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La diffida ad adempiere presuppone la gravità dell'inadempimento

La pronuncia di risoluzione del contratto può avere natura costitutiva o dichiarativa, in conseguenza della causa di scioglimento del rapporto prospettata.
Avv. Mariano Acquaviva 

In caso di mancato rispetto degli obblighi nascenti da un accordo, la parte non inadempiente può chiedere la risoluzione contrattuale, purché l'inadempimento non sia di scarsa importanza (art. 1455 c.c.). Questa regola vale anche nell'ipotesi di diffida ad adempiere, cioè di intimazione di adempiere alla propria obbligazione in un congruo termine, pena la risoluzione di diritto del contratto (art. 1454 c.c.).

Tanto è stato ricordato dalla Corte d'Appello di Salerno con la sentenza n. 1 del 3 gennaio 2023, a tenore della quale la diffida ad adempiere presuppone la gravità dell'inadempimento. Approfondiamo l'argomento.

La vicenda

Ricorreva in tribunale il promittente venditore lamentando il ritardo nei pagamenti pattuiti del promissario acquirente con riferimento al compromesso stipulato per la compravendita di un immobile.

Parte convenuta si costituiva in giudizio dolendosi a propria volta dell'inadempimento del promittente alienante, il quale non avrebbe trasmesso tempestivamente la documentazione al notaio per consentirgli di ottenere il mutuo.

Diffida ad adempiere: la sentenza di primo grado

Il giudice di prime cure rigettava tutte le domande, considerando innanzitutto non provato l'inadempimento di non scarsa importanza del promissario acquirente, non potendo esso essere associato al semplice decorso dei termini stabiliti in contratto.

Secondo il Tribunale, infatti, la risoluzione del contratto quale effetto della diffida ad adempiere avrebbe dovuto essere condizionata alla contestazione di un grave inadempimento della controparte contrattuale, avente ad oggetto una prestazione reputata essenziale nell'economia generale dell'accordo, secondo quanto previsto dall'art. 1455 c.c.

Sostanzialmente per le stesse ragioni il Tribunale rigettava, altresì, la domanda proposta in via riconvenzionale: la diffida ad adempiere inviata al promittente alienante riguardante la consegna della documentazione necessaria al notaio rogante, inadempimento ritenuto di scarsa importanza.

Avverso la pronuncia id primo grado proponeva appello il promissario acquirente, lamentandosi della malafede della controparte nell'aver tardato l'invio della documentazione, dovendosi considerare tale inadempimento di non scarsa importanza al fine dell'operatività della risoluzione contrattuale a seguito di diffida ad adempiere.

La diffida ad adempiere e l'importanza dell'inadempimento

La Corte d'Appello di Salerno, con la sentenza n. 1 del 3 gennaio 2023 in commento, rigetta l'impugnazione confermando quanto dedotto dal giudice di prime cure nella sentenza oggetto di gravame.

Secondo il collegio campano, è noto che la pronuncia di risoluzione del contratto può avere natura costitutiva o meramente dichiarativa, in conseguenza della causa di scioglimento del rapporto prospettata ed accolta: in particolare, l'azione di risoluzione del contratto per inadempimento ex art. 1453 c.c. è volta ad ottenere una pronuncia costitutiva diretta a sciogliere il vincolo contrattuale, previo accertamento da parte del giudice della gravità dell'inadempimento, e differisce perciò sostanzialmente dall'azione di risoluzione di cui agli artt. 1454 (diffida ad adempiere), 1456 (clausola risolutiva espressa) e 1457 c.c. (termine essenziale per una delle parti), poiché in tali ipotesi l'azione intende conseguire una pronuncia dichiarativa dell'avvenuta risoluzione di diritto del contratto, a seguito del verificarsi di un fatto obiettivo previsto dalle parti come determinante lo scioglimento del rapporto.

Tanto premesso, in via generale, va ricordato che la diffida ad adempiere, prevista dall'art 1454 c.c., è un atto unilaterale recettizio che produce effetti indipendentemente dalla volontà dell'intimato di accettarla o meno.

Risoluzione per inadempimento in ambito condominiale

Essa costituisce un mezzo concesso dalla legge al contraente adempiente per conseguire, nei confronti di quello inadempiente, il vantaggio della risoluzione di diritto del contratto che non contenga la clausola risolutiva espressa, e sempre che l'intimato non esegua la sua prestazione nel congruo termine che gli deve essere prefissato e che, in difetto di diverso termine convenzionale, non può essere inferiore a quindici giorni.

In altri termini, la diffida ad adempiere ha lo scopo di fissare con chiarezza la posizione delle parti nella esecuzione del contratto, mettendo sull'avviso l'inadempiente che l'altra parte non è disposta a tollerare un ulteriore ritardo della prestazione dovutale e che ha già scelto la via della risoluzione del contratto nel caso di inutile decorso del termine fissato.

L'effetto risolutivo, però, non può prodursi se la mancata prestazione non è imputabile alla parte. Peraltro, nel caso di preliminare, essendo l'obbligazione di stipulare il contratto definitivo reciproca, la parte che prende l'iniziativa della diffida risolutoria deve offrire, sia pure per implicito, di adempiere contemporaneamente ed esattamente la propria obbligazione (art. 1460 c.c.) e deve assumersi l'onere di predisporre quanto è necessario perché la parte diffidata possa adempiere.

Nel caso di specie, pur in presenza della formale diffida ad adempiere, difetta il presupposto dell'inadempimento da parte del promittente venditore il quale, subito dopo aver ricevuto detta diffida, provvedeva alla consegna della documentazione richiesta.

Di contro, l'appellante non metteva a disposizione la sua prestazione (il pagamento di parte del prezzo concordato), cosicché deve ritenersi che non sussistano le condizioni per far valere l'operatività della risoluzione.

Diffida ad adempiere e clausola risolutiva espressa: differenza

Dalla pronuncia in commento emerge chiaramente anche la differenza tra la diffida ad adempiere e la clausola risolutiva espressa: mentre contro la prima il diffidato può "ribellarsi" eccependo la non gravità del proprio inadempimento, la seconda non consente tale eccezione atteso che le parti, ab origine, si sono accordate per dare rilevanza a una certa obbligazione che quindi, se non adempiuta, deve essere ritenuta sempre come un grave inadempimento, senza che il giudice possa eccepire alcunché.

Sentenza
Scarica App. Salerno 3 gennaio 2023 n. 1
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