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Condominio: può installare il cancello sul muro di cinta?

Non è dovuta alcuna indennità di medianza se l'opera non è ancorata al muro che si trova interamente sul fondo del vicino.
Avv. Mariano Acquaviva 

Anche il condominio deve rispettare le norme imposte dal codice civile a proposito della distanza tra costruzioni. Una recente sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila (sent. n. 670 del 9 maggio 2022) si è occupato di un caso particolare, e cioè dell'installazione del cancello condominiale sul muro di cinta del proprietario limitrofo.

Nel caso di specie, l'attore chiedeva di essere risarcito dei danni provocati da due condomini vicini che avevano fatto realizzare un cancello ancorandolo al muro perimetrale. Ma non solo: a detta di parte attrice sarebbe spettata anche l'indennità di medianza ai sensi dell'art. 874 c.c. riguardante la comunione forzosa del muro sul confine. Approfondiamo la questione analizzando la sentenza resa dalla Corte d'Appello di L'Aquila.

Installazione del cancello condominiale sul muro di cinta

Come anticipato, il proprietario di un fondo limitrofo chiedeva di essere risarcito dei danni provocati dalle perforazioni effettuate sul muro di cinta di sua proprietà al fine di installare i cancelli a protezione dell'area dei due edifici condominiali vicini.

Nello specifico, l'opera era consistita nell'installazione di due cancelli carrabili a protezione della comune area condominiale ancorandoli al predetto muro dell'attore posto a confine, senza l'autorizzazione del proprietario.

L'attore rappresentava che l'operazione aveva determinato la formazione di crepe sul muro e la foratura di lastre di marmo poste a rivestimento.

I cancelli, dopo diffida dell'attore, erano stati rimossi e posti a distanza di pochi millimetri dal muro che, però, non veniva riparato.

Oltre al risarcimento, l'attore chiedeva la liquidazione dell'indennità di medianza ex art. 874 c.c., avendo i condomini approfittato del muro sul confine per realizzare la loro opera.

Si costituivano in giudizio i due condomini, i quali chiamavano in causa l'impresa che aveva eseguito i lavori. Quest'ultima respingeva ogni addebito e l'esistenza di un nesso tra la foratura e le crepe sul muro attribuibili alla vetustà e a difetti manutentivi.

Cancello condominiale e muro di cinta: la decisione in primo grado

Il giudice di prime cure accoglieva la richiesta risarcitoria dell'attore ma non quella relativa all'indennità.

Nella relazione peritale d'ufficio il Ctu indicava che sul muro dell'attrice erano presenti tre forature riconducibili all'installazione dei cancelli, ma che le crepe e gli ammaloramenti del muro non fossero collegabili causalmente alla predetta lavorazione.

Non era invece dovuta alcuna indennità di medianza, non ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 874 c.c., cioè una comunione forzosa del muro sul confine.

I motivi d'appello

Avverso la decisione di primo grado parte attrice proponeva appello, dolendosi sia dell'esiguo risarcimento riconosciutole (250 euro) sia del mancato riconoscimento dell'indennità di medianza, a suo dire dovuto anche in assenza di costruzione in appoggio.

Secondo la Cassazione (sent. n. 128/1999), infatti, «L'indennità di medianza, prevista dall'art. 874 c.c., spetta al proprietario del muro di confine — che può richiederla, previa costituzione della comunione di esso, senza attendere l'iniziativa del vicino — per qualsiasi utilizzazione e pertanto, non soltanto nel caso in cui questi vi appoggi la sua costruzione, ma anche se vi scarichi il peso di un terrapieno artificiale, sopraelevato rispetto al livello originario del suo fondo, per realizzare all'interno di esso un'aiuola, contenuta dalla controspinta del muro, costituente quarto lato di essa».

Cancello condominiale sul muro di cinta: la decisione

La Corte d'Appello di L'Aquila, con la sentenza n. 670 del 9 maggio 2022 in commento, rigetta il gravame confermando la pronuncia di primo grado.

Secondo la corte abruzzese, parte attrice ha diritto a vedersi ristorato il solo danno riferibile alle tre forature. Anche volendo contemplare la sostituzione delle tre lastre in pietra perforate anziché provvedere alla stuccatura dei fori, come suggerito dall'ausiliare d'ufficio per evitare di disinstallare il cancello (operazione ritenuta troppo gravosa), l'importo liquidato dal giudice di primo grado in via equitativa nella misura di 250 euro deve ritenersi del tutto congruo.

Non può accogliersi la richiesta di ripristino delle crepe presenti sul muro perché non riconducibili alle lavorazioni effettuate.

L'indennità di medianza per i cancelli condominiali sul muro

Come visto, l'appellante si duole del rigetto da parte del giudice di prime cure dell'ulteriore domanda volta al riconoscimento dell'indennità di medianza ex art. 874 c.c., sul rilievo che la disposizione normativa si applica alla sola ipotesi di muro posto sul confine.

Sostiene al riguardo che l'apposizione dei cancelli da parte dei condomini convenuti ha determinato la recinzione dell'area condominiale sfruttando ed utilizzando il muro dell'attore, utilizzo che non necessita esclusivamente della costruzione in appoggio e che consente anche al proprietario del muro di prendere l'iniziativa per la regolarizzazione della situazione pretendendo la corresponsione dell'indennità.

A parere della Corte d'Appello di L'Aquila la censura non è condivisibile. Occorre premettere che il muro di cui si discute risulta pacificamente essere di proprietà dell'appellante ed insiste all'interno del suo terreno e non sul confine con l'area condominiale.

Secondo le norme codicistiche, il proprietario del fondo contiguo, ha il diritto di costruire in appoggio (art. 874 c.c.) o in aderenza (877 c.c.) al muro sul confine che il vicino abbia realizzato.

Nell'ipotesi di cui all'art. 874 c.c., il proprietario deve chiedere, previo pagamento della indennità di medianza, la comunione forzosa del muro, non necessaria invece nel caso in cui, ai sensi dell'art. 877 c.c., le opere, del tutto autonome strutturalmente, sono soltanto in contatto tra di loro.

Ora, considerato che una costruzione è in appoggio quando scarica sul muro del vicino il peso degli elementi che la costituiscono, mentre è in aderenza quando si trova in semplice contatto col muro, dal quale è, da un punto di vista strutturale, autonoma, di modo che se venisse meno il muro, l'evento non influirebbe sull'autonomia della costruzione, nel caso in esame si è in presenza di cancelli installati su appositi pilastri in ferro che non hanno alcun appoggio o ancoraggio al muro dell'appellante, muro che peraltro è interamente sulla proprietà della ricorrente.

Pertanto, non può ritenersi applicabile l'invocato art. 874 c.c. mancandone i presupposti. La pronuncia della Suprema Corte (sent. n. 128/1999) richiamata dall'appellante a sostegno delle doglianze mosse avverso la gravata sentenza invero ha ben chiarito che per "costruzione in appoggio" deve intendersi «ogni opera di qualsiasi natura, compresi appunto i terrapieni artificiali (v., da ultimo, Cass. 11 gennaio 1992 n. 243), che "scaricano" anche solo in parte il loro peso su un muro altrui» ma, nella fattispecie de qua, non sussiste alcuna forma di contatto tra il muro dell'appellante e i cancelli insistenti sull'area cortilizia dei due condomini appellati, sicché la mera funzione di delimitazione, su di un lato, dell'area condominiale, operata dal muro dell'appellante, non può di per sé sola legittimare la domanda dalla stessa formulata, che quindi non può trovare accoglimento.

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Sentenza
Scarica App. L'Aquila 9 maggio 2022 n. 670
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