#1 Inviato 4 Marzo, 2016 Buongiorno, in allegato invio un disegno per farvi capire meglio il caso (DISEGNO - MURO DI CONFINE). Il problema è che al punto (condominio n. 2) di confine dove c'è la vaschetta che si riempe d'acqua questa provoca danni al negozio confinante del condominio n. 1, a causa delle infiltrazione sul muro di acqua pertanto va ripristinato. Volevo sapere malgrado il punto dove si forma la vaschetta è di proprietà del condominio n.2 però essendo un muro di confine tra i due condomini, chi deve pagare il lavoro per fare un tettino o riempimento vaschetta per evitare che si fermi l'acqua e provocare il danno? Deve pagare il condominio n. 2 (sia riempimento vaschetta che muro interno negozio) oppure fare 50% (cond. n. 1) e 50% (cond. n. 2) sia per il ripristino della vaschetta che il ripristino del muro all'interno del negozio? Grazie
#3 Inviato 4 Marzo, 2016 il muro dove si crea la vaschetta dovrebbe essere del condominio n. 2 però dovrei accertarmi sul regolamento di condominio se esiste. Il condominio l'ho preso da poco.
#4 Inviato 4 Marzo, 2016 Se così fosse,il condominio 2,non solo deve risolvere il problema,ma il negoziante potrebbe chiedere i danni procurato al suo immobile. Detta così sembra facile,perchè? Se al momento della costruzione del palazzo 1,il muro di confine era già presente,tecnicamente le responsabilità si ribaltano,nel senso che tra il muro e il palazzo 1 non è stata effettuata la giusta impermeabilizzazione,e quindi il condominio 2 non centrerebbe proprio. Ti chiedo, questo problema da chi è stato sollevato?
#6 Inviato 5 Marzo, 2016 Andrei cauto su queste questioni e diatribe tra vicini di casa, spesso non sono come sembrano di primo acchito. La presunzione di comunione di un muro che serve di divisione tra edifici è regolata dalla Legge all'art. 880 c.c. Tale presunzione legale può essere tuttavia superata da un titolo di compravendita che provi la proprietà esclusiva del manufatto. La fattispecie andrebbe approfondita meglio a mio avviso, potrebbe ritornare utile ad esempio risalire alle concessioni edilizie dei fabbricati per accertare chi ha costruito prima. Anche l'utilità che ne traggono le parti spesso è un criterio/principio discriminante utilizzato dalla magistratura per risalire agli obbligati al pagamento delle spese di manutenzione o conservazione.
#7 Inviato 31 Marzo, 2016 A questo punto si potrebbe concordare che il condominio n. 1 si paga il ripristino del muro di sua competenza e il condominio n. 2 si paga il ripristino del muro di sua competenza. Potrebbe essere una soluzione che non danneggia nessuno. Che ne pensate?