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Cila singolo proprietario: il condominio può chiedere l'accesso agli atti?

Il Tar della Lombardia spiega i presupposti del diritto di accesso del condominio ai titoli edilizi del fabbricato.
Avv. Marco Borriello 

Per legittimare la realizzazione di alcune opere in un immobile, è necessario produrre una certa documentazione. Ad esempio, potrebbe trattarsi della comunicazione d'inizio lavori asseverata.

Ebbene se ciò avvenisse all'interno in un condominio, ci si chiede se questi abbia o meno il diritto di verificare tale titolo edilizio proponendo un'istanza di accesso agli atti al Comune.

In particolare, si è occupata dell'argomento una recente sentenza del Tar della Lombardia, sezione distaccata di Brescia. Sto parlando, infatti, del provvedimento n. 462 del 9 maggio 2022. Lo stesso è stato emesso al termine di un procedimento con il quale un condominio ha contrastato un diniego di accesso agli atti amministrativi ricevuto da un Comune.

Vediamo, però, perché ciò è avvenuto e quali sono stati i motivi di tale iniziativa giudiziaria.

Cila singolo proprietario: il condominio può chiedere l'accesso agli atti? Il caso concreto

In un fabbricato nel bresciano, un istituto bancario, al fine di allestire una propria filiale, aveva progettato di realizzare alcune opere di manutenzione in un immobile posto al piano rialzato dell'edificio. Per legittimare queste, aveva, quindi, depositato in Comune la relativa Cila.

Il condominio, però, preoccupato della potenziale incidenza di tali interventi sulle parti comuni, al fine di verificare questo aspetto e giustificando con tale interesse la propria istanza, aveva chiesto all'ente locale l'accesso agli atti di cui alla L. n. 241/1990 e del Regolamento Attuativo D.P.R. n. 184/2006.

A quanto pare, però, la domanda era stata rigettata. Secondo il Comune, in totale accoglimento delle considerazioni espresse dalla Banca contro interessata, all'interno dei documenti amministrativi in questione erano contenuti dati e informazioni per i quali non era possibile consentire l'accesso.

Diversamente, infatti, sarebbero state contraddette le ragioni di sicurezza dell'istituto, anche a protezione del patrimonio mobiliare del medesimo e degli utenti.

La diffusione di tali dati avrebbe, altresì, potuto mettere a repentaglio l'incolumità fisica dei dipendenti e della clientela della filiale.

Il condominio, però, non si arrendeva e proponeva ricorso al Tar. In tale sede, il giudice amministrativo precisava che «l'attività bancaria comporta effettivamente profili di riservatezza riguardanti la dislocazione e le caratteristiche tecniche degli impianti e delle dotazioni di sicurezza, sicché appare ragionevole negare l'accesso alle informazioni, alle tavole progettuali e ai documenti tecnici che riguardino tali aspetti».

Secondo, però, il citato ufficio, anche in un caso del genere, al condominio non può essere negato il diritto di accesso agli atti amministrativi.

Perciò il ricorso è stato accolto, seppur parzialmente.

Titoli edilizi di un fabbricato: il condominio è legittimato a chiederne copia?

Nel procedimento in commento, il condominio, dinanzi ad un'attività di manutenzione all'interno del fabbricato, ai sensi degli artt. 22 e seg. della Legge n. 241/1990, ha chiesto al Comune l'accesso alla documentazione amministrativa con la quale il singolo condòmino ha inteso legittimare il proprio operato.

Ebbene, alla luce della sentenza in esame, in ciò confortata dai precedenti giurisprudenziali al riguardo, l'ente ha pieno diritto ad effettuare tale richiesta, visto che si tratta di un soggetto giuridico qualificato rispetto ai cespiti facenti parte dell'edificio «il Condominio non è un quisque de populo ma un soggetto qualificato rispetto agli immobili che di esso fanno parte, con conseguente diritto di accedere ai titoli edilizi relativi ad interventi effettuati all'interno del Condominio (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 8.10.2018, n. 2231; T.A.R. Toscana, Sez. I, 10.09.2013, n. 1254)».

Titoli edilizi di un fabbricato: l'amministratore può impugnare il diniego di accesso?

È importante precisare che l'amministratore, per conto e nell'interesse del condominio, può impugnare il diniego di accesso agli atti amministrativi anche senza il preventivo consenso dell'assemblea.

L'istanza di accesso agli atti, infatti, è espressione delle attribuzione conferitegli dalla legge a tutela dell'uso dei beni comuni «in ogni caso l'amministratore ha il potere, anche senza previa autorizzazione assembleare, di agire in giudizio e proporre impugnazioni nell'ambito delle attribuzioni conferitigli dall'art. 1130 c.c. a tutela dell'uso dei beni comuni, posto che l'art. 1131, comma 1 c.c. gli attribuisce sia la rappresentanza sostanziale che quella processuale, talché egli è "legittimato ad agire, senza necessità di autorizzazione dell'assemblea, per conservare l'uso di un bene comune conforme alla sua funzione e originaria destinazione" (Cons. Stato, Sez. IV, 14.01.2016. n. 81)».

Ecco perché è possibile ricorrere al Tar anche senza il preventivo consenso dell'assemblea.

Titoli edilizi di un fabbricato: quali limiti per l'accesso del condominio?

Le opere realizzate all'interno di un condominio possono incidere sui beni comuni. Ciò spiega l'interesse dell'ente nel prendere visione dei titoli edilizi, dei progetti e di quant'altro possa riguardare e legittimare l'intervento.

Ecco perché, come scrive il Tar della Lombardia, «Non vi sono, invece, ragioni per negare l'accesso agli atti edilizi riguardanti gli interventi sulle parti comuni dell'edificio e quelli che incidano sull'utilizzo delle aree comuni che il Condominio ha inteso conoscere».

Solo perciò in base a questi presupposti, il condominio ha diritto di accedere agli atti e ove mai questi dovessero presentare dati e informazioni non divulgabili, il Comune dovrà rilasciare una copia del documento con le parti riservate, debitamente, oscurate «Ove tali atti ed elaborati dovessero contenere anche ulteriori informazioni di natura riservata ai sensi di quanto sopra precisato, il Comune provvederà all'oscuramento delle relative parti».

Sentenza
Scarica TAR Lombardia 9 maggio 2022 n. 462
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