Il numero 1, comma 1, dell'art. 892 c.c. precisa deve essere osservata una distanza di tre metri dal confine per gli alberi di alto fusto.
Il numero 2, comma 1, dell'art. 892 c.c. aggiunge che invece la distanza dal confine è di un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami.
Secondo il punto 3) dello stesso articolo la distanza dal confine deve essere di mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo (la distanza deve essere però di un metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie).
Viene da domandarsi però se la disciplina contenuta nel punto 3) dell'articolo 892 c.c. si possa comunque applicare nel caso in cui la siepe sia modesta nel momento in cui viene piantata nel terreno ma nel tempo assuma la dimensione di un albero.
In altre parole una siepe può essere costituita da alberi di alto o medio fusto?
La questione è stata affrontata dal Tribunale di Lodi nella sentenza n. 174 del 2 marzo 2023.
Distanze dal confine, siepe ingombrante e conflitto con il vicino. Fatto e decisione
La titolare di un appartamento in condominio citava in giudizio i vicini sostenendo che, a ridosso della scala di accesso alla sua proprietà, i convenuti confinanti avevano piantato una siepe senza il rispetto delle distanze legali; l'attrice faceva presente che detto arbusto era stato fatto crescere liberamente, raggiungendo altezze esorbitanti.
I convenuti si difendevano sostenendo che la piantumazione della siepe era stata decisa in sede condominiale per delimitare il confine dalle aree comuni ed in particolare dalla scala che conduceva all'abitazione dell'attrice.
Il Giudice di Pace dava ragione all'attrice e tale decisione veniva confermata dal Tribunale che ha ordinato agli appellanti di estirpare la siepe abnorme.
Lo stesso giudice ha inquadrato la fattispecie trattata (siepe diventata albero di medio fusto) nell'ipotesi di cui all'art 892 c.c., comma1, n. 2, atteso che le proprietà dei due condomini non era separata da un muro divisorio.
In ogni caso dai verbali assembleari o da altri documenti non è emerso che l'installazione della siepe dei convenuti fosse stata decisa dalla collettività condominiale, anche perché detto arbusto, come è emerso dal regolamento di condominio, è stato piantato vicino alla scala di accesso dell'attrice e non in prossimità di una scala condominiale (come erroneamente sostenuto dai convenuti).
Considerazioni conclusive
Le siepi costituite da alberi d'alto o medio fusto, devono essere tenute a tre metri o uno e mezzo di distanza dal confine (art. 892 c.c. comma 1, n. 2 e 3). Tuttavia gli alberi di alto o medio fusto possono costituire siepe anche se non appartengono - come i cipressi - a specie contemplate espressamente dalla norma purché siano tagliati periodicamente vicino al ceppo così da impedirne la crescita in altezza e favorirne quella in larghezza; in tale ipotesi sussiste l'obbligo di rispettare la distanza di un metro dal confine (Cass. civ., sez. II, 29/01/2015, n. 1682).
Al di fuori di questo caso, però, solo se il confine tra due fondi è costituito da un muro è possibile mantenere una siepe di alberi ad alto o medio fusto a distanza inferiore ai tre metri o al metro e mezzo perché in tal caso il vicino non la vede e non subisce diminuzione di aria soleggiamento e panoramicità (Cass. civ., sez. II, 29/09/2000, n. 12956).
Sotto quest'ultimo profilo il divieto di fabbricare opere in pregiudizio dell'esercizio di una servitù di veduta (art 907 c.c.), non può estendersi alla creazione di barriere naturali, quali le siepi vive, cui è applicabile la diversa disciplina prevista dall'art. 892 c.c., primo comma, n. 3 (Cass. civ., sez. VI - 2, 17/05/2013, n. 12051).