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Aidan

Muro di cinta corte condominiale privata

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Salve, sono condomino in palazzo la cui corte condominiale è stata privatizzata ed adibita a parcheggio auto e moto, posti acquistati e regolarmente registrati al catasto. La ex-corte ora adibita a parcheggio è circondata da un muro di cinta su tre lati. Vorrei chiedere su chi grava la responsabilità civile, le spese ordinarie e straordinarie del muro di cinta. Sui proprietari del parcheggio o del palazzo ancora circondato dal parcheggio? Sono due identificativi catastali diversi e con proprietari diversi. Grazie.

Se il muro cinge l'ex corte condominiale ora diventata privata e non facente parte del condominio, è privato come la corte

GRAZIE. In effetti era quanto mi aveva risposto il tecnico del catasto a cui avevo chiesto una consulenza in servizio pubblico. Restano pero' per tutti i condomini, il diritto di passaggio dal portone del fabbricato al cancello della corte privata che da' sulla strada. È possibile che venga chiesta una partecipazione alle spese almeno del passaggio al cancelletto pedonale. Come ci si comporta in questi casi? È possibile risolvere sia con il pagamento di piccola percentuale da decidere, sia non pagando alcunché, ma con quali strumenti? Regolamento condominiale? Accordi tra le parti in convenzione? Nel caso del disaccordo completo, occorre aprire una causa?

Quando c'è stata la vendita del cortile essendo in atto il passaggio dallo stabile al cortile automaticamente si è instaurata una servitù di passaggio, che poteva essere chiusa oppure lasciata come è stato e/o regolata da disposizioni contrattuali, --> art. 1062 cc;

 

- La destinazione del padre di famiglia ha luogo quando consta mediante qualunque genere di prova, che due fondi, attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario, e che questi ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù.Se i due fondi cessarono di appartenere allo stesso proprietario, senza alcuna disposizione relativa alla servitù, questa si intende stabilita attivamente e passivamente a favore e sopra ciascuno dei fondi separati.

Per cui ora, se non c'è stata nessuna disposizione o accordi tra le parti, valgono tutte le norme della servitù di passaggio e le relative spese potranno essere divise in proporzione ai relativi vantaggi --> art. 1069 cc

Grazie molte. Di grande aiuto. Mi dedicherò alla lettura del cc. Mi auguro di comprendere bene, per me non è materia facile.

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