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La responsabilità dello scoppio di petardi nel cortile condominiale

Il caso di soggetti che tirano petardi in cortile condominiale creando danni alle proprietà di terzi è rinvenibile nella responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. nei confronti di questi ultimi, quando ne ricorrono gli estremi.
Avv. Anna Nicola 

La responsabilità dello scoppio di petardi nel cortile condominiale: la vicenda

Alcuni soggetti citano in giudizio il condominio per farlo condannare al risarcimento dei danni riportati dal muro di cinta nonché dall'automobile di loro proprietà in ragione dell'esplosione di petardi all'interno del cortile condominiale.

Il condominio si costituisce rilevando l'insussistenza di ogni responsabilità imputabile e per assenza di legittimazione passiva, domandando di essere autorizzato a chiamare in causa l'assicurazione, per poter essere manlevato ove soccombente.

Si costituisce altresì la compagnia di assicurazione osservando il difetto di legittimazione passiva in relazione i fatti causa, perché non oggetto della polizza assicurativa.

Nel corso del giudizio è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di altro condominio, che, nonostante la regolarità della notifica, è rimasto contumace.

Terminata l'istruttoria, il Tribunale respinge le richieste attoree condannandoli al pagamento delle spese processuali in favore dei convenuti.

Il tribunale osserva che il fatto andava ricondotto nell'alveo della responsabilità ex art. 2043 c.c., non essendo prospettabile una responsabilità del condominio ex art. 2051 c.c., e che, alla luce di questa disposizione, nessun tipo di responsabilità si poteva rilevare nei confronti del condominio.

Gli attori propongono appello, lamentando l'errata qualificazione della fattispecie nell'alveo dell'art. 2043 c.c. e non dell'art. 2051 c.c., e censurando la parte della sentenza dove il giudice ritiene che in base ai fatti allegati dagli attori, non è specificato quale sarebbe la colpa attribuibile al condominio per i fatti oggetto di causa.

Essi sostengono che i fatti in causa siano stati il prodotto di un'omessa vigilanza da parte del condominio sul cortile nel quale presuntivamente dei soggetti terzi, introducendosi illegittimamente, hanno esploso dei petardi, danneggiando il muro di cinta di proprietà dell'attrice e provocando danni all'auto dell'attore.

Ciò perché il condominio non ha neanche provato il caso fortuito, in quanto l'ingresso di terzi nell'area condominiale non è n fatto imprevedibile; tant'è che l'allora amministratrice di condominio, escussa sui capitoli di prova, ha asserito che spesso dei ragazzini accedevano all'area condominiale.

Da questo discende la situazione di pericolo, non prevedibile, anzi facilmente evitabile per mezzo di una corretta vigilanza sullo spazio condominiale.

Essi, pertanto, chiedono in via principale, accertare la responsabilità del condominio per omesse vigilanza e custodia dello spazio condominiale, ai sensi dell'art. 2051 c.c., con accoglimento dell'appello; per l'effetto, condannare il condominio al pagamento dei danni subiti, ovvero di quella somma maggiore o minore ritenuta equa.

Si costituiscono, con separate comparse, entrambi i condomini, eccependo l'inammissibilità, l'improcedibilità e l'infondatezza dell'appello, ribadendo la già rilevata assenza di legittimazione passiva, e domandando il rigetto dell'impugnazione con vittoria delle spese.

Anche l'assicurazione si costituisce eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., e nel merito la sua estraneità ai fatti di causa, nonché l'infondatezza della tesi attorea per mancanza di prova con condanna a lite temeraria.

Corte di Appello di Napoli n. 3894 del 20 settembre 2022

La Corte ritiene l'appello infondato.

L'art. 2051 c.c.: responsabilità della cosa in custodia

Sulla base dell'art. 2051 c.c. il custode di una cosa risponde dei danni causati da tale cosa. La norma sancisce una responsabilità di carattere oggettivo - che prescinde dalla verifica dell'esistenza di una condotta colposa nell'attività del custode - che si fonda sul diretto nesso causale tra la res e l'evento lesivo.

Ciò significa che la cosa in custodia, sia per dinamismo intrinseco sia per un dinamismo attivato da un comportamento umano esterno, deve essere la diretta causa del danno.

Si è al di fuori della previsione dell'art. 2051 c.c. quando la cosa non sia la fonte del danno, ma solo lo strumento utilizzato o sfruttato dall'uomo per produrre il danno con una sua azione od omissione: in questi casi, non vi è alcun nesso causale tra la res e l'evento lesivo (v. Cass. sent. n. 520/1980; Cass. sent. n. 3553/1995; Cass. sent. n. 1682/2000; Cass. sent. n. 11275/2005).

Nella fattispecie in esame, non è configurabile alcun danno derivante da cosa in custodia.

È vero che i condominii convenuti sono custodi dello spazio interno ma il danno lamentato dagli appellanti non è derivato da alcun dinamismo sprigionatosi (in maniera autonoma o indotta) dal cortile. Esso è derivato da soggetti che si sono introdotti nel cortile e che hanno inserito dei petardi nel muro. Il danno quindi è conseguenza di un comportamento umano e non di una cosa, che è stata solo un mezzo per dare esecuzione all'illecito.

Ne deriva che il richiamo dell'art. 2051 c.c. è inconferente.

La responsabilità ex art. 2043 c.c.

A norma dell'art. 2043 c.c. ogni soggetto che ponga in essere una condotta, attiva od omissiva, connotata da colpa o dolo, che causi un evento lesivo ad un interesse giuridico altrui, risponde del danno.

Quanto all'ambito del nesso causale, ad un soggetto è imputabile una responsabilità ex art. 2043 c.c. quando ometta attività, attive o di controllo, che sarebbe obbligato a realizzare secondo una specifica norma o in base alla sua speciale posizione, volta a prevenire eventi del genere di quello verificatosi.

La giurisprudenza della Suprema Corte ha precisato che "in tema di responsabilità civile, poiché l'omissione di un certo comportamento rileva, quale condizione determinativa del processo causale dell'evento dannoso, soltanto quando si tratti di omissione di condotta imposta da una norma giuridica specifica (omissione specifica), ovvero, in relazione al configurarsi della posizione del soggetto cui si addebita l'omissione, siccome implicante l'esistenza a suo carico di particolari obblighi di prevenzione dell'evento poi verificatosi e, quindi, di un generico dovere di intervento (omissione generica) in funzione dell'impedimento di quell'evento, il giudizio relativo alla sussistenza del nesso causale non può limitarsi alla mera valutazione della materialità fattuale, bensì postula la preventiva individuazione dell'obbligo specifico o generico di tenere la condotta omessa in capo al soggetto; l'individuazione di tale obbligo si connota, pertanto, come preliminare all'apprezzamento di una condotta omissiva sul piano della causalità giuridica, nel senso che, se prima non si individua, in relazione al comportamento che non risulti tenuto, il dovere generico o specifico che lo imponeva, non è possibile apprezzare l'omissione del comportamento sul piano causale" (così Cass. sent. n. 12401/2013; v. anche Cass. sent. n. 20328/2006; Cass. sent. n. 12111/2006; Cass. sent. n. 13892/2005).

Spetta al danneggiato, ai sensi dell'art. 2697 c.c., allegare e provare tutti gli elementi costituivi della fattispecie di illecito aquiliano (evento lesivo, nesso causale, colpa). In particolare, nell'ipotesi di condotta omissiva, il danneggiato deve individuare specificamente in cosa è consistita la colpa del danneggiante - e quindi, quale sia l'attività omissiva obbligata, ossia quale sarebbe stato il comportamento corretto da tenere (v. Cass. sent. n. 9067/2018) - e provare che l'evento che quel comportamento avrebbe dovuto scongiurare si è invece realizzato.

Nella fattispecie in oggetto, benché gli appellanti abbiano evocato l'art. 2051 c.c., in effetti, imputando ai condominii convenuti di non avere vigilato sugli accessi al cortile condominiale, nei fatti hanno delineato gli elementi costitutivi di - e hanno contestato una responsabilità - ex art. 2043 c.c.

Se la norma da applicare è l'art. 2043 c.c., era onere degli appellanti specificare e provare:

  1. quale era l'obbligo giuridico gravante sui condominii;
  2. quale doveva essere la specifica attività cui i condominii avrebbero dovuto ottemperare;
  3. quale è stato l'episodio che ha invece palesato l'omissione dell'attività dovuta e che l'attività omessa doveva impedire.

Essi hanno dedotto che i condominii hanno omesso di vigilare sull'accesso di ragazzi estranei al cortile comune; che avrebbero dovuto predisporre un sistema di videosorveglianza; che tale omissione ha consentito ai ragazzi non condomini di inserire dei petardi nel muro che divide la parte condominiale dalla proprietà attorea, provocando così danni a questa e all'autovettura.

Invero, un condominio ha sicuramente l'obbligo di regolare l'accesso alle parti condominiali, attesa la sua posizione di custode delle parti e dei servizi comuni. L'obbligo di impedire o almeno di disciplinare l'ingresso di soggetti che non siano condomini è teso ad assicurare la sicurezza dei condomini e la integrità dei beni e servizi comuni: scopo di questo obbligo non è quello di impedire che estranei, dopo l'accesso a parti comuni, compiano atti illeciti a carico di soggetti terzi, diversi dai condomini.

Pertanto, già deve prendersi atto che gli appellanti hanno male individuato l'obbligo cui i condominii convenuti avrebbero dovuto ottemperare.

È emerso dagli atti di causa che l'accesso ai condominii è precluso da un cancello, il che permette di concludere che il condomini hanno provveduto a regolare l'ingresso al fine di impedire l'accesso a soggetti estranei, dando esecuzione all'obbligo di vigilanza.

L'installazione di un impianto di videosorveglianza non rientra nel perimetro ordinario del comportamento richiesto al condominio per dare esecuzione al suo obbligo, ma costituisce un quid pluris, che rappresenta un rafforzamento della vigilanza: la mancata installazione della videosorveglianza, però, non può essere presa a segno della mancata esecuzione dell'obbligo di vigilanza, perché la presenza di un cancello chiuso è sufficiente.

Per altro, vi sono dubbi che la presenza di videosorveglianza potesse impedire l'accesso di ragazzi estranei al condominio: pertanto, l'omessa installazione non può neanche ritenersi condotta concorrente con l'illecito compiuto positivamente dai ragazzi; piuttosto, si sarebbe potuto contestare al condominio che l'omessa installazione dell'impianto abbia impedito l'identificazione dei responsabili, ma evidentemente si tratta di imputazione di una responsabilità diversa da quella contestata.

Infine, dalla istruttoria non è emersa alcuna prova che i soggetti che hanno effettuato l'illecito si siano illegittimamente introdotti nel cortile in occasione dell'illecito.

In conclusione, la mancata prova dell'esistenza degli elementi fondanti l'illecito porta al rigetto della domanda risarcitoria formulata dagli appellanti con conferma della sentenza di primo grado.

Sentenza
Scarica App. Napoli 20 settembre 2022 n. 3894
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