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Ascensore installato dal singolo condomino nelle parti comuni: un chiarimento dall'Agenzia delle Entrate

E' possibile fruire del bonus barriere al 75 % e della detrazione articolo 16-bis, comma 1, lett. e) del TUIR al 50 % insieme?
Redazione Condominioweb 

In ambito condominiale l'installazione di un ascensore, al fine dell'eliminazione delle barriere architettoniche, realizzata da un condomino su parte di un cortile e di un muro comuni o in un cavedio, in linea generale è possibile.

I limiti all'installazione di un ascensore da parte del singolo condomino

L'installazione di un ascensore deve considerarsi indispensabile ai fini dell'accessibilità dell'edificio e della reale abitabilità dell'appartamento e rientra, pertanto, nei poteri spettanti ai singoli condomini ai sensi dell'art. 1102 c.c., senza che, ove siano rispettati i limiti di uso delle cose comuni stabiliti da tale norma, rilevi la disciplina dettata dall'art. 907 c.c., sulla distanza delle costruzioni dalle vedute, neppure per effetto del richiamo ad essa operato nella l. 9 gennaio 1989, n. 13, art. 3, comma 2, non trovando detta disposizione applicazione in ambito condominiale (Cass. civ., sez. II, 03/08/2012, n. 14096).

Di conseguenza, ricorrendo dette condizioni, il singolo partecipante al condominio ha facoltà di fare installare sul cortile o nella tromba delle scale a propria cura e spese un ascensore, ponendolo a disposizione degli altri condomini (e può far valere il relativo diritto con azione di accertamento, in contraddittorio degli altri condomini che contestino il diritto stesso, indipendentemente dalla mancata impugnazione della delibera assembleare che abbia respinto la sua proposta al riguardo).

In particolare tale iniziativa riflettendo un servizio suscettibile di separata utilizzazione, può essere attuata anche a cura e spese di taluni condomini, salvo il diritto degli altri di partecipare in qualunque tempo ai vantaggi dell'innovazione contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell'opera.

La nuova detrazione del 75%

Questa opera può, ai sensi dell'articolo 119-ter del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, fruire di una detrazione dall'imposta lorda del 75%, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

La nuova detrazione prevista dall'art. 119-ter del D.L. n. 34/2020 va ripartita fra gli aventi diritto, in 5 quote annuali di pari importo, ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

  • 50.000 € per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
  • 40.000 € moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;
  • 30.000 € moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari.

Un caso concreto: il chiarimento dell'Agenzia delle Entrate

Un condomino è proprietario di un'unita abitativa in un condominio composto da dodici appartamenti.

L'assemblea condominiale ha autorizzato l'installazione di una piattaforma elevatrice, al solo servizio dell'abitazione di un condomino, in cui risiede anche un suo familiare disabile in situazione di gravità (articolo 3, comma 3, legge n. 104/1992), posta al terzo piano, finalizzata ad abbattere le barriere architettoniche.

È possibile che l'opera sia già avviata nel 2021 e sia stato versato in tale anno un acconto ma l'opera venga completata nel 2022.

Prima del 2022 era prevista una detrazione IRPEF del 50%. (articolo 16-bis, comma 1, lettera e) del Tuir) ma dal 2022 - come detto- è arrivato il più vantaggioso bonus barriere architettoniche del 75%.

Il singolo condomino che procede all'installazione dell'ascensore può fruire del bonus barriere del 75% per le spese sostenute nel 2022 anche se l'intervento è iniziato nell'anno precedente?

La risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 291 del 23 maggio 2022

Per le spese sostenute nel 2022, invece, potrà fruire della detrazione del 75% di cui all'articolo 119-ter citato per le spese a lui imputate dall'assemblea condominiale ed effettivamente sostenute nell'anno 2022.

Si noti che il limite massimo complessivo di spesa, riferito all'intero edificio, ammesso alla detrazione è pari a 440mila € ottenuto moltiplicando 40mila per 8 (320mila) e 30mila per 4 (120mila). Si deve considerare infatti che l'ascensore - ancorché al servizio solo dell'abitazione del singolo condomino - è installata, a seguito dell'autorizzazione deliberata dall'assemblea del condominio, in un edificio composto da 12 unità immobiliari.

Per le spese sostenute nel 2021, il condomino potrà fruire, nel rispetto di ogni altro requisito previsto dalla normativa, della detrazione di cui al citato articolo 16-bis, comma 1, lett. e) del TUIR pari al cinquanta per 50 % delle spese medesime.

La detrazione del 50% non si applicherà all'intero importo di spesa, ma solo alla quota a lui riferibile sulla base dei millesimali.

Ascensori in condominio, le sentenze in materia

Scarica Risposta Agenzia Entrate n. 291 del 23 maggio 2022
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