Il TAR delle Marche, con una recente sentenza, ritiene non indispensabile il consenso degli altri condomini per l'installazione di una canna fumaria privata sul muro perimetrale (o prospiciente una corte interna) di un condominio, purchè non venga leso il diritto all'utilizzo della parete comune né si eseguano interventi particolarmente invasivi che ne modifichino la funzione.
Di cosa si tratta. La canna fumaria oggetto della sentenza, è una struttura deputata allo smaltimento in atmosfera dei residui di combustione prodotti da generatori e apparecchi alimentati con combustibili liquidi o solidi. Questi apparecchi espellono i fumi di scarico a tetto o a parete (Fig. 1).
La prima tipologia, quella a tetto, consente di smaltire i fumi provenienti da più apparecchi posti su piani diversi (i singoli appartamenti di un condominio le cui caldaie convogliano i residui gassosi in una canna unica, configurabile come canna collettiva ramificata), direttamente a tetto; è la soluzione ideale per un immobile pluriplano, dove vige la condivisione degli spazi, in quanto preserva i singoli condomini da eventuali immissioni fastidiose rivenienti da un impianto privato.
Tuttavia spesso risulta di difficile realizzazione, specie nei condomini con impianti termoautonomi che non prevedevano una canna fumaria collettiva.
Va ricordato comunque che il D.L. 63/2013 ha fissato l'obbligo di realizzare camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione direttamente sopra il tetto degli edifici per tutti gli impianti termici di nuova installazione.
La seconda tipologia, invece, quella a parete, è legata all'impiego delle caldaie singole di impianti termoautonomi di piccola portata (impianti già previsti a progetto o rivenienti dal distacco di un precedente impianto centralizzato).
Tuttavia, spesso l'immissione dei fumi dagli scarichi a parete sono oggetto di scontri fra condomini e di ricorsi giudiziari.
Cosa ha stabilito il TAR delle Marche. Il TAR delle Marche, con la sentenza n. 648/2017, (vedi allegato) ha stabilito che l'installazione di una canna fumaria a servizio di un singolo condomino, da realizzarsi con regolare concessione edilizia sul muro perimetrale dell'edificio (o di una corte interna), è possibile anche senza il consenso maggioritario degli altri condomini, purchè venga rispettato l'uso del muro comune da parte di tutti e non venga alterata la normale destinazione con interventi di eccessiva vastità.
Va detto che altre decisioni giurisprudenziali hanno precisato che la realizzazione di una canna fumaria su un muro perimetrale comune ad opera di un singolo condomino, deve necessariamente rispettare le distanze minime di 75 cm. (in alcuni casi 1 mt.) dai più vicini sporti dei balconi di proprietà esclusiva degli altri condomini; inoltre, la canna fumaria installata pur nel rispetto delle distanze legali, non deve in alcun modo, sia per la sua dimensione che per la sua ubicazione, ridurre considerevolmente la visuale degli altri condomini con affaccio sulla parete interessata (uso comune del muro perimetrale).
Nelle more della sentenza è anche precisato che il regolamento comunale prevede precisi vincoli per la collocazione delle "bocche dei camini" che devono essere installate ad almeno 1 mt. al di sopra del colmo dei tetti, dei parapetti e di qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 mt. onde evitare immissioni nocive o sgradevoli a terzi.