza del Tribunale di Roma n. 16591 del 10 novembre 2022. Approfondiamo, quindi, il caso concreto.
Responsabilità del condominio per infortuni nel cortile scivoloso
In un fabbricato romano, nell'ottobre del 2015, un residente, nel mentre attraversava il cortile comune reso insidioso alla pioggia, scivolava e cadeva per terra, purtroppo riportando delle lesioni.
A seguito dell'evento, il danneggiato chiedeva il risarcimento al condominio, custode del bene. Secondo l'istante, infatti, l'ente era responsabile dell'accaduto, poiché era a conoscenza della scivolosità della pavimentazione del cortile e nulla aveva fatto negli anni per rimediare a questo problema. In assenza di ogni conciliazione, la questione si spostava, quindi, in sede giudiziale.
Dinanzi al competente Tribunale di Roma, l'attore insisteva per la responsabilità del condominio e per il ristoro di tutti i danni patiti. Il convenuto, invece, oltre a chiamare in causa l'assicurazione del fabbricato a garanzia di ogni eventuale addebito, si difendeva sostenendo che l'evento era avvenuto per la condotta imprudente del pedone.
Questi, infatti, nell'attraversare il cortile non aveva adottato le opportune cautele rese necessaria dalla particolare situazione (pavimento bagnato).
La causa, istruita anche coinvolgendo un Ctu, si è conclusa con l'accoglimento della domanda.
Cosa in custodia inerte e statica e comportamento del danneggiato
Secondo la pacifica giurisprudenza anche le cose inanimate possono produrre dei danni e, per questa ragione, il custode delle medesime è considerato responsabile a meno che non provi il caso fortuito.
Una caldaia, però, o un impianto elettrico, per quanto non abbiano vita propria, sono dotate di un proprio dinamismo in ragione del loro funzionamento o della loro struttura.
Esse sono in grado di danneggiare qualcuno, ad esempio, a seguito di uno scoppio oppure di una scarica elettrica.
In questi, come in altri casi, il proprietario custode del bene sarà responsabile dell'evento e delle sue conseguenze in virtù dell'omessa manutenzione ex art. 2051 c.c.
Ci sono, però, dei beni in cui la cosa è, particolarmente, priva di un proprio dinamismo. È l'ipotesi proprio del cortile condominiale, di per sé statico ed inerte.
Si sta parlando, quindi, di un bene che per danneggiare una persona necessita, inevitabilmente, dell'agire della medesima (attraversamento, scivolata e caduta).
Quando ciò accade, la valutazione del comportamento del danneggiato, e cioè se lo stesso è stato opportuno o imprudente, diventa importante per ammettere o escludere il nesso causale tra la cosa e l'evento «La prova del nesso causale è particolarmente rilevante e delicata nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada e simili), ma richieda che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano ed in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica e inerte" (Cass. n. 2660 del 2013); in tali casi, diversamente da quelli in cui l'evento sia riconducibile al dinamismo della res, aumenta l'incidenza causale, ai fini del fortuito, dell'eventuale comportamento imprudente del danneggiato (Cass. n. 6306 del 2013, Cass. n. 25214 del 2014)».
Cosa in custodia inerte e statica: quando ogni cautela è inutile?
Un cortile condominiale, essendo una cosa statica ed inerte, non può di per sé rappresentare un bene pericoloso. Se perciò un pedone, magari in età avanzata, decide di percorrerlo ad andatura veloce, perde l'equilibrio, cade e si fa male, non può certo chiedere il risarcimento al condominio quale custode della res. In questo, come in un altro caso analogo, il comportamento imprudente della vittima è il principale ed unico fattore causale del sinistro.
La situazione muta, invece, in quelle ipotesi in cui il cortile diventa un bene pericoloso. Ad esempio, perché ha piovuto e la pavimentazione, di scarsa qualità, è particolarmente, scivolosa per questo motivo.
In tale circostanza, infatti, la prevedibilità di tale insidia e il comportamento prudente del pedone non sono sufficienti ad impedire un eventuale caduta.
Essa può accadere a prescindere da ogni cautela e perciò, quando succede un sinistro, la responsabilità del custode è inevitabile.
Proprio ciò che è accaduto nella sentenza in commento.
L'attore, infatti, senza potersi appoggiare ad alcun corrimano o parapetto, aveva dovuto, necessariamente, attraversato il cortile condominiale, caratterizzato da una pavimentazione, di pessima qualità, resa scivolosa dalla pioggia. Il condominio, inoltre, sapeva che il bene andava sistemato per questo motivo, tant'è che successivamente all'evento ne disponeva il rifacimento.
Insomma, non è stato possibile muovere alcun addebito al danneggiato. Per questa ragione il risarcimento è stato inevitabile.