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Canna fumaria in condominio

La collocazione di una canna fumaria sulla parete dell'edificio condominiale.
 

Canna fumaria in condominio

La canna fumaria non è una costruzione, ma un semplice accessorio di un impianto e quindi non trova applicazione la disciplina di cui all'art. 907 Sez. 2, Sentenza n. 2741 del 23/02/2012 Rv. 621675). Cass. 23 maggio 2016 n. 10618

L'art. 1102 c.c., relativo all'uso della cosa comune, va interpretato (per altro conformemente al costante orientamento del giudice civile) nel senso che il singolo condomino può apportare al muro perimetrale, senza bisogno del consenso degli altri partecipanti alla comunione, tutte le modificazioni che consentano di trarre dal bene comune una particolare utilità aggiuntiva rispetto a quella goduta dagli altri condomini, ivi compreso l'inserimento nel muro di elementi estranei e posti al servizio esclusivo della sua porzione, purché non impedisca agli altri condomini l'uso del muro comune e non ne alteri la normale destinazione con interventi di eccessiva vastità.

Il singolo condomino ha quindi titolo, anche se il condominio non abbia dato o abbia negato il proprio consenso, a ottenere la concessione edilizia per un'opera a servizio della sua abitazione e sita sul muro perimetrale comune, che si attenga ai limiti suddetti (cfr.: Cassazione civ., 16 maggio 2000, n. 6341; Consiglio di Stato, V, n. 11/2006; TAR Veneto, II, n. 1540/2012; TAR Lazio - Latina, I, n. 413/2012). T.A.R. Firenze 28 ottobre 2015 n. 1475

Le norme sulle distanze sono applicabili anche tra i condomini di un edificio condominiale, a condizione, tuttavia, che siano compatibili con la disciplina particolare relativa alle cose comuni; propriamente, in ipotesi di contrasto, la norma speciale in materia di condominio prevale e determina l'inapplicabilità della disciplina generale sulle distanze; in tal guisa, ove il giudice constati il rispetto dei limiti tutti di cui all'art. 1102 c.c., deve ritenersi legittima l'opera - eventualmente una canna fumaria posta in aderenza al muro perimetrale e a ridosso del terrazzo a livello di proprietà di un determinato condomino - quantunque realizzata in violazione delle norme dettate per regolare i rapporti tra proprietà esclusive, distinte e contigue. Cass. 3 aprile 2014 n. 4936

La sostituzione di canna fumaria, che rientra concettualmente nella nozione di intervento sulla porzione di piano di proprietà personale, perché inerisce a bene esclusivo come quelli menzionati nell'art. 1122, non può recare di per sé danno alla cosa comune - la facciata dell'edificio - già utilizzata per l'appoggio. Cass. 31 luglio 2013 n. 18350

Vi è difficoltà di concepire una canna fumaria (nella specie un tubo in metallo) come costruzione ai sensi dell'art. 907 c.c., trattandosi di manufatto che costituisce un semplice accessorio di un impianto (nella specie forno), facente parte di una unità immobiliare di proprietà esclusiva, collocato non nel fondo adiacente a quello del condomino che ne denunzia la illegittimità, ma nello spazio non condominiale.

Sembra più corretto valutare la legittimità dell'opera in funzione non dell'art. 907 cc ma del principio desumibile dall'art. 1102 c.c.) secondo cui, come dedotto, ciascun partecipante può servirsi della cosa comune purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso. Cass. 23 febbraio 2012 n. 2741

Una canna fumaria, anche se ricavata nel vuoto di un muro comune, "non è necessariamente di proprietà comune, ben potendo appartenere ad un solo dei condomini, se sia destinata a servire esclusivamente l'appartamento cui afferisce, costituendo detta destinazione titolo contrario alla presunzione legale di comunione." (Cass. Sez. 2, n. 9231 del 29/08/1991). Cass. 25 settembre 2012 n. 16306

Nelle ipotesi di trasformazione dell'impianto di riscaldamento centralizzato in impianti autonomi, ai sensi di quanto un tempo disposto dalla legge n. 10 del 1991, la canna fumaria obbligatoria per le evacuazioni dei fumi, alla quale tutti i condomini sono tenuti ad allacciare il proprio impianto individuale (attuale o futuro) non può che essere un bene comune la cui installazione e manutenzione deve necessariamente gravare su tutti i condomini nelle proporzioni millesimali previste. Cass. 21 novembre 2008 n. 27822

Per il rilascio da parte del Comune della prescritta autorizzazione alla collocazione di una canna fumaria sulla parete perimetrale dell'edificio condominiale non occorre acquisire il preventivo consenso da parte degli altri condomini, poiché il singolo condomino, secondo quanto previsto dall'art. 1102 c.c., può apportare al muro perimetrale, senza bisogno del consenso degli altri partecipanti alla comunione, tutte le modificazioni che consentano di trarre dal bene comune una particolare utilità aggiuntiva alla propria proprietà individuale, a condizione che tali modifiche non incidano in modo eccessivo sull'uso comune del muro. T.A.R. Ancona 6 giugno 2008 n. 898, in Foro amministrativo 2008

La cessazione dell'uso dell'impianto di riscaldamento condominiale non fa venire meno la natura condominiale della canna fumaria che rispetto allo stesso dev'essere considerata manufatto autonomo, risultando di conseguenza illegittimo l'uso esclusivo di quella conduttura posto in essere da un condomino. Cass. 17 febbraio 1995 n. 1719

E' compito del giudice del merito accertare di volta in volta con il suo insindacabile apprezzamento se l'impianto della canna fumaria sul lastrico solare o il suo inserimento nel muro perimetrale determini l'alterazione della destinazione della cosa comune in pregiudizio del godimento degli altri condomini. Cass. 7 marzo 1992 n. 2774

L'installazione canna fumaria a pochi metri dal balcone del vicino

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