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Sanzione pecuniaria o demolizione di un manufatto abusivo condominiale?

Un problema sorto in ambito condominiale risolto dal TAR Lazio.
Giuseppe Bordolli Responsabile scientifico Condominioweb 

È possibile che l'autorità comunale con provvedimento non motivato scelga di irrogare una sanzione pecuniaria in luogo della demolizione di manufatto abusivo.

È quanto avvenuto in relazione ad una vicenda che ha coinvolto un caseggiato di cui si è occupato il Tar Lazio (sentenza n. 3642 del 1 marzo 2023).

Sanzione pecuniaria o demolizione di un manufatto abusivo condominiale. Fatto e decisione

Un Comune irrogava una sanzione pecuniaria per un intervento di ristrutturazione edilizia in assenza del titolo abilitativo ad un condominio.

Tale provvedimento veniva impugnato dai condomini che si rivolgevano al Tar contestando sia la natura abusiva dell'opera oggetto del provvedimento, sia la decisione del Comune di irrogare una sanzione pecuniaria invece della demolizione.

Il condominio sottolineava la mancanza di motivazione della decisione e l'entità pregiudizievole della sanzione a fronte di un presunto abuso di ridotte dimensione e di agevole demolizione (un manufatto di modeste dimensioni posto nel cortile del condominio e utilizzato dai condomini per servizi igienici).

Il Tar ha dato ragione ai condomini in quanto senza alcuna motivazione il Comune ha deciso di comminare la sanzione pecuniaria invece dell'ordine di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, soluzione che in ragione della modesta entità dell'opera avente natura pertinenziale, sarebbe stata meno onerosa per il condominio ricorrente. I giudici ammnistrativi hanno così disposto l'annullamento della sanzione irrogata.

Considerazioni conclusive

L'ordinanza di demolizione ha natura di atto dovuto e rigorosamente vincolato, dove la repressione dell'abuso corrisponde per definizione all'interesse pubblico al ripristino dello stato dei luoghi illecitamente alterato.

Per l'effetto, il provvedimento ripristinatorio è già dotato di un'adeguata e sufficiente motivazione, consistente nella descrizione delle opere abusive e nella constatazione della loro abusività.

Tuttavia, sempre in riferimento all'adozione di un ordine di demolizione occorre osservare che l'amministrazione, sebbene non sia obbligata a motivare in ordine alla sussistenza di specifiche ragioni di interesse pubblico alla base della decisione ripristinatoria o alla proporzionalità della sanzione in concreto irrogata, è tenuta, comunque, a giustificare, alla stregua dell'istruttoria svolta, la sussistenza dei presupposti del provvedimento, descrivendo l'entità e la consistenza delle opere edili, nonché constatando la loro abusività (Consiglio di Stato, sez. VI, 09/08/2022 n. 7027).

In ogni caso la multa alternativa alla demolizione può essere decisa solo nella fase esecutiva del procedimento, configurandosi dunque come un'attività successiva e autonoma rispetto all'ordine di demolizione ma non alternativa ad esso (Consiglio di Stato, sez. VI, 30/06/2020 n. 4170).

Ciò significa che, in primo luogo, il Comune deve emettere l'ordine di demolizione e solo in seguito gli interessati potranno apportare le motivazioni idonee alla trasformazione della sanzione in merito.

Quindi, la demolizione degli abusi è la regola generale e solo in alcuni casi specifici viene tramutata in multa.

La sanzione alternativa, riguarda solo le ipotesi di interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire, ma non è esercitabile, ad esempio, in caso di sopraelevazione abusiva eseguita in totale difformità dal titolo o, in assenza del medesimo. Il concetto di parziale difformità implica la sussistenza di un titolo abilitativo descrittivo di uno specifico intervento costruttivo, cui si pervenga all'esito della fase realizzativa, seppure secondo caratteristiche in parte diverse da quelle fissate a livello progettuale, ossia quando le modificazioni incidano su elementi particolari e non essenziali della costruzione e si basino in divergenze qualitative e quantitative non incidenti sulle strutture essenziali dell'opera (Consiglio di Stato, sez. VI, 14/03/2023 n. 2631; Consiglio di Stato, sez. II, 23/10/2020 n. 6432).

Sentenza
Scarica TAR Lazio 1 marzo 2023 n. 3462
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